Art. 30 Relazione dell'attivita' delle funzioni fondamentali 1. Il titolare di ciascuna funzione fondamentale presenta, almeno una volta l'anno o comunque quando ritenuto necessario, una relazione all'organo amministrativo che riepiloghi, in coerenza con il piano di attivita' di cui all'art. 29, l'attivita' svolta e le verifiche compiute, le valutazioni effettuate, i risultati emersi, le criticita' e le carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione, nonche' lo stato e i tempi di implementazione degli interventi migliorativi, qualora realizzati.