Art. 31 Collaborazione tra funzioni e organi deputati al controllo 1. Ai fini degli articoli 258, paragrafo 1, lettera a) e 268, paragrafo 1, degli atti delegati, la societa' di revisione, le funzioni fondamentali, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ogni altro organo o funzione cui e' attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro per l'espletamento dei rispettivi compiti. Tali organi e funzioni assicurano adeguata collaborazione, anche informativa, nei confronti dell'organo di controllo, per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati. 2. L'organo amministrativo definisce e formalizza i collegamenti tra le varie funzioni cui sono attribuiti compiti di controllo.