(( Art. 36-bis 
 
        Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese 
 
  1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
  «Art.  51-bis  (Iscrizione  di  provvedimenti  al  registro   delle
imprese). - 1. Il decreto di sequestro di  cui  all'articolo  20,  il
decreto di confisca di cui all'articolo 24, i  provvedimenti  di  cui
agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore  giudiziario
ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui  all'articolo  45,
nonche' tutti i provvedimenti giudiziari di cui al  presente  decreto
comunque denominati, relativi ad imprese, a societa' o a quote  delle
stesse, sono iscritti al registro delle  imprese,  su  istanza  della
cancelleria, entro il giorno successivo al deposito  in  cancelleria,
con  le  modalita'  individuate  dal  regolamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580.
Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di  cui  al   periodo
precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della  citata  legge
n. 580 del 1993.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il capo IV del titolo III del  libro  I  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n.  159  tratta  del  «Regime
          fiscale dei beni sequestrati o confiscati». 
              - Per completezza, si riporta il testo  degli  articoli
          20, 24, 34, 34-bis, 41  e  45  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159: 
              «Art.  20  (Sequestro).  -  1.  Il   tribunale,   anche
          d'ufficio, con decreto motivato, ordina  il  sequestro  dei
          beni dei quali  la  persona  nei  cui  confronti  e'  stata
          presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente
          o   indirettamente,   quando   il   loro   valore   risulta
          sproporzionato  al  reddito  dichiarato   o   all'attivita'
          economica svolta ovvero quando, sulla base  di  sufficienti
          indizi, si ha motivo di ritenere che gli  stessi  siano  il
          frutto  di  attivita'  illecite  o  ne   costituiscano   il
          reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34
          e 34-bis ove  ricorrano  i  presupposti  ivi  previsti.  Il
          tribunale, quando dispone il  sequestro  di  partecipazioni
          sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi  beni
          costituiti in  azienda  ai  sensi  degli  articoli  2555  e
          seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli
          adempimenti  previsti  dall'art.   104   delle   norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente  ad  oggetto
          partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto  a
          tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli  articoli
          2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro
          avente  ad  oggetto  partecipazioni  sociali  il  tribunale
          indica  in  modo  specifico  i  conti  correnti  e  i  beni
          costituiti in  azienda  ai  sensi  degli  articoli  2555  e
          seguenti  del  codice  civile  ai  quali  si   estende   il
          sequestro. 
              2. Prima di ordinare il sequestro o disporre le  misure
          di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il
          tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando
          ritiene che le indagini non siano  complete  e  indica  gli
          ulteriori  accertamenti  patrimoniali  indispensabili   per
          valutare la sussistenza dei presupposti di cui al  comma  1
          per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli
          articoli 34 e 34-bis. 
              3.  Il  sequestro  e'  revocato  dal  tribunale  quando
          risulta  che  esso  ha  per  oggetto  beni   di   legittima
          provenienza o dei quali  l'indiziato  non  poteva  disporre
          direttamente o indirettamente o in ogni altro caso  in  cui
          e' respinta la proposta di  applicazione  della  misura  di
          prevenzione   patrimoniale.   Il   tribunale   ordina    le
          trascrizioni e le annotazioni consequenziali  nei  pubblici
          registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. 
              4. L'eventuale revoca del  provvedimento  non  preclude
          l'utilizzazione ai fini fiscali  degli  elementi  acquisiti
          nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 19. 
              5. Il  decreto  di  sequestro  e  il  provvedimento  di
          revoca, anche  parziale,  del  sequestro  sono  comunicati,
          anche in via telematica, all'Agenzia di  cui  all'art.  110
          subito dopo la loro esecuzione.». 
              «Art. 24 (Confisca).  -  1.  Il  tribunale  dispone  la
          confisca dei beni sequestrati di cui  la  persona  nei  cui
          confronti  e'  instaurato   il   procedimento   non   possa
          giustificare la legittima provenienza e di cui,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica,  risulti  essere
          titolare o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  in
          valore sproporzionato al  proprio  reddito,  dichiarato  ai
          fini delle imposte sul reddito, o  alla  propria  attivita'
          economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto  di
          attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni
          caso  il  proposto  non  puo'  giustificare  la   legittima
          provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per
          acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
          Se il tribunale non dispone  la  confisca,  puo'  applicare
          anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e  34-bis
          ove ricorrano i presupposti ivi previsti. 
