Art. 31 
 
           Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  2,  le  persone  fisiche
iscritte nel Registro e successivamente  cancellate,  possono  essere
nuovamente iscritte a condizione che: 
    a) siano in possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'iscrizione
nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il  requisito
di professionalita' in base al quale e'  stata  effettuata  la  prima
iscrizione al Registro purche': 
  i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C,  E  o  F
del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque  anni
dalla cancellazione; 
  ii) ove la reiscrizione  riguardi  una  sezione  per  la  quale  e'
richiesto il superamento della prova di idoneita'  non  prevista  per
l'iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata
la prova di idoneita'; 
  iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una  sezione  in  cui  e'
prevista  una  formazione  specifica  sui  contratti   che   verranno
distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione; 
  b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata  nello
stesso anno ovvero nell'anno immediatamente successivo  a  quello  in
cui e' avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento
professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari
a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide  le  ore
eventualmente effettuate prima della cancellazione; 
  c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata  oltre
l'anno immediatamente successivo a  quello  in  cui  e'  avvenuta  la
cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale  non
inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo
accessorio iscritti nella sezione E; 
  d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia  presentata  dopo
cinque anni dalla cancellazione: 
  i) per gli intermediari iscritti  nelle  sezioni  A  o  B,  abbiano
effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; 
  ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o  F,  abbiano
effettuato la formazione professionale; 
  e) venga  presentata  apposita  domanda  di  reiscrizione,  con  le
modalita' stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28; 
  f) in caso  di  cancellazione  dovuta  a  condanna  irrevocabile  o
fallimento, mancato pagamento  del  contributo  di  vigilanza  o  del
contributo al Fondo di garanzia,  ricorrano  i  presupposti  previsti
dall'art. 114 del Codice. 
  2.  I  soggetti  cancellati  a  seguito   dell'emanazione   di   un
provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 324, comma 1, lettera d),
del Codice possono  essere  reiscritti  nel  Registro  purche'  siano
decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso  di
tutti  i  requisiti  previsti  per  l'iscrizione  nella  sezione   di
destinazione e venga  presentata  apposita  domanda,  secondo  quanto
stabilito dal comma 1, lettera e). 
  3. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere  la  reiscrizione  nelle
sezioni A e B e' altresi' necessario il superamento  della  prova  di
idoneita' di cui all'art. 84 in data successiva a quella  in  cui  e'
stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma. 
  4. L'IVASS procede alla  reiscrizione  nelle  diverse  sezioni  del
Registro secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.