Art. 36 
 
Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni
                             confiscati 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «comunque  non
superiore a tre,» sono inserite le seguenti:  «con  esclusione  degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore,». 
  (( 1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al  fine  di
consentire la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa sequestrata  o
confiscata, dalla data di nomina  dell'amministratore  giudiziario  e
fino all'eventuale provvedimento di dissequestro  dell'azienda  o  di
revoca della confisca della stessa, o fino alla data di  destinazione
dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48,  sono  sospesi  gli
effetti  della  pregressa  documentazione   antimafia   interdittiva,
nonche'  le  procedure  pendenti  preordinate  al  conseguimento  dei
medesimi effetti.». )) 
  2. All'articolo 38 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) al comma 2: 
      1) al primo periodo, le parole: «sequestro e»  sono  sostituite
dalla seguente: «sequestro,» e dopo la parola:  «straordinaria»  sono
inserite le seguenti: «e  i  dati,  individuati  dal  regolamento  di
attuazione  previsto  dall'articolo  113,  comma   1,   lettera   c),
indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali»; 
      2) al  secondo  periodo,  le  parole:  «inserendo  tutti»  sono
sostituite dalle seguenti: «aggiornando dalla data del  provvedimento
di confisca di secondo grado»; 
      3) il terzo periodo e' soppresso; )) 
    a) al comma 3: 
      1) al  secondo  periodo,  dopo  la  parola  «coadiutore,»  sono
inserite le seguenti: «che puo' essere»; 
      2) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Qualora
sia diverso dall'amministratore giudiziario, il  coadiutore  nominato
dall'Agenzia deve essere scelto tra  gli  iscritti,  rispettivamente,
agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 
      3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «All'attuazione
del presente comma, si provvede con le risorse  umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159,  nell'alinea,  le  parole:  «sono  istituiti,
presso  le  prefetture-uffici  territoriali   del   Governo,   tavoli
provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi
il compito di» sono sostituite  dalle  seguenti:  «il  prefetto  puo'
istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,  un
tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente  il
compito di». 
  2-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «il provvedimento di  confisca  di  primo
grado, entro sessanta giorni  dal  deposito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i provvedimenti di confisca di primo e di  secondo  grado,
entro  sessanta  giorni  dal  deposito  di  ciascuno   dei   medesimi
provvedimenti»; 
  b) il comma 5-bis e'  sostituito  dal  seguente:  «5-bis.  Dopo  il
conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia  provvede  al
rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora  la  confisca  venga
revocata. In caso  di  confisca  definitiva  l'Agenzia  trasmette  al
giudice  delegato  una  relazione  sull'amministrazione   dei   beni,
esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e  il  saldo
finale, con l'indicazione dei limiti previsti  dall'articolo  53.  In
tale ultimo caso, il  giudice  delegato,  all'esito  degli  eventuali
chiarimenti richiesti, prende atto della relazione». 
  2-quater. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a  motore  e  dei
natanti confiscati, l'Agenzia applica le  tariffe  stabilite  con  il
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal  periodo
precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende da essa  amministrate
operanti nello specifico settore.». )) 
  3. All'articolo 48 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) alla lettera b) le  parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; 
      2) alla lettera c) le parole  «al  patrimonio  del  comune  ove
l'immobile e' sito, ovvero al  patrimonio  della  provincia  o  della
regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione»; 
  (( 2-bis) alla lettera c),  quartultimo  periodo,  le  parole:  «Se
entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»; 
  2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire  le  parole:
«Alla scadenza dei sei mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Alla
scadenza di un anno»; )) 
  3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d)  trasferiti  prioritariamente  al  patrimonio   indisponibile
dell'ente  locale  o  della  regione  ove  l'immobile  e'  sito,   se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, qualora richiesti per le finalita' di  cui  all'articolo  129
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. (( Se entro due
anni )) l'ente  territoriale  destinatario  non  ha  provveduto  alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del  trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 
    b) al comma 4 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole  «,
nonche',  per  una  quota  non  superiore  al  30  per   cento,   per
incrementare i fondi per la  contrattazione  integrativa  anche  allo
scopo di valorizzare  l'apporto  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale   al   potenziamento   dell'efficacia   ed    efficienza
dell'azione dell'Agenzia.  La  misura  della  quota  annua  destinata
all'incremento dei fondi  per  la  contrattazione  integrativa  viene
definita con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta  dell'Agenzia  e
l'incremento  non  puo'  essere  superiore  al  15  per  cento  della
componente variabile della retribuzione accessoria  in  godimento  da
parte del predetto personale»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fermi restando i  vincoli  connessi  al  trasferimento  nel
patrimonio indisponibile dell'ente  destinatario,  nell'ambito  delle
finalita'  istituzionali  di  cui  al  comma  3,  letterac),  rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione  a  soggetti
in particolare  condizione  di  disagio  economico  e  sociale  anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto.»; 
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia  possibile  effettuare
la destinazione o il  trasferimento  per  le  finalita'  di  pubblico
interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile.  Qualora  l'immobile  si
trovi nelle condizioni previste  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra'  presentare  la  relativa
domanda entro centoventi  giorni  dal  perfezionamento  dell'atto  di
vendita.  L'avviso  di  vendita  e'   pubblicato   nel   sitointernet
dell'Agenzia  e  dell'avvenuta  pubblicazione  e'  data  notizia  nel
sitointernetdell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata per un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al  precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non  puo',  comunque,  essere
determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore  della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del  presente
articolo,  la  vendita  e'  effettuata  al  miglior  offerente,   con
esclusione  del  proposto  o  di  colui  che  risultava  proprietario
all'atto dell'adozione della  misura  penale  o  di  prevenzione,  se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del  codice  penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione  civile,  parenti  e
affini entro il terzo grado, nonche'  persone  con  essi  conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di  cui  agli  articoli  90  e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita  all'acquirente  e  agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta  persona,
da soggetti esclusi ai sensi del  periodo  che  precede,  o  comunque
riconducibili  alla  criminalita'  organizzata,  ovvero   utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in  quanto  compatibile,  il
comma 15. I beni immobili acquistati  non  possono  essere  alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione  del
contratto  di  vendita  e  quelli   diversi   dai   fabbricati   sono
assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per  questi  ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  18  maggio  1978,  n.  191.  I  beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo  le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 
  6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: 
    a) cooperative  edilizie  costituite  da  personale  delle  Forze
armate o delle Forze di polizia; 
    b)  gli  enti   pubblici   aventi,   tra   le   altre   finalita'
istituzionali,   anche   quella   dell'investimento    nel    settore
immobiliare; 
    c) le associazioni di categoria che assicurano,  nello  specifico
progetto,  maggiori  garanzie  e  utilita'   per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico; 
    d) le fondazioni bancarie; 
    e) gli enti territoriali. 
