Art. 30 Cancellazione dal Registro 1. Salvo che non sia in corso un procedimento sanzionatorio o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso, l'IVASS procede alla cancellazione degli intermediari dal Registro: a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 324, comma 1, lettera d) del Codice; b) in caso di rinuncia all'iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda; c) in caso di mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto; d) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4, 110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del Codice; e) relativamente agli intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni all'esercizio delle rispettive attivita' o di iscrizione agli albi di appartenenza; f) limitatamente agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, in caso di perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto; g) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza, previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere; h) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia, previa diffida dell'IVASS e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere. 2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'art. 43, comma 7, salvo che il soggetto svolga l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'IVASS procede alla cancellazione d'ufficio. 3. La domanda di cancellazione dal Registro e' presentata con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 4. L'IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la comunicazione e' effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti interessati. 5. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal Registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.