Art. 29 
 
           Piano di attivita' delle funzioni fondamentali 
 
  1.  Il  titolare  di  ciascuna   funzione   fondamentale   presenta
annualmente all'organo amministrativo un piano di  attivita'  in  cui
sono indicati gli interventi che intende eseguire, tenuto  conto  dei
principali rischi cui l'impresa  e'  esposta  e  delle  attivita'  da
sottoporre prioritariamente a verifica. 
  2. Il piano di attivita', approvato dall'organo amministrativo: 
    a) e' basato su un'analisi metodica dei rischi che tenga conto di
tutte le attivita'  e  dell'intero  sistema  di  governo  societario,
nonche' degli sviluppi attesi delle attivita' e delle innovazioni; 
    b) comprende tutte le attivita' significative  che  sono  riviste
entro un periodo di tempo ragionevole; 
    c) e' definito in modo da fronteggiare le esigenze impreviste; 
    d) tiene conto  delle  carenze  eventualmente  riscontrate  nelle
verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati. 
  3.  Le  variazioni  significative  al  piano  di  attivita',   gia'
approvato ai  sensi  del  comma  2,  sono  soggette  all'approvazione
dell'organo amministrativo. 
  4.  Qualora  necessario,   il   titolare   di   ciascuna   funzione
fondamentale  predispone  verifiche  non  previste   nel   piano   di
attivita'.