Art. 30. 1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. 2. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalita' di svolgimento e di partecipazione. 3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realta' esterne al partito.