              1-bis. Il tribunale,  quando  dispone  la  confisca  di
          partecipazioni  sociali  totalitarie,  ordina  la  confisca
          anche dei relativi beni  costituiti  in  azienda  ai  sensi
          degli articoli 2555  e  seguenti  del  codice  civile.  Nel
          decreto  di  confisca  avente  ad  oggetto   partecipazioni
          sociali il tribunale  indica  in  modo  specifico  i  conti
          correnti e i beni costituiti  in  azienda  ai  sensi  degli
          articoli 2555 e seguenti del  codice  civile  ai  quali  si
          estende la confisca. 
              2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se  il
          tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
          entro un anno e  sei  mesi  dalla  data  di  immissione  in
          possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.
          Nel caso di  indagini  complesse  o  compendi  patrimoniali
          rilevanti, il termine di cui al primo periodo  puo'  essere
          prorogato con decreto motivato del tribunale per sei  mesi.
          Ai fini del computo dei termini suddetti,  si  tiene  conto
          delle cause di sospensione  dei  termini  di  durata  della
          custodia  cautelare,  previste  dal  codice  di   procedura
          penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per
          un tempo non superiore a novanta giorni ove sia  necessario
          procedere all'espletamento  di  accertamenti  peritali  sui
          beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato  il
          procedimento  risulta  poter   disporre,   direttamente   o
          indirettamente. Il termine resta altresi'  sospeso  per  il
          tempo necessario per la decisione  definitiva  sull'istanza
          di ricusazione presentata dal  difensore  e  per  il  tempo
          decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il
          procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei
          soggetti previsti dall'art. 18, comma 2, nonche' durante la
          pendenza  dei  termini  previsti   dai   commi   10-sexies,
          10-septies e 10-octies dell'art. 7. 
              2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento
          definitivi  del  decreto  di  confisca   e'   ordinata   la
          cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni. 
              3. Il sequestro e la confisca possono essere  adottati,
          su richiesta dei soggetti di cui all'art. 17, commi 1 e  2,
          quando   ne   ricorrano   le   condizioni,    anche    dopo
          l'applicazione di  una  misura  di  prevenzione  personale.
          Sulla  richiesta  provvede  lo  stesso  tribunale  che   ha
          disposto la misura di prevenzione personale, con  le  forme
          previste per il  relativo  procedimento  e  rispettando  le
          disposizioni del presente titolo.». 
              «Art.  34  (L'amministrazione  giudiziaria   dei   beni
          connessi ad attivita' economiche e  delle  aziende).  -  1.
          Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'art.  19  o
          di  quelli  compiuti   per   verificare   i   pericoli   di
          infiltrazione mafiosa, previsti  dall'art.  92,  ovvero  di
          quelli compiuti ai  sensi  dell'art.  213  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016,  n.  50,  dall'Autorita'  nazionale   anticorruzione,
          sussistono sufficienti indizi per ritenere  che  il  libero
          esercizio di  determinate  attivita'  economiche,  comprese
          quelle di carattere  imprenditoriale,  sia  direttamente  o
          indirettamente sottoposto alle condizioni di  intimidazione
          o di assoggettamento previste dall'art. 416-bis del  codice
          penale o possa comunque agevolare  l'attivita'  di  persone
          nei confronti delle quali e' stata proposta o applicata una
          delle  misure  di  prevenzione  personale  o   patrimoniale
          previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero
          di persone sottoposte a procedimento penale per taluno  dei
          delitti di cui all'art.  4,  comma  1,  lettere  a),  b)  e
          i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti  di  cui
          agli articoli 603-bis, 629,  644,  648-bis  e  648-ter  del
          codice  penale,  e  non   ricorrono   i   presupposti   per
          l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali  di
          cui al capo I del presente titolo, il tribunale  competente
          per  l'applicazione  delle  misure   di   prevenzione   nei
          confronti    delle    persone     sopraindicate     dispone
          l'amministrazione giudiziaria  delle  aziende  o  dei  beni
          utilizzabili,  direttamente  o   indirettamente,   per   lo
          svolgimento  delle  predette   attivita'   economiche,   su
          proposta dei soggetti di cui al comma 1  dell'art.  17  del
          presente decreto. 
              2. L'amministrazione giudiziaria dei beni  e'  adottata
          per un periodo non  superiore  a  un  anno  e  puo'  essere
          prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non
          superiore complessivamente a  due  anni,  a  richiesta  del
          pubblico ministero o  d'ufficio,  a  seguito  di  relazione
          dell'amministratore giudiziario che evidenzi la  necessita'
          di completare il programma di  sostegno  e  di  aiuto  alle
          imprese amministrate e la  rimozione  delle  situazioni  di
          fatto e di diritto che avevano determinato la misura. 
