Art. 27 
 
 
           Erogazione del contributo e criteri di calcolo 
 
  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge  26  ottobre  2016,  n.  198  e'
stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di  cui
alla presente sezione. 
  2.  Nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  al   comma   1,   la
ripartizione del  contributo  e'  effettuata  annualmente  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) il 10 per cento  in  parti  uguali  tra  le  imprese,  enti  e
associazioni aventi diritto; 
    b) il 30 per cento in proporzione al  numero  delle  uscite;  nel
caso di pubblicazione su supporto  informatico,  le  uscite  sono  da
considerarsi in relazione al  singolo  supporto;  i  supplementi  non
rilevano come uscite; 
    c)  il  50  per  cento  in  proporzione  al  numero  delle  copie
distribuite nell'anno di riferimento del contributo, cosi' suddiviso: 
      1) l'85 per cento per la diffusione delle riviste  in  braille,
supporti informatici e nastro magnetico; 
      2) il 15 per cento per la diffusione in caratteri normali; 
    d) il 10 per cento, in parti  uguali,  per  la  diffusione  delle
riviste in formato digitale accessibile agli utenti. 
  3. Per copie distribuite si intendono  quelle  fatte  pervenire  su
richiesta degli utenti, anche in connessione  con  il  versamento  di
quote  associative  mediante  espressa  doppia  opzione   ovvero   su
richiesta  di  enti,  istituzioni  o  associazioni  per  finalita'  a
sostegno del settore. Ai fini del calcolo del contributo  di  cui  al
comma 2, lettera c), i supplementi sono considerati solo ove  spediti
autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40
per cento dei numeri della rivista principale. 
  4. Il contributo complessivamente  erogabile  a  ciascuna  impresa,
ente o associazione non puo' comunque  essere  superiore  al  10  per
cento dello stanziamento assegnato. Al contributo non si  applica  il
limite previsto dall'articolo 8, comma 16. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle  note  all'art.
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