Art. 33 Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E 1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e societa' gia' iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F ovvero nell'Elenco annesso che intende avvalersene presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel Registro della persona fisica o della societa' in qualita' di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'art. 29, comma 1. 4. Qualora le persone fisiche e le societa' di cui al comma 1 per le quali e' stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attivita' di distribuzione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'IVASS una comunicazione di interruzione del rapporto con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. Si applica l'art. 43, comma 7.