Art. 28 Procedimento per la concessione del contributo 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre. 2. L'amministrazione effettua verifiche a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.