Art. 64 Servizi nelle scuole 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche' degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia' destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017. 2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip. 3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienicosanitarie, nonche' di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalita' occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contrattoquadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria. 4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonche' la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017. 5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (( 5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformita' alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e' destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed e' assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013: "Art. 58. Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca 1. - 4. (Omissis). 5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente del comma 379 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: "379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017»". - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: "Art. 55. Sistemi dinamici di acquisizione 1. - 13. (Omissis). 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., puo' provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.". - Il testo del comma 202 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015 e' riportato nelle note all'art. 22-bis. - Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 27. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nelle note all'art. 2-bis.