Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare
il piu'  efficace  controllo  del  costo  del  lavoro,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di
tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) al comma 3 le parole «Per l'immediata attivazione del sistema di
controllo  della  spesa  di  personale  di  cui  al  comma  1,»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le finalita' di cui al comma 1,» e le
parole «avvia un» sono sostituite dalle seguenti: «cura il». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 58 (Finalita'). - 1. Al  fine  di  realizzare  il
          piu' efficace controllo del costo del lavoro, il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  provvede  all'acquisizione  delle   informazioni
          relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche
          e al relativo costo. 
              2. (abrogato). 
              3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          d'intesa con la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica, cura il  processo  di
          integrazione dei sistemi informativi delle  amministrazioni
          pubbliche che rilevano i trattamenti economici e  le  spese
          del  personale,  facilitando  la  razionalizzazione   delle
          modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le  informazioni
          acquisite dal sistema informativo  del  Dipartimento  della
          ragioneria generale dello Stato sono disponibili per  tutte
          le amministrazioni e gli enti interessati.».