Art. 34 
 
               Passaggio ad altra sezione del Registro 
 
  1. Le persone fisiche iscritte  nel  Registro  possono  passare  ad
altra sezione  a  condizione  che  ricorrano  i  presupposti  di  cui
all'art. 31, comma  1,  lettera  a),  e  la  domanda  sia  presentata
all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di  bollo,
con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. In caso di passaggio  ad
altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle  sezioni
C  o  E,  l'intermediario  richiedente   allega   alla   domanda   la
comunicazione  di  interruzione  del   rapporto   di   collaborazione
effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il  quale  e'  stata
svolta  l'attivita',  ovvero,  in  mancanza,  la   dichiarazione   di
cessazione del rapporto di collaborazione,  ai  sensi  dell'art.  43,
comma 7. 
  2. Il passaggio ad altra sezione del  Registro  delle  societa'  e'
consentito a condizione che le societa' richiedenti siano in possesso
di tutti i requisiti  previsti  per  l'iscrizione  nella  sezione  di
destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con  la
vigente disciplina sull'imposta di bollo, con  le  modalita'  di  cui
all'art. 9, comma 3. In  caso  di  passaggio  ad  altra  sezione  del
Registro di societa' provenienti  dalla  sezione  E,  l'intermediario
richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione  del
rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale
e' svolta l'attivita',  ovvero,  in  mancanza,  la  dichiarazione  di
cessazione del rapporto di collaborazione,  ai  sensi  dell'art.  43,
comma 7. 
  3. Il presente articolo non si applica ai soggetti  iscritti  nella
sezione D. 
  4. Il  passaggio  ad  altra  sezione  del  Registro  e'  effettuato
dall'IVASS secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.