  7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di  decadenza,  nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico  di  cui  al  comma  5,  salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta  non  sia  ritenuta  di
interesse.»; 
    e) dopo il comma 7-bis (( sono inseriti i seguenti )): 
  «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca,  l'Agenzia  o  il  partecipante
alla  comunione   promuove   incidente   di   esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 666 del  codice  di  procedura  penale.  Il  tribunale,
disposti i  necessari  accertamenti  tecnici,  adotta  gli  opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del  bene.  Qualora  il  bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede  possono  chiedere
l'assegnazione   dell'immobile   oggetto   di    divisione,    previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi  diritto,
in  conformita'  al  valore  determinato  dal  perito  nominato   dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta  da  piu'  partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in  favore  del  partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se  questi  la   chiedono   congiuntamente.   Se   non   e'   chiesta
l'assegnazione, si fa luogo  alla  vendita,  a  cura  dell'Agenzia  e
osservate, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile o, in alternativa,  all'acquisizione  del  bene  per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al  comma
3, e  gli  altri  partecipanti  alla  comunione  hanno  diritto  alla
corresponsione di una somma equivalente  al  valore  determinato  dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari.  In  caso  di  acquisizione  del  bene  al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa  quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai  sensi
del primo comma dell'articolo 45. 
  (( 7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione  di  cui
al comma 7-ter, ai sensi della quale, in  caso  di  acquisizione  del
bene al patrimonio dello Stato,  il  tribunale  ordina  il  pagamento
delle somme, ponendole a  carico  del  Fondo  unico  giustizia,  sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia»; )) 
    f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. (( Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita  di  cui
al comma 5 )), al netto delle spese per  la  gestione  e  la  vendita
degli  stessi,  affluiscono  al  Fondo  Unico  Giustizia  per  essere
riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,
nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la
tutela della sicurezza pubblica e per  il  soccorso  pubblico,  nella
misura del quaranta per  cento  al  Ministero  della  giustizia,  per
assicurare  il  funzionamento  ed  il  potenziamento   degli   uffici
giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella  misura  del
venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie
attivita' istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
della finanza pubblica.»; 
  (( f-bis) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis. Il  10
per cento delle somme ricavate  dalla  vendita  di  cui  al  comma  5
confluisce in un fondo, istituito presso il  Ministero  dell'interno,
per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria  dei  beni  di
cui al comma 3, lettera c)»; )) 
    g) dopo il comma 12-bise' inserito il seguente: 
  «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in  pubblici  registri,  non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,  possono  essere  destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per  un  periodo  non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto  previsto  dal  comma  5,
sesto periodo, ovvero distrutti.»; 
    h) dopo il comma 15-tere' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «15-quater. I beni di cui  al  comma  5  che  rimangono  invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono  mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.». 
  (( 3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, le parole: «Qualora sussista un interesse  di
natura  generale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ai  fini  del
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali». )) 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  35  del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.   35   (Nomina   e   revoca   dell'amministratore
          giudiziario). -  1.  Con  il  provvedimento  con  il  quale
          dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II  del
          presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
          procedura  e  un  amministratore  giudiziario.  Qualora  la
          gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
          complessa, anche avuto riguardo al numero  dei  comuni  ove
          sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
          natura dell'attivita' aziendale da proseguire o  al  valore
          ingente del patrimonio, il  tribunale  puo'  nominare  piu'
          amministratori  giudiziari.  In  tal  caso   il   tribunale
          stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 
              2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra  gli
          iscritti   nell'Albo   nazionale    degli    amministratori
          giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
          rotazione degli incarichi tra  gli  amministratori,  tenuto
          conto della natura e dell'entita'  dei  beni  in  stato  di
          sequestro, delle caratteristiche  dell'attivita'  aziendale
          da proseguire e delle specifiche competenze  connesse  alla
          gestione. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  sono  individuati  criteri  di
          nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
          tengano conto  del  numero  degli  incarichi  aziendali  in
          corso, comunque non superiore a tre, con  esclusione  degli
          incarichi gia' in  corso  quale  coadiutore,  della  natura
          monocratica o collegiale dell'incarico, della  tipologia  e
          del valore dei compendi  da  amministrare,  avuto  riguardo
          anche al numero dei  lavoratori,  della  natura  diretta  o
          indiretta della  gestione,  dell'ubicazione  dei  beni  sul
          territorio,  delle   pregresse   esperienze   professionali
          specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
          criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
          particolare     complessita'     dell'amministrazione     o
          l'eccezionalita' del valore del patrimonio da  amministrare
          determinano  il   divieto   di   cumulo.   L'amministratore
          giudiziario e'  nominato  con  decreto  motivato.  All'atto
          della  nomina  l'amministratore  giudiziario  comunica   al
          tribunale se e  quali  incarichi  analoghi  egli  abbia  in
          corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria  o
          dall'Agenzia. 
              2-bis.   L'amministratore   giudiziario   di    aziende
          sequestrate e' scelto tra gli  iscritti  nella  sezione  di
          esperti in gestione  aziendale  dell'Albo  nazionale  degli
          amministratori giudiziari. 
              2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41-bis,
          comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi  2  e
          2-bis  puo'  altresi'  essere  nominato  tra  il  personale
          dipendente dell'Agenzia, di cui all'art.  113-bis.  In  tal
          caso l'amministratore giudiziario dipendente  dell'Agenzia,
          per  lo  svolgimento  dell'incarico,  non  ha  diritto   ad
          emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico  in
          godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui  al
          comma 9. 
              3. Non possono  essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   a   una   pena   che    importi
          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o  le
          pene accessorie previste dal regio decreto 16  marzo  1942,
          n. 267, o coloro cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
          rinvio a giudizio  per  i  reati  di  cui  all'art.  4  del
          presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
          titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
          Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
          svolto attivita' lavorativa o professionale in  favore  del
          proposto o delle imprese a  lui  riconducibili.  Le  stesse
          persone non possono,  altresi',  svolgere  le  funzioni  di
          coadiutore o di diretto  collaboratore  dell'amministratore
          giudiziario  nell'attivita'  di   gestione.   Non   possono
          assumere  l'ufficio  di  amministratore  giudiziario,   ne'
          quelli    di    coadiutore    o    diretto    collaboratore
          dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
          al quarto grado, gli  affini  entro  il  secondo  grado,  i
          conviventi  o  commensali  abituali  del   magistrato   che
          conferisce  l'incarico.  Non  possono   altresi'   assumere
          l'ufficio di  amministratore  giudiziario,  ne'  quelli  di
          coadiutore  o  diretto  collaboratore   dell'amministratore
          giudiziario, i creditori  o  debitori  del  magistrato  che
          conferisce l'incarico, del suo coniuge o  dei  suoi  figli,
          ne'  le  persone  legate  da  uno   stabile   rapporto   di
          collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
          stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i  conviventi,
          i creditori o debitori del  dirigente  di  cancelleria  che
          assiste lo stesso magistrato. 
