Art. 19 
 
             Circolazione dei veicoli nelle aree urbane 
 
  1. Gli enti  territoriali,  con  propri  provvedimenti,  consentono
nelle aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati
a  combustibili  alternativi  elettricita',  idrogeno,  gas  naturale
liquefatto-GNL, gas naturale  compresso  -  GNC  e  gas  di  petrolio
liquefatto - GPL, oppure  una  loro  combinazione  e  dei  veicoli  a
funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale e,
subordinatamente  a  opportune  condizioni  inerenti  la   protezione
ambientale, escludono i predetti veicoli dai blocchi anche temporanei
della circolazione. 
  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, promuove la  stipulazione  di  un'intesa  in  sede  di
conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  per  assicurare  una
regolamentazione omogenea all'accesso alle aree a  traffico  limitato
di veicoli alimentati a combustibili alternativi di cui  al  presente
decreto e per la loro esclusione, subordinatamente  al  rispetto  dei
vincoli di protezione ambientale, dai blocchi anche  temporanei  alla
circolazione stradale.