Art. 29 Clausola di riconoscimento reciproco 1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purche' le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto. 2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all'art. 29: - Il regolamento (CE) n. 764/2008 del 9 luglio 2008, del Parlamento europeo e del Consiglio (che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 13 agosto 2008, n. L 218.