              4.  L'amministratore  giudiziario  chiede  al   giudice
          delegato di essere autorizzato,  ove  necessario,  a  farsi
          coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici  o  da
          altri  soggetti  qualificati.  Ove  la  complessita'  della
          gestione lo richieda, anche successivamente  al  sequestro,
          l'amministratore  giudiziario  organizza,  sotto   la   sua
          responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la  cui
          composizione  e  il  cui  assetto  interno  devono   essere
          comunicati al giudice  delegato  indicando  altresi'  se  e
          quali incarichi analoghi abbiano  in  corso  i  coadiutori,
          assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
          di cui all'art. 10 del codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, di uno dei soggetti  indicati  nell'art.  9-bis  del
          medesimo  codice.  Il   giudice   delegato   ne   autorizza
          l'istituzione tenuto conto della natura dei  beni  e  delle
          aziende  in  stato  di  sequestro  e  degli  oneri  che  ne
          conseguono. 
              4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
          giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro  i  quali
          sono legati  da  rapporto  di  coniugio,  unione  civile  o
          convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
          76, parentela entro il terzo grado  o  affinita'  entro  il
          secondo   grado   con   magistrati   addetti    all'ufficio
          giudiziario  al  quale   appartiene   il   magistrato   che
          conferisce l'incarico, nonche' coloro  i  quali  hanno  con
          tali magistrati un rapporto di assidua  frequentazione.  Si
          intende per frequentazione assidua quella derivante da  una
          relazione  sentimentale  o  da  un  rapporto  di   amicizia
          stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da  reciproca
          confidenza,  nonche'  il  rapporto  di  frequentazione  tra
          commensali abituali. 
              5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
          pubblico  ufficiale  e  deve  adempiere  con  diligenza  ai
          compiti  del  proprio  ufficio.  Egli  ha  il  compito   di
          provvedere   alla   gestione,   alla   custodia   e    alla
          conservazione dei beni sequestrati anche  nel  corso  degli
          eventuali giudizi di impugnazione, sotto la  direzione  del
          giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
          redditivita' dei beni medesimi. 
              6.  L'amministratore  giudiziario  deve  segnalare   al
          giudice delegato l'esistenza di altri beni  che  potrebbero
          formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
          nel corso della sua gestione. 
              7. In caso di grave irregolarita' o di  incapacita'  il
          tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
          d'ufficio,  puo'  disporre  in   ogni   tempo   la   revoca
          dell'amministratore  giudiziario,  previa  audizione  dello
          stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
          e' disposta dalla medesima Agenzia. 
              8. L'amministratore giudiziario che,  anche  nel  corso
          della procedura, cessa dal suo incarico,  deve  rendere  il
          conto della gestione ai sensi dell'art. 43. 
              9. Nel caso di  trasferimento  fuori  della  residenza,
          all'amministratore  giudiziario   spetta   il   trattamento
          previsto dalle disposizioni  vigenti  per  i  dirigenti  di
          seconda fascia dello Stato.». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  35-bis,  38,
          41-ter, 43, 44, 48 e 51 del citato  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n.  159,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  35-bis   (Responsabilita'   nella   gestione   e
          controlli della pubblica amministrazione). - 1. Fatti salvi
          i  casi  di  dolo   o   colpa   grave,   sono   esenti   da
          responsabilita'  civile  l'amministratore  giudiziario,  il
          coadiutore nominato ai  sensi  dell'art.  35,  comma  4,  e
          l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 41,  comma  6,
          per gli atti di gestione compiuti nel periodo di  efficacia
          del provvedimento di sequestro. 
              2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del
          programma di cui all'art. 41,  comma  1,  lettera  c),  gli
          accertamenti  a  qualsiasi  titolo  disposti   sull'azienda
          sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e     successive     modificazioni,     sono     notificati
          all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei  mesi
          dalla   notificazione    dell'accertamento    e'    sospesa
          l'irrogazione delle sanzioni ed  entro  lo  stesso  termine
          l'amministratore giudiziario procede alla  sanatoria  delle
          violazioni eventualmente riscontrate, presentando  apposita
          istanza alla pubblica amministrazione interessata,  sentito
          il giudice delegato. Per la  durata  indicata  nel  periodo
          precedente  rimangono  sospesi  i   relativi   termini   di
          prescrizione. 
              3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita'
          dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina
          dell'amministratore  giudiziario   e   fino   all'eventuale
          provvedimento di  dissequestro  dell'azienda  o  di  revoca
          della  confisca  della  stessa,  o  fino   alla   data   di
          destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'art.  48,
          sono sospesi gli  effetti  della  pregressa  documentazione
          antimafia  interdittiva,  nonche'  le  procedure   pendenti
          preordinate al conseguimento dei medesimi effetti.». 
              «Art. 38 (Compiti dell'Agenzia). - 1. Fino  al  decreto
          di confisca di secondo grado emesso dalla corte di  appello
          nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attivita'
          di ausilio e di supporto all'autorita' giudiziaria, con  le
          modalita'  previste  dagli  articoli  110,   111   e   112,
          proponendo altresi' al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i
          provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del
          bene in vista della sua destinazione o assegnazione. 
              2. All'Agenzia sono comunicati  per  via  telematica  i
          provvedimenti di modifica o revoca del sequestro, quelli di
          autorizzazione al compimento  di  atti  di  amministrazione
          straordinaria e i  dati,  individuati  dal  regolamento  di
          attuazione previsto dall'art. 113,  comma  1,  lettera  c),
          indispensabili  per  lo  svolgimento  dei  propri   compiti
          istituzionali.   L'Agenzia   effettua   le    comunicazioni
          telematiche  con  l'autorita'  giudiziaria  attraverso   il
          proprio sistema informativo,  aggiornando  dalla  data  del
          provvedimento di confisca di secondo grado i dati necessari
          per consentire quanto previsto  dagli  articoli  40,  comma
          3-ter, e 41, comma 2-ter. 
              3. Con il provvedimento di confisca emesso in  giudizio
          di  appello  l'amministrazione  dei   beni   e'   conferita
          all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del
          provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per  la
          gestione, di un coadiutore,  che  puo'  essere  individuato
          nell'amministratore  giudiziario  nominato  dal  tribunale,
          salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 35, comma 7,
          o che sussistano altri giusti motivi. Qualora  sia  diverso
          dall'amministratore  giudiziario,  il  coadiutore  nominato
          dall'Agenzia  deve  essere   scelto   tra   gli   iscritti,
          rispettivamente, agli albi richiamati all'art. 35, commi  2
          e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale  il  provvedimento
          di conferimento dell'incarico. L'incarico  ha  durata  fino
          alla destinazione del bene,  salvo  che  intervenga  revoca
          espressa. All'attuazione del presente  comma,  si  provvede
          con  le  risorse  umane   e   finanziarie   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              4. L'amministratore giudiziario,  dopo  il  decreto  di
          confisca di secondo grado emesso dalla  corte  di  appello,
          provvede  agli   adempimenti   di   cui   all'art.   42   e
          all'approvazione del rendiconto della  gestione  giudiziale
          dinanzi   al   giudice   delegato.   Per   l'attivita'   di
          amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il
          coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia
          provvede  all'approvazione  del  nuovo   rendiconto   della
          gestione. 
