Art. 26 Requisiti di accesso 1. Agli enti e alle associazioni che editano i prodotti editoriali di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano i requisiti di accesso previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e f). Alle imprese che editano i medesimi prodotti editoriali si applicano, oltre ai requisiti di cui al primo periodo, quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere a) e b). 2. Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo.