Art. 21 
 
Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
giudice, con la sentenza con la quale annulla  o  dichiara  nullo  il
licenziamento, condanna  l'amministrazione  alla  reintegrazione  del
lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di  riferimento  per
il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo
dal  giorno  del   licenziamento   fino   a   quello   dell'effettiva
reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle  ventiquattro
mensilita', dedotto quanto  il  lavoratore  abbia  percepito  per  lo
svolgimento di altre attivita' lavorative. Il  datore  di  lavoro  e'
condannato, altresi', per il  medesimo  periodo,  al  versamento  dei
contributi previdenziali e assistenziali.»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  Nel  caso  di
annullamento   della   sanzione   disciplinare   per    difetto    di
proporzionalita', il  giudice  puo'  rideterminare  la  sanzione,  in
applicazione delle disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti,
tenendo conto della gravita'  del  comportamento  e  dello  specifico
interesse pubblico violato.». 
 
          Note all'art. 21: 
              - Si riporta il testo dell'art. 63 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro).
          - 1. Sono devolute al giudice  ordinario,  in  funzione  di
          giudice del  lavoro,  tutte  le  controversie  relative  ai
          rapporti  di  lavoro  alle   dipendenze   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di
          quelle relative ai rapporti di lavoro di cui  al  comma  4,
          incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro,
          il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali  e
          la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti
          le indennita'  di  fine  rapporto,  comunque  denominate  e
          corrisposte,   ancorche'   vengano   in   questione    atti
          amministrativi  presupposti.  Quando  questi  ultimi  siano
          rilevanti  ai  fini  della   decisione,   il   giudice   li
          disapplica,  se  illegittimi.  L'impugnazione  davanti   al
          giudice amministrativo dell'atto  amministrativo  rilevante
          nella  controversia  non  e'  causa  di   sospensione   del
          processo. 
              2.   Il   giudice   adotta,   nei    confronti    delle
          amministrazioni  pubbliche,  tutti  i   provvedimenti,   di
          accertamento, costitutivi o di  condanna,  richiesti  dalla
          natura dei diritti  tutelati.  Le  sentenze  con  le  quali
          riconosce il diritto  all'assunzione,  ovvero  accerta  che
          l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali
          o  procedurali,   hanno   anche   effetto   rispettivamente
          costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice,
          con la sentenza con la quale annulla o  dichiara  nullo  il
          licenziamento,     condanna     l'amministrazione      alla
          reintegrazione del lavoratore nel  posto  di  lavoro  e  al
          pagamento   di   un'indennita'   risarcitoria   commisurata
          all'ultima retribuzione di riferimento per il  calcolo  del
          trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo  dal
          giorno  del  licenziamento  fino  a  quello  dell'effettiva
          reintegrazione, e comunque in  misura  non  superiore  alle
          ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia
          percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative.
          Il  datore  di  lavoro  e'  condannato,  altresi',  per  il
          medesimo   periodo,   al    versamento    dei    contributi
          previdenziali e assistenziali. 
              2-bis.  Nel  caso  di   annullamento   della   sanzione
          disciplinare per difetto di  proporzionalita',  il  giudice
          puo'  rideterminare  la  sanzione,  in  applicazione  delle
          disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti,  tenendo
          conto della gravita' del comportamento  e  dello  specifico
          interesse pubblico violato.».