Art. 45 
 
                        Riduzioni e esenzioni 
 
  1. All'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Agli organizzatori di  spettacoli  dal  vivo  allestiti  in
luoghi  con  capienza  massima  di  cento  partecipanti,  ovvero  con
rappresentazione di opere di  giovani  esordienti  al  di  sotto  dei
trentacinque anni, titolari dell'intera quota  dei  relativi  diritti
d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di  riduzione  dalla
corresponsione dei diritti d'autore. 
  2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri  e
le modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui al  comma
2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di controllo, anche  attraverso
forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino  il
rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione.
Con il decreto di cui  al  presente  comma  possono  altresi'  essere
individuati ulteriori eventi o ricorrenze particolari che  permettano
l'applicazione  di  forme  di  esenzione   o   di   riduzione   dalla
corresponsione dei diritti d'autore. Il decreto di  cui  al  presente
comma  prevede  misure  atte  a  garantire  che,  nelle   fattispecie
previste, la Societa' italiana degli autori ed editori,  in  coerenza
con le risultanze di  bilancio,  remuneri  in  forma  compensativa  i
titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui  al  presente  comma
puo' essere sottoposto a revisione triennale.». 
 
          Note all'art. 45: 
              - Il testo dell'art. 15-bis della legge 22 aprile 1941,
          n. 633, citata nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15-bis 
              1.  Agli  autori  spetta  un  compenso  ridotto  quando
          l'esecuzione,  rappresentazione  o  recitazione  dell'opera
          avvengono  nella  sede  dei  centri  o  degli  istituti  di
          assistenza,    formalmente    istituiti    nonche'    delle
          associazioni di volontariato,  purche'  destinate  ai  soli
          soci ed invitati e sempre  che  non  vengano  effettuate  a
          scopo di lucro. In mancanza  di  accordi  fra  la  Societa'
          italiana degli autori ed editori (SIAE) e  le  associazioni
          di categoria interessate,  la  misura  del  compenso  sara'
          determinata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri da emanare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  competenti
          Commissioni parlamentari, sono stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita' per l'individuazione delle circostanze soggettive
          ed oggettive che devono dar luogo alla  applicazione  della
          disposizione di cui  al  primo  periodo  del  comma  1.  In
          particolare occorre prescrivere: 
              a) l'accertamento dell'iscrizione da  almeno  due  anni
          dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'art. 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266; 
              b) le modalita' per l'identificazione  della  sede  dei
          soggetti e per l'accertamento della quantita' dei  soci  ed
          invitati,  da   contenere   in   un   numero   limitato   e
          predeterminato; 
              c) che la condizione di socio sia conseguita  in  forma
          documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della
          manifestazione di spettacolo; 
              d) la verifica  che  la  manifestazione  di  spettacolo
          avvenga esclusivamente a titolo  gratuito  da  parte  degli
          artisti  interpreti  o  esecutori,  ed  a  soli   fini   di
          solidarieta'    nell'esplicazione    di    finalita'     di
          volontariato. 
              2-bis.  Agli  organizzatori  di  spettacoli  dal   vivo
          allestiti  in  luoghi  con  capienza   massima   di   cento
          partecipanti,  ovvero  con  rappresentazione  di  opere  di
          giovani esordienti  al  di  sotto  dei  trentacinque  anni,
          titolari dell'intera quota dei relativi  diritti  d'autore,
          sono riconosciute forme di esenzione o di  riduzione  dalla
          corresponsione dei diritti d'autore. 
              2-ter. Con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono definiti i criteri e le modalita' delle forme
          di  esenzione  o  di  riduzione  di  cui  al  comma  2-bis,
          prevedendo  adeguati   meccanismi   di   controllo,   anche
          attraverso    forme    di    responsabilizzazione     degli
          organizzatori, che assicurino il rispetto delle  condizioni
          che legittimano la riduzione o l'esenzione. Con il  decreto
          di  cui  al  presente   comma   possono   altresi'   essere
          individuati ulteriori eventi o ricorrenze  particolari  che
          permettano  l'applicazione  di  forme  di  esenzione  o  di
          riduzione dalla corresponsione  dei  diritti  d'autore.  Il
          decreto di cui al presente  comma  prevede  misure  atte  a
          garantire che,  nelle  fattispecie  previste,  la  Societa'
          italiana degli  autori  ed  editori,  in  coerenza  con  le
          risultanze di bilancio, remuneri in  forma  compensativa  i
          titolari  dei  diritti  d'autore.  Il  decreto  di  cui  al
          presente  comma  puo'   essere   sottoposto   a   revisione
          triennale.».