Art. 26 
 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Agli enti e alle associazioni che editano i prodotti  editoriali
di cui all'articolo 25, comma 1, si applicano i requisiti di  accesso
previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere  d)
e f). Alle imprese che editano  i  medesimi  prodotti  editoriali  si
applicano, oltre  ai  requisiti  di  cui  al  primo  periodo,  quelli
previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere  a)
e b). 
  2. Per accedere al contributo e' altresi' necessario che la testata
abbia una periodicita' almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento
del contributo.