(( Art. 64-bis Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»; b) l'alinea del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusivita', le seguenti tipologie di esercizi commerciali:». 2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita gia' esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilita' ambientale e di viabilita' nonche' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita e' regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalita' di cui al comma 3. 3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinche' sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilita', per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonche' la possibilita' di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attivita' e servizi ulteriori, dalla normativa vigente». 3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti: «d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore; d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale». 4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Nuove opportunita' imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). - 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non e' assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente piu' vicino sulla base di un accordo di fornitura. E' altresi' consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attivita' commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria piu' rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attivita', che in ogni caso devono tenere conto delle quantita' di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attivita' addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e' inserito il seguente: «1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». 6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati. 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica. 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci. 2. 3. Possono esercitare l'attivita' di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusivita', le seguenti tipologie di esercizi commerciali: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 4. 5. 6. ". - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 170 del 2001, come modificato dalla presente legge: "Art. 5. Modalita' di vendita. 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica e' effettuata nel rispetto delle seguenti modalita': a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non puo' subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) e' comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico; d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono. d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parita' di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non puo' essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore; d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parita' di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale.". - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 170 del 2001, come modificato dalla presente legge: "Art. 9. Norme finali. 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.".