              5. L'Agenzia, entro un  mese  dalla  comunicazione  del
          deposito del provvedimento di confisca  di  secondo  grado,
          pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni
          immobili oggetto di  confisca  al  fine  di  facilitare  la
          richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. 
              6.  L'Agenzia  promuove  le  intese   con   l'autorita'
          giudiziaria   per   assicurare,   attraverso   criteri   di
          trasparenza,   la   rotazione   degli    incarichi    degli
          amministratori,   la   corrispondenza   tra    i    profili
          professionali e i beni sequestrati, nonche' la  pubblicita'
          dei compensi percepiti,  secondo  modalita'  stabilite  con
          decreto emanato dal Ministro dell'interno  e  dal  Ministro
          della giustizia. 
              7.   Salvo   che   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni     del     presente     decreto      relative
          all'amministratore   giudiziario   si    applicano    anche
          all'Agenzia,  nei  limiti  delle  competenze  alla   stessa
          attribuite ai sensi del comma 3.». 
              «Art  41-ter  (Istituzione   dei   tavoli   provinciali
          permanenti sulle aziende sequestrate e  confiscate,  presso
          le prefetture-uffici territoriali del  Governo).  -  1.  Al
          fine di favorire il coordinamento tra  le  istituzioni,  le
          associazioni indicate nell'art. 48, comma 3, lettera c), le
          organizzazioni sindacali e le associazioni  dei  datori  di
          lavoro  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   il
          prefetto  puo'  istituire,  presso  la   prefettura-ufficio
          territoriale  del  Governo,  un  tavolo  provinciale  sulle
          aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di: 
                a)   favorire   la    continuazione    dell'attivita'
          produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; 
                b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla
          base delle direttive  impartite  dal  giudice  delegato,  e
          all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione
          e della destinazione delle aziende; 
                c)  favorire  la   collaborazione   degli   operatori
          economici del  territorio  con  le  aziende  sequestrate  e
          confiscate nel percorso di emersione alla legalita'; 
                d) promuovere lo  scambio  di  informazioni  con  gli
          amministratori giudiziari coinvolti  nella  gestione  delle
          aziende  sequestrate  e  confiscate,  tenendo  conto  delle
          disposizioni impartite dal giudice delegato anche  al  fine
          di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca; 
                e) esprimere un parere non vincolante sulle  proposte
          formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. 
              2.  Il  tavolo  provinciale  permanente,  coordinato  e
          convocato dal prefetto o da un suo  delegato,  e'  composto
          da: 
                a)  un  rappresentante  dell'Agenzia  designato   dal
          Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente
          della prefettura componente del nucleo di supporto  di  cui
          all'art. 112, comma 3; 
                b) un rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico; 
                c) un rappresentante  della  regione,  designato  dal
          presidente della Giunta regionale; 
                d) un  rappresentante  delle  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          designato dalle medesime secondo criteri di rotazione; 
                e) un rappresentante delle organizzazioni dei  datori
          di  lavoro  piu'  rappresentative   a   livello   nazionale
          designato,  ogni  quattro  mesi,  dalle  medesime   secondo
          criteri di rotazione; 
                f)  un  rappresentante  della  sede  territorialmente
          competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
                g) un rappresentante delle  associazioni  individuate
          dall'art. 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime
          secondo criteri di rotazione; 
                h)  un  rappresentante  della  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              3. Il prefetto, ove  ne  ravvisi  l'opportunita',  puo'
          estendere  ai   rappresentanti   degli   enti   locali   la
          partecipazione al tavolo. 
              4. Il prefetto, su richiesta di una delle  associazioni
          dei datori di lavoro o delle organizzazioni  sindacali  dei
          lavoratori  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale
          interessate,  puo'  convocare  apposite  riunioni  tra   le
          medesime  associazioni   e   organizzazioni   sindacali   e
          l'amministratore.  Le  parti  sono  tenute  a  operare  nel
          rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e  di
          relazioni sindacali. 
              5. Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del
          presente articolo  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali  disponibili   a   legislazione   vigente.   Ai
          componenti non spetta alcun compenso,  indennita',  gettone
          di presenza o rimborso di spese per  la  partecipazione  ai
          lavori.». 
              «Art. 43 (Rendiconto di gestione). - 1. All'esito della
          procedura, e comunque dopo i provvedimenti di  confisca  di
          primo  e  di  secondo  grado,  entro  sessanta  giorni  dal
          deposito   di   ciascuno   dei   medesimi    provvedimenti,
          l'amministratore giudiziario presenta al  giudice  delegato
          il conto della gestione, tenuto conto dei  criteri  fissati
          dall'art. 37, comma 5. 
              2. Il conto della gestione espone in  modo  completo  e
          analitico le modalita'  e  i  risultati  della  gestione  e
          contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme  pagate  e
          riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e  il  saldo
          finale.  Al  conto  sono  essere   allegati   i   documenti
          giustificativi,       le        relazioni        periodiche
          sull'amministrazione  e  il   registro   delle   operazioni
          effettuate. In caso di irregolarita' o di incompletezza, il
          giudice delegato  invita  l'amministratore  giudiziario  ad
          effettuare,  entro  il  termine  indicato,   le   opportune
          integrazioni o modifiche. 
              3. Verificata la  regolarita'  del  conto,  il  giudice
          delegato ne ordina il deposito in  cancelleria,  unitamente
          ai documenti allegati,  assegnando  in  calce  allo  stesso
          termine per la presentazione di  eventuali  osservazioni  e
          contestazioni. Del deposito e' data immediata comunicazione
          agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. 
              4. Se non sorgono o non permangono  contestazioni,  che
          debbono a pena  di  inammissibilita'  essere  specifiche  e
          riferite a singole voci contabili e  non  possono  in  ogni
          caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di  gestione,
          il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa  l'udienza
          di  comparizione  dinanzi  al  collegio,  che  in  esito  a
          procedimento in camera di  consiglio  approva  il  conto  o
          invita   l'amministratore   giudiziario   a   sanarne    le
          irregolarita'   con   ordinanza    esecutiva,    notificata
          all'interessato e comunicata al pubblico ministero. 
              5. Avverso l'ordinanza di cui al  comma  4  e'  ammesso
          ricorso  per  cassazione  entro  i   dieci   giorni   dalla
          notificazione o comunicazione. 
