Art. 30 
 
        Relazione dell'attivita' delle funzioni fondamentali 
 
  1. Il titolare di ciascuna funzione fondamentale  presenta,  almeno
una volta l'anno o comunque quando ritenuto necessario, una relazione
all'organo amministrativo che riepiloghi, in coerenza con il piano di
attivita' di cui all'art.  29,  l'attivita'  svolta  e  le  verifiche
compiute,  le  valutazioni  effettuate,  i   risultati   emersi,   le
criticita' e le carenze rilevate e le raccomandazioni  formulate  per
la loro rimozione, nonche' lo stato  e  i  tempi  di  implementazione
degli interventi migliorativi, qualora realizzati.