Art. 23 
 
             Indennita' spettante ai magistrati onorari 
 
  1. L'indennita' spettante ai magistrati onorari si compone  di  una
parte fissa e di una parte variabile di risultato. 
  2. Ai magistrati onorari che  esercitano  funzioni  giudiziarie  e'
corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennita' annuale lorda  in
misura  fissa,  pari  ad  euro  16.140,00,  comprensiva  degli  oneri
previdenziali ed assistenziali. 
  3. Ai giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice  procuratori  onorari
inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e  nell'ufficio
di collaborazione del procuratore della  Repubblica  che  svolgono  i
compiti e le attivita' di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera
a), l'indennita' di cui  al  comma  2  e'  corrisposta  nella  misura
dell'ottanta per cento. 
  4. Le indennita' previste  ai  commi  2  e  3  non  sono  tra  loro
cumulabili. 
  5. Quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie
che i compiti e le attivita' di cui al comma 3, l'indennita' fissa e'
corrisposta nella misura prevista dal comma  2  o  dal  comma  3,  in
considerazione delle funzioni ovvero dei compiti  e  delle  attivita'
svolti in via prevalente. 
  6. Il presidente del tribunale, con provvedimento da adottare entro
il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttivita'
dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei  principi  e  degli
obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione  dell'ufficio  e,
per il  tribunale,  dai  programmi  di  gestione  adottati  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  assegna  ai
magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia
con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso  l'ufficio  del
giudice di pace che ai compiti e alle  funzioni  assegnati  ai  sensi
degli articoli 10, 11 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati,
in  via  generale,  con  delibera  del  Consiglio   superiore   della
magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma e'
comunicato  alla  sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del
consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25. 
  7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento  da  adottare
entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  tenuto  conto  della  media  di
produttivita'  dei   magistrati   dell'ufficio,   assegna   ai   vice
procuratori onorari gli obiettivi da  raggiungere  nell'anno  solare,
sia con riguardo alle funzioni  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera b), che ai compiti e alle attivita' di cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con  la
delibera di cui al comma 6. Il provvedimento  adottato  a  norma  del
presente comma e' comunicato alla sezione autonoma per  i  magistrati
onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 
  8. Con la delibera di cui al comma 6 il Consiglio  superiore  della
magistratura individua i criteri e le procedure  per  la  valutazione
della realizzazione degli obiettivi. Tra  i  criteri  di  valutazione
rientrano la puntualita' nel deposito dei provvedimenti, le modalita'
di gestione dell'udienza e  di  rapporto  con  gli  altri  magistrati
onorari, con i magistrati  professionali,  con  gli  avvocati  ed  il
personale  amministrativo,   la   partecipazione   all'attivita'   di
formazione,  la  percentuale  di  impugnazioni  rispetto  alla  media
dell'ufficio. 
  9. L'indennita' di risultato puo' essere riconosciuta in misura non
inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta  per  cento
dell'indennita' fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed e' erogata
in tutto o in parte in relazione al livello  di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati a  norma  del  presente  articolo,  verificato  e
certificato con le modalita' di cui al comma 10. 
  10.  Con  cadenza  annuale  il  presidente  del  tribunale   e   il
procuratore della Repubblica, verificato, con la  procedura  indicata
nella delibera di cui al comma 6, il livello di  conseguimento  degli
obiettivi assegnati, adottano uno  specifico  provvedimento  con  cui
certificano il grado di conseguimento dei risultati e  propongono  la
liquidazione dell'indennita' di risultato indicandone la misura.  Con
il  medesimo  provvedimento  il  presidente  del   tribunale   o   il
procuratore della Repubblica  attestano  se  il  magistrato  onorario
esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attivita' di
cui al comma 3 ovvero, nel caso  di  cui  al  comma  5,  indicano  le
incombenze  svolte   in   via   prevalente.   Il   provvedimento   e'
immediatamente esecutivo e ne  e'  data  comunicazione  alla  sezione
autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27  gennaio  2006,  n.  25,  e,  ai  fini  del  pagamento
dell'indennita',  al  presidente  della  Corte  di   appello   o   al
procuratore generale presso la medesima Corte. 
  11. Per l'esercizio delle  funzioni  e  dei  compiti  previsti  dal
presente decreto e' dovuta  esclusivamente  l'indennita'  di  cui  al
presente articolo. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per l'art. 37 del citato decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111 vedi note all'art. 2 del presente decreto. 
              - Per l'art.  10  del  citato  decreto  legislativo  27
          gennaio 2006, n. 25  vedi  note  all'art.  6  del  presente
          decreto.