              5-bis. Dopo il conferimento di cui all'art.  38,  comma
          3, l'Agenzia provvede al  rendiconto  ai  sensi  dei  commi
          precedenti qualora la confisca venga revocata. In  caso  di
          confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato
          una relazione sull'amministrazione dei beni,  esponendo  le
          somme pagate e riscosse, le  spese  sostenute  e  il  saldo
          finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'art. 53.
          In tale ultimo caso, il giudice delegato,  all'esito  degli
          eventuali  chiarimenti   richiesti,   prende   atto   della
          relazione.». 
              «Art. 44 (Gestione dei beni confiscati). - 1. L'Agenzia
          gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva  dal
          decreto di  confisca  della  corte  di  appello,  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1993, n.  559,  e,  in
          quanto applicabile,  dell'art.  40  del  presente  decreto,
          nonche' sulla base degli  indirizzi  e  delle  linee  guida
          adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia  medesima  ai
          sensi dell'art. 112, comma 4, lettera d). Essa provvede  al
          rimborso ed all'anticipazione  delle  spese,  nonche'  alla
          liquidazione dei compensi che non trovino  copertura  nelle
          risorse  della  gestione,  anche  avvalendosi  di  apposite
          aperture di credito disposte, a proprio favore,  sui  fondi
          dello  specifico  capitolo   istituito   nello   stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze,  salva,  in  ogni   caso,   l'applicazione   della
          normativa  di  contabilita'  generale  dello  Stato  e  del
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,  n.
          367. 
              2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta
          al compimento degli atti di cui all'art. 40, comma 3. 
              2-bis. Per il recupero e  la  custodia  dei  veicoli  a
          motore e  dei  natanti  confiscati,  l'Agenzia  applica  le
          tariffe  stabilite  con  il  decreto  del  Ministro   della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, emanato ai  sensi  dell'art.  59  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
          maggio 2002, n. 115. Ferme restando  le  tariffe  stabilite
          dal periodo precedente, l'Agenzia puo' avvalersi di aziende
          da essa amministrate operanti nello specifico settore.». 
              «Art. 48 (Destinazione dei beni e delle  somme).  -  1.
          L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia: 
                a) le somme di  denaro  confiscate  che  non  debbano
          essere utilizzate per la gestione di altri beni  confiscati
          o che non debbano essere  utilizzate  per  il  risarcimento
          delle vittime dei reati di tipo mafioso; 
                b) le somme ricavate dalla  vendita,  anche  mediante
          trattativa privata,  dei  beni  mobili,  anche  registrati,
          confiscati,  compresi  i   titoli   e   le   partecipazioni
          societarie, al netto del ricavato della  vendita  dei  beni
          finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
          mafioso.  La  vendita   delle   partecipazioni   societarie
          maggioritarie o totalitarie e' consentita esclusivamente se
          la societa' e' priva di beni costituiti in azienda ai sensi
          degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di  beni
          immobili e, comunque, dopo aver assunto  le  determinazioni
          previste dai commi seguenti. In ogni caso la vendita  delle
          partecipazioni societarie viene  effettuata  con  modalita'
          tali da  garantire  la  tutela  dei  livelli  occupazionali
          preesistenti; 
                c)  le  somme  derivanti  dal  recupero  dei  crediti
          personali. Se la procedura di  recupero  e'  antieconomica,
          ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita'  del  debitore
          svolti anche attraverso gli organi di polizia, il  debitore
          risulti  insolvibile,   il   credito   e'   annullato   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
              1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale  delle
          somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
          concessione di borse di studio,  di  cui  all'art.  18  del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
              2. La disposizione del comma  1  non  si  applica  alle
          somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi
          ai beni aziendali confiscati. 
              3. I beni immobili sono: 
                a) mantenuti al patrimonio dello Stato per  finalita'
          di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile  e,
          ove idonei, anche per  altri  usi  governativi  o  pubblici
          connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali  di
          amministrazioni  statali,  agenzie   fiscali,   universita'
          statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
          interesse, salvo che si debba procedere alla vendita  degli
          stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei  reati
          di tipo mafioso; 
                b) mantenuti nel patrimonio  dello  Stato  e,  previa
          autorizzazione  del   Ministro   dell'interno,   utilizzati
          dall'Agenzia per finalita' economiche; 
                c) trasferiti per finalita' istituzionali  o  sociali
          ovvero economiche, con vincolo di  reimpiego  dei  proventi
          per finalita' sociali, in via  prioritaria,  al  patrimonio
          indisponibile del comune ove l'immobile e' sito, ovvero  al
          patrimonio  indisponibile  della  provincia,  della  citta'
          metropolitana  o  della  regione.  Gli  enti   territoriali
          provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati
          ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con
          cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito  internet
          istituzionale dell'ente, deve contenere i dati  concernenti
          la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei  beni
          nonche',  in  caso  di  assegnazione  a   terzi,   i   dati
          identificativi del concessionario e gli estremi,  l'oggetto
          e  la  durata  dell'atto   di   concessione.   La   mancata
          pubblicazione  comporta  responsabilita'  dirigenziale   ai
          sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n.  33.  Gli  enti  territoriali,  anche  consorziandosi  o
          attraverso associazioni, possono amministrare  direttamente
          il bene o, sulla base di apposita  convenzione,  assegnarlo
          in concessione,  a  titolo  gratuito  e  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita'  di
          trattamento, a comunita',  anche  giovanili,  ad  enti,  ad
          associazioni  maggiormente   rappresentative   degli   enti
          locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
          11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
          centri di recupero e cura di tossicodipendenti  di  cui  al
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n.  309,  nonche'  alle  associazioni  di  protezione
          ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
          luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,  ad  altre
          tipologie di cooperative purche' a  mutualita'  prevalente,
          fermo restando il requisito della mancanza dello  scopo  di
          lucro,   e   agli   operatori   dell'agricoltura    sociale
          riconosciuti ai sensi delle  disposizioni  vigenti  nonche'
          agli Enti  parco  nazionali  e  regionali.  La  convenzione
          disciplina la durata,  l'uso  del  bene,  le  modalita'  di
          controllo sulla sua utilizzazione, le cause di  risoluzione
          del rapporto  e  le  modalita'  del  rinnovo.  I  beni  non
          assegnati a  seguito  di  procedure  di  evidenza  pubblica
          possono  essere  utilizzati  dagli  enti  territoriali  per
          finalita' di lucro e  i  relativi  proventi  devono  essere
          reimpiegati esclusivamente per finalita' sociali. Se  entro
          due   anni   l'ente   territoriale   non   ha    provveduto
          all'assegnazione o all'utilizzazione  del  bene,  l'Agenzia
          dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di  un
          commissario con poteri sostitutivi.  Alla  scadenza  di  un
          anno  il  sindaco  invia  al  Direttore  dell'Agenzia   una
          relazione sullo stato  della  procedura.  La  destinazione,
          l'assegnazione  e  l'utilizzazione  dei  beni,  nonche'  il
          reimpiego per  finalita'  sociali  dei  proventi  derivanti
          dall'utilizzazione per finalita' economiche, sono  soggetti
          a pubblicita' nei siti internet  dell'Agenzia  e  dell'ente
          utilizzatore  o  assegnatario,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.  L'Agenzia  revoca  la
          destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il
          soggetto assegnatario non trasmettano i  dati  nel  termine
          richiesto; 
                c-bis) assegnati,  a  titolo  gratuito,  direttamente
          dall'Agenzia agli enti o alle  associazioni  indicati  alla
          lettera c), in deroga a quanto previsto dall'art.  2  della
          legge 23 dicembre 2009, n.  191,  sulla  base  di  apposita
          convenzione  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
          adeguata pubblicita' e parita' di trattamento, ove  risulti
          evidente  la  loro  destinazione  sociale  secondo  criteri
          stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia; 
                d)   trasferiti   prioritariamente   al    patrimonio
          indisponibile  dell'ente  locale  o   della   regione   ove
          l'immobile e' sito, se  confiscati  per  il  reato  di  cui
          all'art. 74 del citato testo unico  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          qualora richiesti per le  finalita'  di  cui  all'art.  129
          dello stesso decreto del Presidente  della  Repubblica.  Se
          entro due anni  l'ente  territoriale  destinatario  non  ha
          provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
          revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
          con poteri sostitutivi. 
