Art. 28 
 
 
           Procedimento per la concessione del contributo 
 
  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita'  della  domanda  di  accesso  ai
contributi e la documentazione istruttoria da produrre. 
  2. L'amministrazione effettua verifiche a campione, secondo  quanto
previsto dall'articolo 13. 
  3. Il procedimento per la concessione del  contributo  si  conclude
entro il 30 settembre dell'anno successivo a  quello  di  riferimento
del contributo. A tale data il  provvedimento  e'  comunque  adottato
sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando  il
potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme  che
risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi.