Art. 32 Reiscrizione delle societa' nel Registro 1. Le societa' cancellate dal Registro possono esservi nuovamente iscritte, purche': a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione; b) venga presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalita' stabilite da uno degli articoli 16, 21, 25 28; c) in caso di cancellazione dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del Codice. I soggetti cancellati dalla sezione D del Registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale sezione. 2. La reiscrizione delle societa' nelle diverse sezioni del Registro e' effettuata dall'IVASS secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.