              4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni  di  cui
          al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto  delle  spese
          di  conservazione  ed  amministrazione,  al   Fondo   unico
          giustizia, per  essere  versati  all'apposito  capitolo  di
          entrata del bilancio dello Stato e riassegnati  allo  stato
          di  previsione  del  Ministero  dell'interno  al  fine   di
          assicurare il potenziamento dell'Agenzia, nonche', per  una
          quota non superiore al 30 per  cento,  per  incrementare  i
          fondi per la contrattazione integrativa anche allo scopo di
          valorizzare l'apporto  del  personale  dirigenziale  e  non
          dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed  efficienza
          dell'azione  dell'Agenzia.  La  misura  della  quota  annua
          destinata all'incremento dei fondi  per  la  contrattazione
          integrativa  viene  definita  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze su proposta dell'Agenzia e  l'incremento  non
          puo' essere superiore al  15  per  cento  della  componente
          variabile della retribuzione  accessoria  in  godimento  da
          parte del predetto personale. 
              4-bis.   Fermi   restando   i   vincoli   connessi   al
          trasferimento  nel   patrimonio   indisponibile   dell'ente
          destinatario, nell'ambito delle finalita' istituzionali  di
          cui  al  comma  3,  lettera  c),  rientra  l'impiego  degli
          immobili,  tramite  procedure  ad  evidenza  pubblica,  per
          incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione  a
          soggetti in particolare condizione di disagio  economico  e
          sociale anche qualora  l'ente  territoriale  ne  affidi  la
          gestione all'ente pubblico a cio' preposto. 
              5. I beni di cui al comma 3, di cui non  sia  possibile
          effettuare  la  destinazione  o  il  trasferimento  per  le
          finalita'  di  pubblico  interesse  ivi  contemplate,  sono
          destinati  con  provvedimento  dell'Agenzia  alla  vendita,
          osservate,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          codice di procedura civile.  Qualora  l'immobile  si  trovi
          nelle condizioni previste per il rilascio del  permesso  di
          costruire in sanatoria, l'acquirente dovra'  presentare  la
          relativa    domanda    entro    centoventi    giorni    dal
          perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso  di  vendita
          e'   pubblicato   nel   sito   internet   dell'Agenzia    e
          dell'avvenuta  pubblicazione  e'  data  notizia  nel   sito
          internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e' effettuata
          per un corrispettivo non  inferiore  a  quello  determinato
          dalla stima formulata ai sensi dell'art. 47. Qualora, entro
          novanta giorni dalla data di pubblicazione  dell'avviso  di
          vendita,  non  pervengano  proposte  di  acquisto  per   il
          corrispettivo indicato al  precedente  periodo,  il  prezzo
          minimo della vendita non puo', comunque, essere determinato
          in misura inferiore  all'80  per  cento  del  valore  della
          suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del
          presente articolo, la  vendita  e'  effettuata  al  miglior
          offerente, con esclusione  del  proposto  o  di  colui  che
          risultava proprietario all'atto dell'adozione della  misura
          penale o  di  prevenzione,  se  diverso  dal  proposto,  di
          soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti  ad
          indagini connesse o pertinenti  al  reato  di  associazione
          mafiosa o a quello di cui  all'art.  416-bis.1  del  codice
          penale, nonche' dei relativi coniugi  o  parti  dell'unione
          civile, parenti e affini  entro  il  terzo  grado,  nonche'
          persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce,  con  le
          modalita'   di   cui   agli   articoli   90   e   seguenti,
          l'informazione antimafia, riferita  all'acquirente  e  agli
          altri  soggetti  allo  stesso  riconducibili,  indicati  al
          presente comma, affinche'  i  beni  non  siano  acquistati,
          anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai  sensi
          del periodo che  precede,  o  comunque  riconducibili  alla
          criminalita' organizzata, ovvero  utilizzando  proventi  di
          natura illecita. Si  applica,  in  quanto  compatibile,  il
          comma 15. I beni immobili  acquistati  non  possono  essere
          alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla  data
          di trascrizione del contratto di vendita e  quelli  diversi
          dai fabbricati sono  assoggettati  alla  stessa  disciplina
          prevista per questi ultimi dall'art. 12  del  decreto-legge
          21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 maggio 1978, n. 191. I  beni  immobili  di  valore
          superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure
          previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 
              6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: 
                a) cooperative edilizie costituite da personale delle
          Forze armate o delle Forze di polizia; 
                b) gli enti pubblici aventi, tra le  altre  finalita'
          istituzionali, anche quella dell'investimento  nel  settore
          immobiliare; 
                c) le associazioni di categoria che assicurano, nello
          specifico progetto, maggiori garanzie  e  utilita'  per  il
          perseguimento dell'interesse pubblico; 
                d) le fondazioni bancarie; 
                e) gli enti territoriali. 
              7. La prelazione deve  essere  esercitata,  a  pena  di
          decadenza, nei termini stabiliti  dall'avviso  pubblico  di
          cui al comma 5, salvo recesso qualora la  migliore  offerta
          pervenuta non sia ritenuta di interesse. 
