Art. 28. Organismi di programmazione 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a organismi di programmazione gestori di almeno una sala con minimo duecento posti, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che effettuino un minimo di ottocento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che ospitino almeno novanta rappresentazioni integralmente riservate alla danza da parte di organismi professionali prevalentemente italiani.