Art. 29. Festival e rassegne 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival e rassegne di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli ospitati, prodotti o coprodotti nell'ambito di un coerente progetto culturale che preveda non meno di dodici rappresentazioni, con un minimo di cinque compagnie ospitate. 2. Il contributo, di cui al comma 1, del presente articolo, e' subordinato ai seguenti requisiti: a) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito danza, rispetto ad altri festival e rassegne sovvenzionate; b) sostegno di uno o piu' enti pubblici; c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; d) per i festival, una durata non superiore ai sessanta giorni e uno spazio territoriale identificato e limitato, con la programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale; e) per le rassegne, almeno il cinquanta per cento delle rappresentazioni deve essere effettuato da organismi professionali di produzione italiani.