Art. 38 
 
 
                               Risorse 
 
  1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche  necessarie
allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi
pubblici  e  privati,  donazioni  e  lasciti  testamentari,   rendite
patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi. 
  2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi
ai  quali  essi  devono  attenersi  in  merito  alla   gestione   del
patrimonio,  alla  raccolta  di  fondi  e  risorse  in  genere,  alla
destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o  servizi
e alle attivita' di investimento  a  sostegno  degli  enti  di  Terzo
settore.