Art. 31 
 
                     Collaborazione tra funzioni 
                   e organi deputati al controllo 
 
  1. Ai fini degli articoli 258,  paragrafo  1,  lettera  a)  e  268,
paragrafo 1, degli  atti  delegati,  la  societa'  di  revisione,  le
funzioni fondamentali, l'organismo di vigilanza  di  cui  al  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ogni altro organo o funzione cui
e' attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra  di
loro  per  l'espletamento  dei  rispettivi  compiti.  Tali  organi  e
funzioni assicurano adeguata collaborazione, anche  informativa,  nei
confronti dell'organo di controllo, per l'assolvimento dei compiti ad
esso assegnati. 
  2. L'organo amministrativo definisce e  formalizza  i  collegamenti
tra le varie funzioni cui sono attribuiti compiti di controllo.