Art. 28 Titolari delle funzioni fondamentali 1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 268 e 273 degli atti delegati e dall'art. 30 del Codice, il titolare di ciascuna funzione fondamentale e' nominato e revocato dall'organo amministrativo e soddisfa, in coerenza con l'art. 76 del Codice e le relative disposizioni attuative, i requisiti di idoneita' alla carica fissati dalla politica di cui all'art. 5, comma 2, lettera n) del presente regolamento. Il titolare non e' posto a capo di aree operative, ne' e' gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Il titolare assiste, su richiesta del Presidente, alle riunioni dell'organo amministrativo e di controllo. La partecipazione puo' essere prevista anche in via stabile, in relazione alle materie trattate. 2. Fermo restando il rispetto del comma 1, la titolarita' della funzione di conformita' alle norme, gestione dei rischi e attuariale puo' essere attribuita ad un membro dell'organo amministrativo, se sono soddisfatte le seguente condizioni: a) e' appropriato alla natura, alla portata e complessita' dei rischi inerenti all'attivita' dell'impresa; b) non da' luogo a conflitti di interesse; c) il soggetto incaricato e' privo di deleghe ed e' in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza che lo rendano idoneo a ricoprire la carica e l'attribuzione della titolarita' della funzione e' in linea con l'allocazione dei compiti, delle responsabilita' e competenze tra i membri dell'organo amministrativo; d) la composizione complessiva dell'organo amministrativo assicura un rapporto dialettico al suo interno con riguardo alle valutazioni concernenti la funzione attribuita ad uno degli amministratori.