              7-bis.  Nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente, i beni mobili di terzi  rinvenuti  in
          immobili  confiscati,  qualora  non  vengano  ritirati  dal
          proprietario   nel   termine   di   trenta   giorni   dalla
          notificazione dell'invito al ritiro da parte  dell'Agenzia,
          sono alienati a cura della stessa  Agenzia  anche  a  mezzo
          dell'istituto  vendite  giudiziarie,  previa  delibera  del
          Consiglio direttivo, mediante  pubblicazione  per  quindici
          giorni consecutivi  del  relativo  avviso  di  vendita  nel
          proprio sito  internet.  Ai  fini  della  destinazione  dei
          proventi  derivanti  dalla  vendita  dei  beni  mobili,  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede
          alla  vendita  dei  beni  che,  entro  dieci  giorni  dalla
          diffusione nel  sito  informatico,  siano  richiesti  dalle
          amministrazioni statali  o  dagli  enti  territoriali  come
          individuati dal presente articolo. In tale caso,  l'Agenzia
          provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito  ed  alla
          consegna    all'amministrazione    richiedente,    mediante
          sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo  esperimento
          negativo  della  procedura  di  vendita,   l'Agenzia   puo'
          procedere all'assegnazione dei beni a  titolo  gratuito  ai
          soggetti previsti  dal  comma  3,  lettera  c),  o  in  via
          residuale alla loro distruzione. 
              7-ter. Per la destinazione ai sensi  del  comma  3  dei
          beni  indivisi,  oggetto  di  provvedimento  di   confisca,
          l'Agenzia  o  il  partecipante  alla   comunione   promuove
          incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666  del  codice
          di procedura penale. Il  tribunale,  disposti  i  necessari
          accertamenti tecnici, adotta  gli  opportuni  provvedimenti
          per ottenere la divisione del bene. Qualora il bene risulti
          indivisibile, i partecipanti in buona fede possono chiedere
          l'assegnazione dell'immobile oggetto di  divisione,  previa
          corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi
          diritto, in conformita' al valore  determinato  dal  perito
          nominato dal tribunale. Quando l'assegnazione e'  richiesta
          da piu' partecipanti  alla  comunione,  si  fa  luogo  alla
          stessa in favore  del  partecipante  titolare  della  quota
          maggiore o anche in favore di piu' partecipanti, se  questi
          la   chiedono   congiuntamente.   Se   non    e'    chiesta
          l'assegnazione,  si  fa  luogo   alla   vendita,   a   cura
          dell'Agenzia  e  osservate,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni  del  codice  di  procedura   civile   o,   in
          alternativa,  all'acquisizione  del  bene  per  intero   al
          patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al  comma
          3, e gli altri partecipanti alla  comunione  hanno  diritto
          alla corresponsione di  una  somma  equivalente  al  valore
          determinato dal perito nominato dal tribunale, con salvezza
          dei diritti dei creditori iscritti  e  dei  cessionari.  In
          caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il
          tribunale ordina il  pagamento  delle  somme,  ponendole  a
          carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora  il  partecipante
          alla comunione non  dimostri  la  propria  buona  fede,  la
          relativa  quota  viene  acquisita  a  titolo  gratuito   al
          patrimonio dello Stato ai sensi del primo  comma  dell'art.
          45. 
              7-quater. Le modalita' di attuazione della disposizione
          di cui al comma 7-ter, ai sensi della  quale,  in  caso  di
          acquisizione  del  bene  al  patrimonio  dello  Stato,   il
          tribunale ordina il  pagamento  delle  somme,  ponendole  a
          carico  del  Fondo  unico  giustizia,  sono  stabilite  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro della giustizia. 
              8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio  dello
          Stato e destinati, con provvedimento  dell'Agenzia  che  ne
          disciplina le modalita' operative: 
                a) all'affitto, quando vi siano  fondate  prospettive
          di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva,  a
          titolo  oneroso,  a  societa'  e  ad  imprese  pubbliche  o
          private, ovvero in comodato, senza  oneri  a  carico  dello
          Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti  dell'impresa
          confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario
          sono  privilegiate  le  soluzioni   che   garantiscono   il
          mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non  possono
          essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative
          di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se  taluno
          dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o  convivente
          con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in  cui
          nei  suoi  confronti  sia   stato   adottato   taluno   dei
          provvedimenti indicati nell'art. 15, commi  1  e  2,  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55; 
                b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
          quello determinato dalla  stima  eseguita  dall'Agenzia,  a
          soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
          maggiore utilita' per l'interesse  pubblico  o  qualora  la
          vendita medesima  sia  finalizzata  al  risarcimento  delle
          vittime dei reati di tipo  mafioso.  Nel  caso  di  vendita
          disposta alla scadenza del contratto di affitto  dei  beni,
          l'affittuario puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          entro trenta giorni dalla comunicazione della  vendita  del
          bene da parte dell'Agenzia; 
                c) alla liquidazione, qualora  vi  sia  una  maggiore
          utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
          medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime  dei
          reati di tipo mafioso, con le  medesime  modalita'  di  cui
          alla lettera b). 
              8-bis. I beni aziendali di  cui  al  comma  8,  ove  si
          tratti di immobili facenti  capo  a  societa'  immobiliari,
          possono  essere  altresi'  trasferiti,  per  le   finalita'
          istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d),
          in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene  e'
          sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione,
          qualora tale destinazione non pregiudichi  la  prosecuzione
          dell'attivita'  d'impresa  o  i   diritti   dei   creditori
          dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e
          della giustizia, sono determinate  le  modalita'  attuative
          della disposizione di cui al precedente periodo in modo  da
          assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti  beni  senza
          pregiudizio per le finalita' cui sono destinati i  relativi
          proventi e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Il trasferimento  di  cui  al  primo  periodo  e'
          disposto,  conformemente  al  decreto  di  cui  al  secondo
          periodo, con apposita delibera dell'Agenzia. 
              8-ter. Le aziende sono mantenute  al  patrimonio  dello
          Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi  o  maggiori
          oneri  per   la   finanza   pubblica,   con   provvedimento
          dell'Agenzia che ne disciplina le modalita'  operative,  al
          trasferimento per finalita' istituzionali agli enti o  alle
          associazioni individuati, quali assegnatari in concessione,
          dal comma 3, lettera c), con  le  modalita'  ivi  previste,
          qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico,  anche
          con   riferimento   all'opportunita'   della   prosecuzione
          dell'attivita' da parte dei soggetti indicati. 
              9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla  vendita  o
          dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8  affluiscono,
          al netto delle spese sostenute, al  Fondo  unico  giustizia
          per essere versati all'apposito  capitolo  di  entrata  del
          bilancio  dello  Stato  e  riassegnati  per  le   finalita'
          previste  dall'art.  2,  comma  7,  del  decreto-legge   16
          settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13  novembre
          2008, n. 181. 
              10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla  vendita
          di cui al comma 5, al netto delle spese per la  gestione  e
          la  vendita  degli  stessi,  affluiscono  al  Fondo   unico
          giustizia  per  essere   riassegnate,   previo   versamento
          all'entrata del bilancio  dello  Stato,  nella  misura  del
          quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela
          della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico,  nella
          misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia,
          per assicurare il funzionamento ed il  potenziamento  degli
          uffici giudiziari e degli altri servizi  istituzionali,  e,
          nella  misura  del  venti  per   cento   all'Agenzia,   per
          assicurare   lo   sviluppo    delle    proprie    attivita'
          istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di  stabilita'
          della finanza pubblica. 
