Art. 28 
 
                Titolari delle funzioni fondamentali 
 
  1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 268 e  273  degli
atti delegati e dall'art. 30 del  Codice,  il  titolare  di  ciascuna
funzione   fondamentale   e'   nominato   e   revocato    dall'organo
amministrativo e soddisfa, in coerenza con l'art. 76 del Codice e  le
relative disposizioni attuative, i requisiti di idoneita' alla carica
fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma  2,  lettera  n)  del
presente regolamento. Il  titolare  non  e'  posto  a  capo  di  aree
operative, ne' e' gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili
di dette aree. Il titolare assiste, su richiesta del Presidente, alle
riunioni dell'organo amministrativo e di controllo. La partecipazione
puo' essere prevista anche in via stabile, in relazione alle  materie
trattate. 
  2. Fermo restando il rispetto del comma  1,  la  titolarita'  della
funzione di conformita' alle norme, gestione dei rischi e  attuariale
puo' essere attribuita ad un membro  dell'organo  amministrativo,  se
sono soddisfatte le seguente condizioni: 
    a) e' appropriato alla natura, alla portata  e  complessita'  dei
rischi inerenti all'attivita' dell'impresa; 
    b) non da' luogo a conflitti di interesse; 
    c) il soggetto incaricato e' privo di deleghe ed e'  in  possesso
dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza che lo
rendano  idoneo  a  ricoprire  la  carica  e   l'attribuzione   della
titolarita' della funzione e' in linea con l'allocazione dei compiti,
delle  responsabilita'  e  competenze  tra   i   membri   dell'organo
amministrativo; 
    d)  la  composizione   complessiva   dell'organo   amministrativo
assicura un rapporto dialettico al  suo  interno  con  riguardo  alle
valutazioni  concernenti  la  funzione  attribuita   ad   uno   degli
amministratori.