Art. 57 
 
 
                         Disposizioni finali 
                             e di rinvio 
 
  1. Ai fini della partecipazione ai  concorsi  pubblici  di  cui  al
Titolo II, fino alla sospensione del servizio  obbligatorio  di  leva
prevista dalle disposizioni da emanare ai  sensi  dell'art.  3  della
legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati  soggetti  alla  leva
nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione
al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva  e
non essere stati ammessi a prestare servizio militare  non  armato  o
servizio sostitutivo civile. 
  2. I candidati di cui al comma 1 sono  tenuti  a  dichiarare  nella
domanda di partecipazione il possesso del  requisito  previsto  dalla
medesima disposizione. 
  3. Con decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza, si  provvede  all'aggiornamento  triennale  delle
discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal
presente decreto, sulla base anche dell'evoluzione  delle  discipline
stesse a livello scientifico-universitario. 
  4. Le disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  2
dicembre  2002,  n.  276,  cessano  di  applicarsi  a  decorrere  dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 4
si intende riferito alle disposizioni del presente decreto. 
  6. Per quanto non previsto dal presente decreto  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.