Art. 34 Passaggio ad altra sezione del Registro 1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), e la domanda sia presentata all'IVASS in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'impresa o dall'intermediario per il quale e' stata svolta l'attivita', ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 43, comma 7. 2. Il passaggio ad altra sezione del Registro delle societa' e' consentito a condizione che le societa' richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di societa' provenienti dalla sezione E, l'intermediario richiedente allega alla domanda la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione effettuata dall'intermediario per il quale e' svolta l'attivita', ovvero, in mancanza, la dichiarazione di cessazione del rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 43, comma 7. 3. Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D. 4. Il passaggio ad altra sezione del Registro e' effettuato dall'IVASS secondo le modalita' stabilite dall'art. 29, commi 1 e 2.