              3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale
          nomina il giudice delegato e l'amministratore  giudiziario,
          il quale esercita tutte le facolta' spettanti  ai  titolari
          dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della  misura.
          Nel  caso  di  imprese  esercitate  in  forma   societaria,
          l'amministratore  giudiziario  puo'  esercitare  i   poteri
          spettanti agli  organi  di  amministrazione  e  agli  altri
          organi  sociali  secondo   le   modalita'   stabilite   dal
          tribunale, tenuto  conto  delle  esigenze  di  prosecuzione
          dell'attivita'   d'impresa,   senza   percepire   ulteriori
          emolumenti. 
              4. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  eseguito  sui
          beni aziendali  con  l'immissione  dell'amministratore  nel
          possesso e  con  l'iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla
          camera di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          nel quale e'  iscritta  l'impresa.  Qualora  oggetto  della
          misura  siano  beni  immobili  o  altri  beni  soggetti   a
          iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al
          comma  1  deve  essere  trascritto  nei  medesimi  pubblici
          registri. 
              5. L'amministratore giudiziario adempie  agli  obblighi
          di relazione e segnalazione di cui all'art.  36,  comma  2,
          anche nei confronti del pubblico ministero.  Si  applicano,
          in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi  I  e
          II del titolo III del presente libro. 
              6.  Entro  la  data  di  scadenza  dell'amministrazione
          giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7,  il
          tribunale,   qualora   non   disponga   il   rinnovo    del
          provvedimento, delibera in camera di  consiglio  la  revoca
          della  misura  disposta  ed  eventualmente  la  contestuale
          applicazione del  controllo  giudiziario  di  cui  all'art.
          34-bis, ovvero la confisca dei beni che  si  ha  motivo  di
          ritenere che siano il frutto di  attivita'  illecite  o  ne
          costituiscano  il  reimpiego.  Alla  camera  di   consiglio
          partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al
          procedimento  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del
          presente libro. Per le impugnazioni contro i  provvedimenti
          di revoca  con  controllo  giudiziario  e  di  confisca  si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 27. 
              7.  Quando  vi  sia  concreto  pericolo  che   i   beni
          sottoposti al provvedimento  di  cui  al  comma  1  vengano
          dispersi, sottratti o alienati,  nei  casi  in  cui  si  ha
          motivo di ritenere che i beni  siano  frutto  di  attivita'
          illecite o ne costituiscano l'impiego, i  soggetti  di  cui
          all'art. 17 possono richiedere al tribunale di disporne  il
          sequestro,   osservate,   in   quanto    applicabili,    le
          disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro  e'
          disposto sino alla scadenza del termine stabilito  a  norma
          del comma 2.». 
              «Art. 34-bis (Controllo giudiziario delle  aziende).  -
          1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art.  34
          risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio,
          il controllo giudiziario delle attivita' economiche e delle
          aziende  di  cui  al  medesimo  comma  1,   se   sussistono
          circostanze di fatto da cui si possa desumere  il  pericolo
          concreto di infiltrazioni mafiose  idonee  a  condizionarne
          l'attivita'. 
              2. Il controllo giudiziario e' adottato  dal  tribunale
          per un periodo non inferiore a un anno e  non  superiore  a
          tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
          puo': 
                a) imporre nei confronti di  chi  ha  la  proprieta',
          l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende  di  cui
          al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al  nucleo
          di polizia tributaria del luogo di dimora abituale,  ovvero
          del luogo in  cui  si  trovano  i  beni  se  si  tratta  di
          residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta
          di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto  o  di
          pagamento effettuati, gli atti di pagamento  ricevuti,  gli
          incarichi professionali, di amministrazione o  di  gestione
          fiduciaria ricevuti e gli altri atti o  contratti  indicati
          dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000  o  del
          valore superiore stabilito dal tribunale  in  relazione  al
          reddito della persona o al patrimonio e al volume  d'affari
          dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro  dieci
          giorni dal compimento dell'atto  e  comunque  entro  il  31
          gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
          precedente; 
                b) nominare un giudice delegato e  un  amministratore
          giudiziario,  il  quale  riferisce  periodicamente,  almeno
          bimestralmente, gli esiti dell'attivita'  di  controllo  al
          giudice delegato e al pubblico ministero. 
