Art. 30 
 
                     Cancellazione dal Registro 
 
  1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano
in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso,
l'IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro: 
  a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento  sanzionatorio  di
cui all'art. 324, comma 1, lettera d) del Codice; 
  b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito  di  presentazione
di apposita domanda; 
  c) in caso di mancato esercizio dell'attivita', senza  giustificato
motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del  relativo
presupposto; 
  d) in caso di perdita di almeno  uno  dei  requisiti  di  cui  agli
articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi  1  e  3  o  112  del
Codice; 
  e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D,  in  caso
di  perdita  delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle   rispettive
attivita' o di iscrizione agli albi di appartenenza; 
  f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F,
in caso di perdita di efficacia delle garanzie  assicurative  di  cui
agli articoli 11 e  15,  a  seguito  dell'accertamento  del  relativo
presupposto; 
  g) in caso di  mancato  versamento  del  contributo  di  vigilanza,
previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine  assegnato
per provvedere; 
  h) limitatamente agli intermediari iscritti  nella  sezione  B,  in
caso di mancato versamento  del  contributo  al  Fondo  di  garanzia,
previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine  assegnato
per provvedere. 
  2.  Per  i  soggetti  iscritti  nella  sezione  E,   in   caso   di
comunicazione di interruzione del rapporto  ai  sensi  dell'art.  43,
comma 7, salvo che il soggetto svolga  l'attivita'  di  distribuzione
assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'IVASS procede
alla cancellazione d'ufficio. 
  3. La domanda di cancellazione dal Registro e'  presentata  con  le
modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 
  4.  L'IVASS   procede   alla   cancellazione   dal   Registro   con
provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di  cancellazione
degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione e'
effettuata alle imprese o agli intermediari che se  ne  avvalgono,  i
quali  provvedono  tempestivamente  a  darne  notizia   ai   soggetti
interessati. 
  5. Le  istruttorie  relative  alle  domande  di  cancellazione  dal
Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS  n.
7 del 2 dicembre 2014.