Art. 31 Reiscrizione delle persone fisiche nel Registro 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel Registro e successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. A tal fine rimane valido il requisito di professionalita' in base al quale e' stata effettuata la prima iscrizione al Registro purche': i) ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C, E o F del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione; ii) ove la reiscrizione riguardi una sezione per la quale e' richiesto il superamento della prova di idoneita' non prevista per l'iscrizione nella sezione originaria, sia stata sostenuta e superata la prova di idoneita'; iii) ove la reiscrizione sia richiesta in una sezione in cui e' prevista una formazione specifica sui contratti che verranno distribuiti, sia stata conseguita tale specifica formazione; b) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata nello stesso anno ovvero nell'anno immediatamente successivo a quello in cui e' avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale pari a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; restano valide le ore eventualmente effettuate prima della cancellazione; c) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata oltre l'anno immediatamente successivo a quello in cui e' avvenuta la cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore, ovvero a 15 ore nel caso di intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E; d) nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione: i) per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; ii) per gli intermediari iscritti nella sezione C, E o F, abbiano effettuato la formazione professionale; e) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalita' stabilite da uno degli articoli 12, 18, 25 e 28; f) in caso di cancellazione dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del Codice. 2. I soggetti cancellati a seguito dell'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 324, comma 1, lettera d), del Codice possono essere reiscritti nel Registro purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e venga presentata apposita domanda, secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera e). 3. Ai fini di cui al comma 2, per ottenere la reiscrizione nelle sezioni A e B e' altresi' necessario il superamento della prova di idoneita' di cui all'art. 84 in data successiva a quella in cui e' stato irrogato il provvedimento di cui al medesimo comma. 4. L'IVASS procede alla reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.