              3. Con il provvedimento di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma   2,    il    tribunale    stabilisce    i    compiti
          dell'amministratore giudiziario finalizzati alle  attivita'
          di controllo e puo' imporre l'obbligo: 
                a) di non cambiare la sede,  la  denominazione  e  la
          ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione  degli
          organi di amministrazione, direzione e vigilanza e  di  non
          compiere   fusioni   o    altre    trasformazioni,    senza
          l'autorizzazione da parte del giudice delegato; 
                b) di adempiere ai doveri  informativi  di  cui  alla
          lettera a) del comma 2  nei  confronti  dell'amministratore
          giudiziario; 
                c)  di  informare  preventivamente   l'amministratore
          giudiziario circa eventuali forme  di  finanziamento  della
          societa' da parte dei soci o di terzi; 
                d)  di  adottare  ed  efficacemente  attuare   misure
          organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e  24-ter
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
          modificazioni; 
                e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata
          a prevenire  specificamente  il  rischio  di  tentativi  di
          infiltrazione o condizionamento mafiosi. 
              4.  Per  verificare  il  corretto   adempimento   degli
          obblighi di cui al comma 3, il tribunale  puo'  autorizzare
          gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  ad
          accedere presso  gli  uffici  dell'impresa  nonche'  presso
          uffici pubblici, studi professionali,  societa',  banche  e
          intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni  e
          copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in  cui
          venga accertata la violazione di una  o  piu'  prescrizioni
          ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1  dell'art.
          34,   il   tribunale   puo'   disporre    l'amministrazione
          giudiziaria dell'impresa. 
              5. Il titolare dell'attivita' economica  sottoposta  al
          controllo giudiziario puo' proporre istanza di  revoca.  In
          tal caso il tribunale fissa l'udienza  entro  dieci  giorni
          dal deposito dell'istanza e provvede  nelle  forme  di  cui
          all'art. 127 del codice di  procedura  penale.  All'udienza
          partecipano il giudice delegato, il pubblico  ministero  e,
          ove nominato, l'amministratore giudiziario. 
              6. Le imprese destinatarie  di  informazione  antimafia
          interdittiva ai sensi dell'art. 84, comma  4,  che  abbiano
          proposto  l'impugnazione  del  relativo  provvedimento  del
          prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le
          misure  di   prevenzione   l'applicazione   del   controllo
          giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente
          articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
          competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di
          cui all'art. 127 del codice di procedura  penale,  accoglie
          la   richiesta,   ove   ne   ricorrano    i    presupposti;
          successivamente,   anche   sulla   base   della   relazione
          dell'amministratore giudiziario, puo' revocare il controllo
          giudiziario e, ove ne  ricorrano  i  presupposti,  disporre
          altre misure di prevenzione patrimoniali. 
              7.  Il  provvedimento  che  dispone   l'amministrazione
          giudiziaria  prevista   dall'art.   34   o   il   controllo
          giudiziario ai sensi del  comma  6  del  presente  articolo
          sospende gli effetti di cui all'art. 94.». 
              «Art. 41 (Gestione delle aziende sequestrate). - 1. Nel
          caso in cui il sequestro abbia ad oggetto  aziende  di  cui
          agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche  per
          effetto  del  sequestro  avente  a  oggetto  partecipazioni
          societarie, l'amministratore giudiziario  e'  scelto  nella
          sezione  di  esperti  in   gestione   aziendale   dell'Albo
          nazionale  degli   amministratori   giudiziari.   Dopo   la
          relazione di cui all'art.  36,  comma  1,  l'amministratore
          giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
          sei mesi per  giustificati  motivi  dal  giudice  delegato,
          presenta una relazione, che  trasmette  anche  all'Agenzia,
          contenente: 
                a)  gli  ulteriori  dati  acquisiti,  integrativi  di
          quelli gia' esposti nella relazione  di  cui  all'art.  36,
          comma 1; 
                b)  l'esposizione  della   situazione   patrimoniale,
          economica  e  finanziaria,  con  lo  stato   analitico   ed
          estimativo delle attivita'; 
                c)  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di
          concrete  possibilita'  di  prosecuzione   o   di   ripresa
          dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione
          della stessa con il proposto  e  i  suoi  familiari,  della
          natura  dell'attivita'  esercitata,   delle   modalita'   e
          dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata
          e  di  quella  necessaria   per   il   regolare   esercizio
          dell'impresa, della capacita' produttiva e del  mercato  di
          riferimento nonche' degli oneri correlati  al  processo  di
          legalizzazione  dell'azienda.  Nel  caso  di  proposta   di
          prosecuzione o di ripresa  dell'attivita'  e'  allegato  un
          programma  contenente  la   descrizione   analitica   delle
          modalita' e dei tempi di adempimento  della  proposta,  che
          deve essere corredato, previa  autorizzazione  del  giudice
          delegato, della relazione di un professionista in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera  d),
          del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni,  che  attesti  la   veridicita'   dei   dati
          aziendali  e  la  fattibilita'  del   programma   medesimo,
          considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni
          e delle  misure  previste  dall'art.  41-bis  del  presente
          decreto; 
                d) la  stima  del  valore  di  mercato  dell'azienda,
          tenuto  conto  degli  oneri  correlati   al   processo   di
          legalizzazione della stessa; 
                e) l'indicazione delle  attivita'  esercitabili  solo
          con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. 
