Art. 29 Piano di attivita' delle funzioni fondamentali 1. Il titolare di ciascuna funzione fondamentale presenta annualmente all'organo amministrativo un piano di attivita' in cui sono indicati gli interventi che intende eseguire, tenuto conto dei principali rischi cui l'impresa e' esposta e delle attivita' da sottoporre prioritariamente a verifica. 2. Il piano di attivita', approvato dall'organo amministrativo: a) e' basato su un'analisi metodica dei rischi che tenga conto di tutte le attivita' e dell'intero sistema di governo societario, nonche' degli sviluppi attesi delle attivita' e delle innovazioni; b) comprende tutte le attivita' significative che sono riviste entro un periodo di tempo ragionevole; c) e' definito in modo da fronteggiare le esigenze impreviste; d) tiene conto delle carenze eventualmente riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali nuovi rischi identificati. 3. Le variazioni significative al piano di attivita', gia' approvato ai sensi del comma 2, sono soggette all'approvazione dell'organo amministrativo. 4. Qualora necessario, il titolare di ciascuna funzione fondamentale predispone verifiche non previste nel piano di attivita'.