Art. 64 
 
                        Servizi nelle scuole 
 
  1. Al fine di consentire la regolare  conclusione  delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia
stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi
di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli  interventi
di mantenimento del  decoro  e  della  funzionalita'  degli  immobili
adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed  educative  statali,  da
parte delle medesime istituzioni, prosegue,  con  piena  salvaguardia
dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti  gia'
destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli  ordinativi  di
fornitura, fino al 31 agosto 2017. 
  2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa  di
cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232,  alle  condizioni  tecniche  previste  dalla  convenzione-quadro
Consip oggetto di  risoluzione  e  alle  condizioni  economiche  pari
all'importo del prezzo medio  di  aggiudicazione  per  ciascuna  area
omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della
convenzione-quadro Consip. 
  3.  Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi  ausiliari
di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico
2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle  attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti  in  cui  siano
garantite idonee condizioni igienicosanitarie, nonche' di  assicurare
la tutela sociale dei livelli occupazionali  dei  lavoratori,  Consip
S.p.A.,  nel  contesto  del  Programma  di  razionalizzazione   degli
acquisti  nella  pubblica  amministrazione,  svolge,  per  conto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  la
procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i  servizi
di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14,  del
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e   prevedendo   una
suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito  delle
risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio  dello  Stato
di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo  conto  anche
delle  finalita'  occupazionali,   con   il   relativo   livello   di
aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative  interessate
e  stipula  il  relativo   contrattoquadro   attraverso   cui   dette
istituzioni  procedono  all'acquisizione  dei  servizi  mediante   la
stipula di appositi  contratti  attuativi.  Gli  aggiudicatari  della
procedura di cui al presente comma, al fine di garantire  il  livello
occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il  personale  gia'
utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria. 
  4. L'acquisizione dei  servizi  di  cui  al  comma  3,  nonche'  la
prosecuzione dei servizi di pulizia e  degli  interventi  di  piccola
manutenzione e decoro  previsti  sino  alla  scadenza  dei  contratti
attuativi della Convenzione Consip nei lotti  in  cui  questi  ultimi
siano  ancora  vigenti,  avviene  nei  limiti   di   spesa   previsti
dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
incrementati dell'importo di  64  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2017. 
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente  articolo,  pari  a  64
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  (( 5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere  dall'anno  scolastico
2017/2018,  il  consumo  di  prodotti  biologici  e  sostenibili  per
l'ambiente nell'ambito dei  servizi  di  refezione  scolastica  negli
asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo  grado,  e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali il Fondo per le mense  scolastiche  biologiche,  con  una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con  il
Ministro della salute,  limitatamente  agli  aspetti  di  competenza,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  definiti,  in
conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti  e  le  specifiche
tecniche  necessari  per  qualificare  il   servizio   di   refezione
scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a  ridurre  i
costi a carico dei  beneficiari  del  servizio  di  mensa  scolastica
biologica e a realizzare iniziative di informazione e  di  promozione
nelle scuole e di accompagnamento al  servizio  di  refezione  ed  e'
assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del  servizio  di
mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le
stazioni appaltanti pubbliche che intendono  aggiudicare  servizi  di
mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle  percentuali
minime di utilizzo di  prodotti  biologici,  dei  requisiti  e  delle
specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al  secondo  periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2018,
si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni
di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  10
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2020,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni  di  euro
per l'anno 2019, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013: 
              "Art. 58. Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, i  servizi  esternalizzati  per  le  funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119.  A
          decorrere dal medesimo anno scolastico il numero  di  posti
          accantonati non e' inferiore a quello dell'anno  scolastico
          2012/2013. In relazione  a  quanto  previsto  dal  presente
          comma, le risorse destinate alle convenzioni per i  servizi
          esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni  per  l'anno
          2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   379
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "379. Al comma 1 dell'articolo 1 del  decreto-legge  29
          marzo 2016, n. 42,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre  2016»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo  le
          parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e  di
          128 milioni di euro per l'anno 2017»". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   14
          dell'articolo 55 del citato decreto legislativo n.  50  del
          2016: 
              "Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione 
              1. - 13. (Omissis). 
              14. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  anche
          avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,   puo'   provvedere   alla
          realizzazione  e  gestione  di  un  sistema   dinamico   di
          acquisizione   per   conto   delle   stazioni   appaltanti,
          predisponendo    gli     strumenti     organizzativi     ed
          amministrativi,  elettronici   e   telematici   e   curando
          l'esecuzione di tutti i servizi informatici,  telematici  e
          di consulenza necessari.". 
              - Il testo del comma 202 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 107 del 2015  e'  riportato  nelle  note  all'art.
          22-bis. 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo  n.  281  del  1997  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 27. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282  del  2004  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 2-bis.