Art. 27 Struttura delle funzioni fondamentali 1. Ai fini di cui all'art. 268 degli atti delegati, la collocazione organizzativa delle funzioni fondamentali e' lasciata all'autonomia dell'impresa, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e fondamentali e al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettivita' di giudizio. 2. In coerenza con il comma 1, le funzioni fondamentali: a) sono costituite in forma di specifica unita' organizzativa o per le sole funzioni di gestione dei rischi, di conformita' alle norme ed attuariale, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unita' aziendali, tenuto conto della ridotta natura, portata e complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse; b) dispongono di risorse umane, in possesso di conoscenze specialistiche e di cui e' curato l'aggiornamento professionale, tecnologiche e finanziarie adeguate per lo svolgimento dell'attivita'; c) hanno libero accesso alle attivita' dell'impresa, alle strutture aziendali e a tutte le informazioni pertinenti, incluse le informazioni utili a verificare l'adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate; d) anche quando non costituite in forma di specifica unita' organizzativa riferiscono direttamente all'organo amministrativo a cui, mediante adeguate procedure di reporting, danno contezza dell'attivita' svolta, dei risultati delle verifiche effettuate e rivolgono eventuali raccomandazioni. Le funzioni collaborano tra loro, al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.