Art. 33 
 
Avvio  e  modifica  di  un  rapporto   di   collaborazione   con   un
             intermediario gia' iscritto nella sezione E 
 
  1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con  persone
fisiche e societa' gia' iscritte  nella  sezione  E,  l'intermediario
iscritto nelle sezioni A, B, D o F  ovvero  nell'Elenco  annesso  che
intende  avvalersene  presenta  all'IVASS  apposita  domanda  con  le
modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 
  2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata all'IVASS  in  regola
con la vigente disciplina sull'imposta di bollo. 
  3. L'IVASS, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede,
sulla base dell'istruttoria con esito  positivo,  all'iscrizione  nel
Registro della persona fisica o della societa' in qualita' di addetto
dell'intermediario che ha presentato la domanda.  Si  applica  l'art.
29, comma 1. 
  4. Qualora le persone fisiche e le societa' di cui al comma  1  per
le quali  e'  stata  chiesta  l'iscrizione  quali  addetti  di  altro
intermediario cessino di esercitare l'attivita' di distribuzione  per
il precedente  intermediario,  quest'ultimo  presenta  all'IVASS  una
comunicazione di interruzione del rapporto con le  modalita'  di  cui
all'art. 9, comma 3. Si applica l'art. 43, comma 7.