Art. 27 
 
                Struttura delle funzioni fondamentali 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 268 degli atti delegati, la collocazione
organizzativa delle funzioni fondamentali e'  lasciata  all'autonomia
dell'impresa, nel rispetto del principio di separatezza tra  funzioni
operative e fondamentali e  al  fine  di  garantirne  l'indipendenza,
l'autonomia e l'obiettivita' di giudizio. 
  2. In coerenza con il comma 1, le funzioni fondamentali: 
    a) sono costituite in forma di specifica unita'  organizzativa  o
per le sole funzioni di gestione  dei  rischi,  di  conformita'  alle
norme ed attuariale, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti
ad altre unita' aziendali, tenuto conto della ridotta natura, portata
e complessita' dei rischi  inerenti  all'attivita'  dell'impresa.  In
tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza
di adeguati presidi che garantiscano  la  separatezza  di  compiti  e
prevengano conflitti di interesse; 
    b)  dispongono  di  risorse  umane,  in  possesso  di  conoscenze
specialistiche e di  cui  e'  curato  l'aggiornamento  professionale,
tecnologiche   e   finanziarie   adeguate    per    lo    svolgimento
dell'attivita'; 
    c)  hanno  libero  accesso  alle  attivita'  dell'impresa,   alle
strutture aziendali e a tutte le informazioni pertinenti, incluse  le
informazioni utili a verificare l'adeguatezza  dei  controlli  svolti
sulle funzioni esternalizzate; 
    d) anche quando non  costituite  in  forma  di  specifica  unita'
organizzativa riferiscono direttamente  all'organo  amministrativo  a
cui,  mediante  adeguate  procedure  di  reporting,  danno   contezza
dell'attivita' svolta, dei risultati  delle  verifiche  effettuate  e
rivolgono eventuali  raccomandazioni.  Le  funzioni  collaborano  tra
loro, al fine del perseguimento dei compiti ad esse attribuiti.