Art. 66 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,  della
(( legge 23 dicembre 2014, n.  190  )),  e'  incrementata  ((  di  12
milioni di euro per l'anno 2017 )), di 109 milioni di euro per l'anno
2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019,  di  40,5  milioni  di
euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5
milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 
  2. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata (( di 14 milioni di  euro  per
l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni
di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno  2020,  di
23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2022. 
  2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2016,  n.
151, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Fermo  restando
quanto previsto dal periodo precedente, la  giacenza  da  detenere  a
fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo  e'
ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017». 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9,  12,  41,  comma  2,  42,
commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1  e
2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di  euro  per  l'anno
2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
3.711,9 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  a
3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per
l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per  l'anno  2019,  a  4.369,5
milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno
2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di
euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai  fini
della  compensazione  degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  ed
indebitamento netto, si provvede: 
    a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno  2017,  a  5.196,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro  per  l'anno
2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle  maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto; )) 
    b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8  milioni
di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022,  a  50
milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2026,  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  (( b-bis) quanto a 300 milioni di euro  per  l'anno  2017  mediante
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma  6,
del  decreto-legge  24  aprile   2014,   n.   66,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. )) 
  4.  Gli  effetti  migliorativi,  per  l'anno  2017,  derivanti  dal
presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini  di  saldo
netto  da  finanziare  e  3.100  milioni  di  euro  in   termini   di
indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di  economia
e finanza 2017 presentato alle Camere. 
  5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232,  e'  sostituito  ((  dall'allegato  1  ))  al  presente
decreto. 
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui. (( Limitatamente alle
disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282  del  2004  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 2-bis. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          decreto-legge  9  giugno  2016,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2016,   n.   151
          (Disposizioni urgenti per il completamento della  procedura
          di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche 
              1. (Omissis). 
              2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  1  in  termini  di
          fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016,  si
          provvede  mediante  versamento,   per   un   corrispondente
          importo, delle somme gestite  presso  il  sistema  bancario
          dalla cassa per i servizi energetici  e  ambientali  su  un
          conto   corrente   di   tesoreria    centrale    fruttifero
          appositamente   aperto   remunerato   secondo   il    tasso
          riconosciuto  sulle  sezioni  fruttifere   dei   conti   di
          tesoreria unica. La giacenza da detenere a  fine  anno  sul
          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'
          estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   6-bis,   del   citato
          decreto-legge n. 191 del 2015, cosi'  come  modificato  dal
          comma  1  del  presente  articolo.  Fermo  restando  quanto
          previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere  a
          fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui  al  primo
          periodo e' ridotta a 100 milioni di euro  a  decorrere  dal
          2017.". 
              - Il testo del  comma  2  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge n. 154  del  2008  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 4-bis. 
              - Il testo del comma  6  dell'articolo  37  del  citato
          decreto-legge n.  66  del  2014  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 50.