Art. 32 
 
              Reiscrizione delle societa' nel Registro 
 
  1. Le societa' cancellate dal Registro possono  esservi  nuovamente
iscritte, purche': 
  a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione  nella
sezione di destinazione; 
  b) venga  presentata  apposita  domanda  di  reiscrizione,  con  le
modalita' stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28; 
  c) in  caso  di  cancellazione  dovuta  al  mancato  pagamento  del
contributo di vigilanza  o  del  contributo  al  Fondo  di  garanzia,
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del Codice. 
  I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro  possono  essere
reiscritti esclusivamente in tale sezione. 
  2.  La  reiscrizione  delle  societa'  nelle  diverse  sezioni  del
Registro e' effettuata  dall'IVASS  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'art. 29, commi 1 e 2.