Art. 27 Erogazione del contributo e criteri di calcolo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi di cui alla presente sezione. 2. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la ripartizione del contributo e' effettuata annualmente secondo i seguenti criteri: a) il 10 per cento in parti uguali tra le imprese, enti e associazioni aventi diritto; b) il 30 per cento in proporzione al numero delle uscite; nel caso di pubblicazione su supporto informatico, le uscite sono da considerarsi in relazione al singolo supporto; i supplementi non rilevano come uscite; c) il 50 per cento in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo, cosi' suddiviso: 1) l'85 per cento per la diffusione delle riviste in braille, supporti informatici e nastro magnetico; 2) il 15 per cento per la diffusione in caratteri normali; d) il 10 per cento, in parti uguali, per la diffusione delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti. 3. Per copie distribuite si intendono quelle fatte pervenire su richiesta degli utenti, anche in connessione con il versamento di quote associative mediante espressa doppia opzione ovvero su richiesta di enti, istituzioni o associazioni per finalita' a sostegno del settore. Ai fini del calcolo del contributo di cui al comma 2, lettera c), i supplementi sono considerati solo ove spediti autonomamente dalla rivista principale e, comunque, nel limite del 40 per cento dei numeri della rivista principale. 4. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, ente o associazione non puo' comunque essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato. Al contributo non si applica il limite previsto dall'articolo 8, comma 16.
Note all'art. 27: - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle note all'art. 1.