              1-bis. Le disposizioni del  comma  4  dell'art.  36  si
          applicano anche con riferimento  a  quanto  previsto  dalla
          lettera d) del comma 1 del presente articolo. 
              1-ter. Alla  proposta  di  prosecuzione  o  di  ripresa
          dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco
          nominativo dei creditori e di coloro  che  vantano  diritti
          reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni  ai
          sensi dell'art. 57, comma 1,  specificando  i  crediti  che
          originano dai rapporti di cui all'art. 56, quelli che  sono
          collegati  a  rapporti  commerciali   essenziali   per   la
          prosecuzione  dell'attivita'  e   quelli   che   riguardano
          rapporti   esauriti,   non   provati   o   non   funzionali
          all'attivita'   d'impresa.   L'amministratore   giudiziario
          allega  altresi'  l'elenco  nominativo  delle  persone  che
          risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in
          favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di
          lavoro  esistenti   nonche'   quelli   necessari   per   la
          prosecuzione  dell'attivita';  riferisce  in  ordine   alla
          presenza   di    organizzazioni    sindacali    all'interno
          dell'azienda  alla  data  del  sequestro  e   provvede   ad
          acquisire  loro  eventuali  proposte   sul   programma   di
          prosecuzione o di ripresa  dell'attivita',  che  trasmette,
          con il proprio parere,  al  giudice  delegato.  Qualora  il
          sequestro abbia a  oggetto  partecipazioni  societarie  che
          assicurino  le  maggioranze  previste  dall'art.  2359  del
          codice  civile,  il  tribunale  impartisce   le   direttive
          sull'eventuale revoca dell'amministratore  della  societa',
          che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6,
          nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora  non
          sia prevista l'assunzione della qualita' di  amministratore
          della societa', il  tribunale  determina  le  modalita'  di
          controllo   e   di   esercizio   dei   poteri   da    parte
          dell'amministratore giudiziario. 
              1-quater.    L'amministratore    giudiziario,    previa
          autorizzazione  del  giudice  delegato,  nell'attivita'  di
          gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la
          manutenzione ordinaria o straordinaria di  preferenza  alle
          imprese  fornitrici  di  lavoro,  beni   e   servizi   gia'
          sequestrate ovvero confiscate. 
              1-quinquies.  In  ogni  caso,   entro   trenta   giorni
          dall'immissione in possesso,  l'amministratore  giudiziario
          e'  autorizzato   dal   giudice   delegato   a   proseguire
          l'attivita' dell'impresa o a sospenderla,  con  riserva  di
          rivalutare  tali  determinazioni  dopo  il  deposito  della
          relazione  semestrale.   Se   il   giudice   autorizza   la
          prosecuzione, conservano efficacia,  fino  all'approvazione
          del   programma   ai   sensi   del   comma   1-sexies,   le
          autorizzazioni,  le  concessioni  e  i  titoli  abilitativi
          necessari allo svolgimento dell'attivita', gia'  rilasciati
          ai  titolari  delle  aziende  in  stato  di  sequestro   in
          relazione ai compendi sequestrati. 
              1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di  cui  al
          comma 1,  depositata  dall'amministratore  giudiziario,  in
          camera di consiglio ai sensi dell'art. 127  del  codice  di
          procedura  penale  con  la  partecipazione   del   pubblico
          ministero,  dei  difensori  delle  parti,  dell'Agenzia   e
          dell'amministratore giudiziario,  che  vengono  sentiti  se
          compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di  prosecuzione
          o di  ripresa  dell'attivita'  dell'impresa,  il  tribunale
          approva il programma con decreto motivato e  impartisce  le
          direttive per la gestione dell'impresa. 
