Art. 26 Istituzione delle funzioni fondamentali 1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera b), degli atti delegati e dell'art. 30, comma 2, lettera e), del Codice, nell'ambito del sistema di governo societario sono istituite le funzioni fondamentali in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa. 2. L'istituzione delle funzioni e' formalizzata in una specifica delibera dell'organo amministrativo, che ne definisce le responsabilita', i compiti, le modalita' operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate, in coerenza con il documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera i).