Art. 27 
 
 
          Disposizioni intertemporali, transitorie e finali 
 
  1.  I  piani  e  i  progetti  di  utilizzo  gia'  approvati   prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento restano  disciplinati
dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte  le
modifiche  e  agli  aggiornamenti  dei  suddetti  piani  e   progetti
intervenuti  successivamente  all'entrata  in  vigore  del   presente
regolamento.  Resta  fermo  che  i   materiali   riconducibili   alla
definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del  presente
regolamento utilizzati  e  gestiti  in  conformita'  ai  progetti  di
utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi
del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  e   del
territorio e del mare 10 agosto 2012,  n.  161,  sono  considerati  a
tutti gli effetti sottoprodotti e legittimamente allocati nei siti di
destinazione. 
  2. I progetti per i quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento  e'  in  corso  una  procedura  ai  sensi  della
normativa   previgente   restano    disciplinati    dalle    relative
disposizioni. Per tali progetti e' fatta comunque salva  la  facolta'
di presentare, entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  il  piano  di  utilizzo  di  cui
all'articolo 9 o la dichiarazione di  cui  all'articolo  21  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 
  3. Le disposizioni contenute nell'articolo  24,  si  applicano,  su
richiesta del proponente, anche alle procedure di  VIA  gia'  avviate
purche' non sia gia' stato emanato il provvedimento finale. 
  4. Conservano validita'  le  autorizzazioni  all'utilizzo  in  sito
delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei  progetti
di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152. 
  5. I proventi derivanti dalle tariffe corrisposte dai proponenti  o
dai produttori per le prestazioni  rese  dall'Agenzia  di  protezione
ambientale   territorialmente   competente   nonche'   dagli   organi
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici di cui all'articolo 13,
comma 1, dotati di qualificazione e capacita'  tecnica  equipollente,
per le attivita' di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, comma 2,  20
e 21, comma 6, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare provvede, con  propri  decreti,  a  trasferire  ai  soggetti
competenti i proventi derivanti dalle tariffe per la copertura  degli
oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 9, 10,  11,  12,
16, comma 2, 20 e 21, comma 6. 
  6.  Gli  allegati  al  presente  regolamento  costituiscono   parte
integrante dello stesso. Le modifiche agli allegati sono adottate con
decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  mare  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo
parere  dell'Istituto  Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale  e  dell'Istituto  Superiore  di   Sanita',   sentita   la
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  7. Dall'applicazione del presente  articolo  non  possono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo dell'art. 186, del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 186 (Terre e rocce da scavo). -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 185, le terre e rocce  da  scavo,
          anche di gallerie, ottenute  quali  sottoprodotti,  possono
          essere    utilizzate    per     reinterri,     riempimenti,
          rimodellazioni e rilevati purche': 
              a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere  o
          interventi preventivamente individuati e definiti; 
              b) sin dalla fase  della  produzione  vi  sia  certezza
          dell'integrale utilizzo; 
              c)  l'utilizzo  integrale  della  parte   destinata   a
          riutilizzo sia tecnicamente possibile senza  necessita'  di
          preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari  per
          soddisfare  i  requisiti   merceologici   e   di   qualita'
          ambientale idonei a garantire che il loro impiego  non  dia
          luogo  ad  emissioni  e,  piu'  in  generale,  ad   impatti
          ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi  da
          quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito
          dove sono destinate ad essere utilizzate; 
              d)  sia  garantito  un  elevato   livello   di   tutela
          ambientale; 
              e) sia accertato che non provengono da siti contaminati
          o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del  titolo
          V della parte quarta del presente decreto; 
              f) le loro caratteristiche chimiche  e  chimico-fisiche
          siano tali che il  loro  impiego  nel  sito  prescelto  non
          determini rischi per la salute  e  per  la  qualita'  delle
          matrici ambientali  interessate  ed  avvenga  nel  rispetto
          delle  norme  di  tutela   delle   acque   superficiali   e
          sotterranee, della flora,  della  fauna,  degli  habitat  e
          delle aree naturali protette. In  particolare  deve  essere
          dimostrato  che  il  materiale   da   utilizzare   non   e'
          contaminato con riferimento  alla  destinazione  d'uso  del
          medesimo, nonche' la compatibilita' di detto materiale  con
          il sito di destinazione; 
              g)  la  certezza  del  loro  integrale   utilizzo   sia
          dimostrata.  L'impiego  di  terre  da  scavo  nei  processi
          industriali  come  sottoprodotti,   in   sostituzione   dei
          materiali  di  cava,  e'  consentito  nel  rispetto   delle
          condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p). 