              1-septies.  Qualora  il  sequestro  abbia  ad   oggetto
          partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze
          previste dall'art. 2359 del  codice  civile,  il  tribunale
          impartisce  le   opportune   direttive   all'amministratore
          giudiziario. 
              1-octies. Per le societa'  sottoposte  a  sequestro  ai
          sensi del presente decreto, le cause  di  scioglimento  per
          riduzione o  perdita  del  capitale  sociale  di  cui  agli
          articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del
          codice civile non  operano  dalla  data  di  immissione  in
          possesso   sino   all'approvazione   del    programma    di
          prosecuzione o ripresa  dell'attivita'  e,  per  lo  stesso
          periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi  secondo
          e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto  e  sesto,  e
          2482-ter del codice civile. 
              2. L'amministratore giudiziario provvede agli  atti  di
          ordinaria    amministrazione    funzionali    all'attivita'
          economica dell'azienda. Il giudice delegato,  tenuto  conto
          dell'attivita' economica svolta dall'azienda,  della  forza
          lavoro da essa occupata, della sua capacita'  produttiva  e
          del suo mercato di riferimento, puo' con  decreto  motivato
          indicare il limite di valore entro il  quale  gli  atti  si
          ritengono di  ordinaria  amministrazione.  L'amministratore
          giudiziario non puo' frazionare artatamente  le  operazioni
          economiche al fine  di  evitare  il  superamento  di  detta
          soglia. 
              2-bis.     L'amministratore     giudiziario,     previa
          autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare
          l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione  di  diritto
          nei casi previsti  dal  comma  2-ter,  primo  periodo,  del
          presente articolo in data  non  successiva  alla  pronuncia
          della confisca definitiva. 
              2-ter.     L'amministratore     giudiziario,     previa
          autorizzazione  scritta  del  giudice  delegato,  anche  su
          proposta dell'Agenzia, puo', in data  non  successiva  alla
          pronuncia della confisca definitiva,  in  via  prioritaria,
          affittare l'azienda o un ramo di azienda  o  concederla  in
          comodato agli enti, associazioni e altri soggetti  indicati
          all'art. 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste
          dall'art. 48, comma 8,  lettera  a),  o  agli  imprenditori
          attivi  nel  medesimo  settore  o  settori  affini  di  cui
          all'art.  41-quater.  Nel  caso  in  cui  sia   prevedibile
          l'applicazione dell'art. 48, comma  8-ter,  l'azienda  puo'
          essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto
          nei casi di cui al  periodo  precedente  e,  in  deroga  al
          disposto dell'art. 1808 del codice civile,  il  comodatario
          non ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  straordinarie,
          necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione  della
          cosa. 
              3.  Si  osservano  per  la  gestione  dell'azienda   le
          disposizioni di cui all'art. 42, in quanto applicabili. 
              4. I rapporti  giuridici  connessi  all'amministrazione
          dell'azienda sono regolati dalle norme del  codice  civile,
          ove non espressamente altrimenti disposto. 
              5. Se mancano concrete possibilita' di  prosecuzione  o
          di  ripresa  dell'attivita',  il  tribunale,  acquisito  il
          parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti  e
          dell'amministratore  giudiziario,  dispone  la   messa   in
          liquidazione  dell'impresa.  In  caso  di  insolvenza,   si
          applica l'art. 63, comma 1. 
              6. Nel caso di sequestro di partecipazioni  societarie,
          l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano
          al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede,  ove
          necessario e previa autorizzazione del giudice delegato,  a
          convocare   l'assemblea   per   la    sostituzione    degli
          amministratori, ad  impugnare  le  delibere  societarie  di
          trasferimento  della  sede  sociale  e  di  trasformazione,
          fusione,  incorporazione  o  estinzione   della   societa',
          nonche' ad approvare  ogni  altra  modifica  dello  statuto
          utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di
          sequestro. 
              6-bis. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
          stabilite le modalita' semplificate di  liquidazione  o  di
          cessazione dell'impresa, in particolare qualora  sia  priva
          di beni aziendali.». 
              - Per completezza, si riporta  il  testo  dell'art.  8,
          commi 6-bis e 6-ter, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580
          (Riordinamento  delle  camere  di   commercio,   industria,
          artigianato  e  agricoltura),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario: 
              «Art. 8 (Registro delle imprese). - (Omissis). 
              6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il
          Ministro  della   giustizia   e   con   Ministro   per   la
          semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   sono
          disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 
              6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma
          6-bis continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive
          modificazioni.».