Art. 30. 
 
    1.  Per  esaminare  lo  stato  dell'organizzazione  o   specifici
problemi politici, possono essere convocate  conferenze  di  circolo,
cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. 
    2. Vengono indette  per  ogni  singola  istanza,  dai  rispettivi
organismi dirigenti che stabiliscono  gli  obiettivi  politici  e  le
modalita' di svolgimento e di partecipazione. 
    3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono
eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono  essere  anche
aperte a realta' esterne al partito.