              2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga
          nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'
          sottoposte  a  valutazione  di  impatto  ambientale  o   ad
          autorizzazione ambientale  integrata,  la  sussistenza  dei
          requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale
          deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di
          norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che
          e'   approvato   dall'autorita'   titolare   del   relativo
          procedimento.  Nel  caso  in  cui  progetti  prevedano   il
          riutilizzo delle  terre  e  rocce  da  scavo  nel  medesimo
          progetto, i tempi dell'eventuale  deposito  possono  essere
          quelli della realizzazione del  progetto  purche'  in  ogni
          caso non superino i tre anni. 
              3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo  avvenga
          nell'ambito  della  realizzazione  di  opere  o   attivita'
          diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette  a  permesso
          di  costruire  o  a  denuncia  di  inizio   attivita',   la
          sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  1,  nonche'  i
          tempi dell'eventuale deposito in attesa  di  utilizzo,  che
          non possono superare un anno, devono  essere  dimostrati  e
          verificati nell'ambito della procedura per il  permesso  di
          costruire,  se  dovuto,  o  secondo  le   modalita'   della
          dichiarazione di inizio di attivita' (DIA). 
              4. Fatti salvi i casi di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma 2, ove la  produzione  di  terre  e  rocce  da  scavo
          avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA
          ne' a  permesso  di  costruire  o  denuncia  di  inizio  di
          attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma  1,
          nonche'  i  tempi  dell'eventuale  deposito  in  attesa  di
          utilizzo,  che  non  possono  superare  un   anno,   devono
          risultare  da  idoneo  allegato  al  progetto   dell'opera,
          sottoscritto dal progettista. 
              5. Le terre e rocce da scavo,  qualora  non  utilizzate
          nel rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo,
          sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti  di
          cui alla parte quarta del presente decreto. 
              6. La  caratterizzazione  dei  siti  contaminati  e  di
          quelli  sottoposti  ad   interventi   di   bonifica   viene
          effettuata secondo le  modalita'  previste  dal  Titolo  V,
          Parte quarta del presente decreto.  L'accertamento  che  le
          terre e rocce da scavo  di  cui  al  presente  decreto  non
          provengano da tali siti  e'  svolto  a  cura  e  spese  del
          produttore   e   accertato   dalle   autorita'   competenti
          nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4. 
              7. Fatti salvi i casi di  cui  all'ultimo  periodo  del
          comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati  e  in
          corso di realizzazione prima dell'entrata in  vigore  della
          presente disposizione, gli interessati possono procedere al
          loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
          autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti,
          nonche'   le   necessarie   informazioni   sul   sito    di
          destinazione,  sulle  condizioni  e  sulle   modalita'   di
          utilizzo, nonche' sugli eventuali  tempi  del  deposito  in
          attesa di utilizzo che non possono essere superiori  ad  un
          anno. L'autorita' competente puo'  disporre  indicazioni  o
          prescrizioni entro i successivi sessanta giorni  senza  che
          cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di
          AIA o di permesso di costruire o di DIA. 
              7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora  ne  siano
          accertate le  caratteristiche  ambientali,  possono  essere
          utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e  di
          siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire,
          nella  loro  realizzazione  finale,  una   delle   seguenti
          condizioni: 
              a) un  miglioramento  della  qualita'  della  copertura
          arborea    o    della    funzionalita'    per     attivita'
          agro-silvo-pastorali; 
              b)  un  miglioramento  delle   condizioni   idrologiche
          rispetto  alla  tenuta  dei  versanti  e  alla  raccolta  e
          regimentazione delle acque piovane; 
              c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 
              7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
          i residui provenienti dall'estrazione  di  marmi  e  pietre
          sono equiparati alla disciplina  dettata  per  le  terre  e
          rocce da scavo. Sono altresi' equiparati  i  residui  delle
          attivita' di lavorazione di pietre e marmi  che  presentano
          le caratteristiche di cui all'art. 184-bis.  Tali  residui,
          quando  siano  sottoposti  a  un'operazione   di   recupero
          ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici  per  gli
          scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali
          sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla
          parte IV del presente decreto, tenendo  conto  di  tutti  i
          possibili   effetti   negativi   sull'ambiente    derivanti
          dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.». 
              -  Per  i  riferimenti   del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
          161 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per  il  testo  dell'art.  242,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda  nelle  note  all'art.
          11. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8,  del  citato   decreto
          legislativo n. 281  del  1997,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.