Art. 26 
 
               Istituzione delle funzioni fondamentali 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 258, paragrafo 1, lettera b), degli atti
delegati e dell'art. 30, comma 2, lettera e), del Codice, nell'ambito
del  sistema  di  governo  societario  sono  istituite  le   funzioni
fondamentali in modo proporzionato alla natura, alla portata  e  alla
complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa. 
  2. L'istituzione delle funzioni e' formalizzata  in  una  specifica
delibera   dell'organo   amministrativo,   che   ne   definisce    le
responsabilita', i compiti, le modalita' operative, la  natura  e  la
frequenza  della  reportistica  agli  organi  sociali  e  alle  altre
funzioni interessate, in coerenza con il documento di cui all'art. 5,
comma 2, lettera i).