Art. 24 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente,  ivi  comprese  quelle  di  cui
all'articolo 22, comma 3, e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.