Art. 30 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonche' con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.