              10-bis. Il 10 per  cento  delle  somme  ricavate  dalla
          vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito
          presso  il  Ministero  dell'interno,  per   le   spese   di
          manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di  cui  al
          comma 3, lettera c). 
              11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
          beni  aziendali  l'Agenzia  procede  mediante   licitazione
          privata  ovvero,  qualora  ragioni  di  necessita'   o   di
          convenienza,  specificatamente  indicate  e  motivate,   lo
          richiedano,  mediante  trattativa  privata.  Sui   relativi
          contratti e' richiesto il parere di organi consultivi  solo
          per  importi  eccedenti  euro  1.032.913,80  nel  caso   di
          licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di  trattativa
          privata. 
              12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri,
          possono essere utilizzati  dall'Agenzia  per  l'impiego  in
          attivita' istituzionali ovvero destinati  ad  altri  organi
          dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti  previsti
          dal comma 3, lettera c). 
              12-bis. Sono destinati  in  via  prioritaria  al  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco  autocarri,  mezzi  d'opera,
          macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro  mezzo
          per uso speciale, funzionali  alle  esigenze  del  soccorso
          pubblico. 
              12-ter. I  beni  mobili,  anche  iscritti  in  pubblici
          registri, non destinati ai sensi dei  commi  12  e  12-bis,
          possono essere  destinati  alla  vendita,  con  divieto  di
          ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un  anno,
          nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo,
          ovvero distrutti. 
              13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 47 e dei
          commi 3 e  8  del  presente  articolo  sono  immediatamente
          esecutivi. 
              14. I trasferimenti e le cessioni di  cui  al  presente
          articolo,  disposti  a  titolo  gratuito,  sono  esenti  da
          qualsiasi imposta. 
              15.  Quando  risulti  che  i   beni   confiscati   dopo
          l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche  per
          interposta  persona,  nella  disponibilita'  o   sotto   il
          controllo  del  soggetto  sottoposto  al  provvedimento  di
          confisca, si puo' disporre la  revoca  dell'assegnazione  o
          della destinazione da parte  dello  stesso  organo  che  ha
          disposto il relativo provvedimento. 
              15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo
          e  sentito  il  Comitato  consultivo  di  indirizzo,   puo'
          altresi' disporre il trasferimento  dei  medesimi  beni  al
          patrimonio  degli  enti  territoriali   che   ne   facciano
          richiesta,  qualora  si  tratti  di  beni  che   gli   enti
          territoriali medesimi gia' utilizzano  a  qualsiasi  titolo
          per finalita'  istituzionali.  La  delibera  del  Consiglio
          direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori
          dell'azienda confiscata. 
              15-ter.  Per  la   destinazione   dei   beni   immobili
          confiscati gia' facenti parte del patrimonio  aziendale  di
          societa'  le  cui  partecipazioni   sociali   siano   state
          confiscate in via totalitaria  o  siano  comunque  tali  da
          assicurare il controllo della  societa',  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del
          Consiglio direttivo, puo' dichiarare, tuttavia,  la  natura
          aziendale dei predetti immobili, ordinando al  conservatore
          dei registri  immobiliari  la  cancellazione  di  tutte  le
          trascrizioni  pregiudizievoli   al   fine   di   assicurare
          l'intestazione del bene in capo alla medesima societa'.  In
          caso  di  vendita  di  beni  aziendali,  si  applicano   le
          disposizioni di cui al comma 5. 
              15-quater. I beni di  cui  al  comma  5  che  rimangono
          invenduti,  decorsi  tre  anni  dall'avvio  della  relativa
          procedura, sono mantenuti al  patrimonio  dello  Stato  con
          provvedimento  dell'Agenzia.  La   relativa   gestione   e'
          affidata all'Agenzia del demanio.». 
              «Art. 51 (Regime-fiscale e degli oneri economici). - 1.
          I redditi derivanti  dai  beni  sequestrati  continuano  ad
          essere  assoggettati  a  tassazione  con  riferimento  alle
          categorie di reddito previste dall'art. 6 del  testo  unico
          delle  Imposte  sui  Redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
          medesime modalita' applicate prima del sequestro. 
              2.  Se  il  sequestro  si  protrae  oltre  il   periodo
          d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante  dai
          beni sequestrati relativo alla  residua  frazione  di  tale
          periodo  e  a  ciascun  successivo  periodo  intermedio  e'
          determinato   ai   fini   fiscali   in   via    provvisoria
          dall'amministratore giudiziario, che e' tenuto, nei termini
          ordinari, al versamento  delle  relative  imposte,  nonche'
          agli  adempimenti  dichiarativi  e,  ove  ricorrano,   agli
          obblighi  contabili  e  a  quelli  previsti  a  carico  del
          sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              3. In caso di confisca la  tassazione  operata  in  via
          provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca  del
          sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la  liquidazione
          definitiva delle  imposte  sui  redditi  calcolate  in  via
          provvisoria nei  confronti  del  soggetto  sottoposto  alla
          misura cautelare. 
              3-bis.  Durante  la  vigenza   dei   provvedimenti   di
          sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione  o
          destinazione dei beni a cui si riferiscono, e'  sospeso  il
          versamento  di  imposte,  tasse  e   tributi   dovuti   con
          riferimento agli  immobili  oggetto  di  sequestro  il  cui
          presupposto  impositivo  consista  nella  titolarita'   del
          diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti
          e i contratti relativi agli immobili di cui  al  precedente
          periodo sono esenti dall'imposta  di  registro  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto
          legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  e  dall'imposta  di
          bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei  provvedimenti
          di  sequestro  e  confisca  e,  comunque  fino  alla   loro
          assegnazione o destinazione, non rilevano,  ai  fini  della
          determinazione  delle  imposte  sui  redditi,   i   redditi
          prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel
          territorio  dello  Stato  e  dai  beni   immobili   situati
          all'estero, anche se locati, quando determinati secondo  le
          disposizioni del capo II del titolo I e  dell'art.  70  del
          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  I
          medesimi redditi non rilevano,  altresi',  nell'ipotesi  di
          cui all'art. 90, comma 1,  quarto  e  quinto  periodo,  del
          medesimo  testo  unico.  Se  la   confisca   e'   revocata,
          l'amministratore   giudiziario   ne    da'    comunicazione
          all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti  che
          provvedono  alla  liquidazione  delle  imposte,   tasse   e
          tributi,    dovuti    per    il    periodo    di     durata
          dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i
          beni sono stati restituiti. 
              3-ter.  Ai  fini  del   perseguimento   delle   proprie
          finalita' istituzionali, l'Agenzia puo'  richiedere,  senza
          oneri,  i  provvedimenti  di  sanatoria,  consentiti  dalle
          vigenti disposizioni di legge delle  opere  realizzate  sui
          beni  immobili  che  siano  stati   oggetto   di   confisca
          definitiva.».