Art. 65 
 
       Autorita' nazionale di regolazione del settore postale 
 
  1.  A  decorrere  dall'anno  2017,  alle  spese  di   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  in  relazione  ai
compiti  di  autorita'  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai  commi
65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli  operatori
nel settore postale. Sono abrogate le norme di  cui  all'articolo  2,
commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis,  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  65  e  66
          dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005: 
              "65.  A  decorrere   dall'anno   2007   le   spese   di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni e della Commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
          parte non coperta da finanziamento a  carico  del  bilancio
          dello Stato, secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti massimi previsti  per  legge,  versate  direttamente
          alle medesime Autorita'. Le  deliberazioni,  con  le  quali
          sono fissati anche i termini e le modalita' di  versamento,
          sono sottoposte al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
          l'approvazione con proprio decreto entro venti  giorni  dal
          ricevimento.  Decorso  il  termine  di  venti  giorni   dal
          ricevimento senza che siano state  formulate  osservazioni,
          le deliberazioni adottate  dagli  organismi  ai  sensi  del
          presente comma divengono esecutive. 
              66. In sede di prima  applicazione,  per  l'anno  2006,
          l'entita'  della  contribuzione  a  carico   dei   soggetti
          operanti   nel   settore   delle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  2,  comma  38,  letterab),  della  legge   14
          novembre 1995, n. 481, e' fissata in  misura  pari  all'1,5
          per  mille  dei  ricavi  risultanti  dall'ultimo   bilancio
          approvato prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Per  gli   anni   successivi,   eventuali
          variazioni   della   misura   e   delle   modalita'   della
          contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni ai sensi  del  comma  65,  nel
          limite massimo del 2 per mille dei  ricavi  risultanti  dal
          bilancio  approvato  precedentemente  alla  adozione  della
          delibera.".