Art. 26 
 
         Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), le parole: «ai giudici  di
pace e» sono soppresse; 
  b) all'articolo 53, comma 2, dopo la  lettera  f)  e'  aggiunta  la
seguente: «f-bis) le indennita' corrisposte  ai  giudici  onorari  di
pace e ai vice procuratori onorari.»; 
  c) all'articolo 54, comma 8, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «I  redditi  indicati  alla  lettera  f-bis)  del  comma  2
dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle  indennita'  in
denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo degli articoli 50, comma  1,  53,
          comma 2 e 54, comma 8, del citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  cosi'  come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art.  50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
              a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di  servizi,  delle  cooperative  agricole   e   di   prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
              b) le indennita' e i compensi  percepiti  a  carico  di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          devono essere riversati allo Stato; 
              c) le somme da chiunque corrisposte a titolo  di  borsa
          di studio o di assegno,  premio  o  sussidio  per  fini  di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
              c-bis) le somme e  i  valori  in  genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore,   sindaco   o   revisore    di    societa',
          associazioni  e  altri  enti  con  o   senza   personalita'
          giuridica,  alla  collaborazione   a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili,  alla  partecipazione  a  collegi  e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti  di   collaborazione   aventi   per   oggetto   la
          prestazione  di   attivita'   svolte   senza   vincolo   di
          subordinazione a favore  di  un  determinato  soggetto  nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di  mezzi  organizzati   e   con   retribuzione   periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di  lavoro  dipendente  di  cui  all'art.  46,   comma   1,
          concernente redditi di lavoro  dipendente,  o  nell'oggetto
          dell'arte o  professione  di  cui  all'art.  49,  comma  1,
          concernente redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate  dal
          contribuente; 
              d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
          24, 33, lettera a), e 34 della legge  20  maggio  1985,  n.
          222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua  di  cui
          all'art. 33, primo comma, della legge 26  luglio  1974,  n.
          343; 
              e) i  compensi  per  l'attivita'  libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5,del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502   e   successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              f) le indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'art.  49,  comma  1,  e  non  siano  state   effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 
              g) le indennita' di  cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge  13  agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',   comunque
          denominate, percepite per le  cariche  elettive  e  per  le
          funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione
          e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
          assegni vitalizi percepiti in dipendenza  dalla  cessazione
          delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno  del
          Presidente della Repubblica; 
              h)  le  rendite  vitalizie  e  le   rendite   a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
          (ISVAP) ad operare nel  territorio  dello  Stato,  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazione  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
              h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al  decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; 
              i) gli altri assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c)  e  d)
          del comma 1  dell'art.  10  tra  gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41; 
              l) i  compensi  percepiti  dai  soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative. 
              (Omissis).». 
              «Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. (Omissis). 
              2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
              a); 
              b) i redditi derivanti dalla  utilizzazione  economica,
          da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
          brevetti industriali e di processi, formule o  informazioni
          relativi ad  esperienze  acquisite  in  campo  industriale,
          commerciale  o  scientifico,   se   non   sono   conseguiti
          nell'esercizio di imprese commerciali; 
              c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera  f)
          del comma 1 dell'art. 41  quando  l'apporto  e'  costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
              d) le partecipazioni agli utili spettanti ai  promotori
          e ai soci fondatori di societa' per azioni, in  accomandita
          per azioni e a responsabilita' limitata; 
              e) le indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia; 
              f) i redditi derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei
          protesti esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della
          legge 12 giugno 1973, n. 349; 
              f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari  di
          pace e ai vice procuratori onorari. 
              3. (Omissis).». 
              «Art.  54  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          autonomo). - (Omissis). 
              8. I redditi indicati  alla  lettera  b)  del  comma  2
          dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in
          denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,  anche
          sotto forma di partecipazione agli utili,  ridotto  del  25
          per cento a titolo di deduzione forfettaria delle  spese  ,
          ovvero del  40  per  cento  se  i  relativi  compensi  sono
          percepiti da soggetti di  eta'  inferiore  a  35  anni;  le
          partecipazioni agli utili  e  le  indennita'  di  cui  alle
          lettere c), d) ed e)  costituiscono  reddito  per  l'intero
          ammontare percepito  nel  periodo  di  imposta.  I  redditi
          indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti
          dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
          nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento  a  titolo
          di deduzione forfettaria delle spese.  I  redditi  indicati
          alla  lettera  f-bis)  del  comma  2  dell'art.   53   sono
          costituiti dall'ammontare delle indennita' in denaro  o  in
          natura percepite nel periodo d'imposta. 
              (Omissis).».