Art. 27. 
                         Circuiti regionali 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto,  e'  concesso  un  contributo   agli   organismiche,   nella
regionenella  quale  hanno  sede  legale,   svolgono   attivita'   di
distribuzione, promozione e formazione del pubblico  in  idonee  sale
teatrali  di  cui  l'organismo  ha  la  disponibilita',  e  che   non
producano, coproducano  o  allestiscano  spettacoli,  direttamente  o
indirettamente. Gli organismi possono svolgere l'attivita'  anche  in
una regione confinante con quella in cui hanno sede, ove sia priva di
un analogo organismo. Puo' essere sostenuto, ai  sensi  del  presente
articolo, un solo organismo per regione, fatto salvo quanto  previsto
nell'articolo 38, comma 3. 
  2. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 e'  subordinata  ai
seguenti requisiti: 
    a) programmazione di un  minimo  di  cinquanta  rappresentazioni,
relative ai settori di attivita' di cui al presente Capo, rispondenti
a chiari requisiti di professionalita' e di  qualita'  artistica.  La
programmazione  complessiva  deve  essere   effettuata   per   almeno
l'ottanta  per  cento  da  organismi  di  nazionalita'  italiana.  Le
rappresentazioni  sono  distribuite   in   modo   da   garantire   la
programmazione in un minimo di dodici piazze,  un'equa  distribuzione
sul territorio regionale e la  presenza  complessiva  di  almeno  sei
diversi organismi di produzione; le  rappresentazioni  devono  essere
effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti  diversi  muniti
delle prescritte autorizzazioni; 
    b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
    c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o
di altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
idonea documentazione.