Art. 37 
 
Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia 
 
  1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011,  n.  159,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:1.
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' posta sotto
la vigilanza del Ministro dell'interno, ha personalita' giuridica  di
diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile,
ha la sede principale in Roma e fino a 4  sedi  secondarie  istituite
con le modalita' di cui all'articolo 112, nei  limiti  delle  risorse
ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 
  2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede
all'istituzione, in relazione  a  particolari  esigenze,  fino  a  un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono  presenti  in
quantita'  significativa   beni   sequestrati   e   confiscati   alla
criminalita'  organizzata,  nei   limiti   delle   risorse   di   cui
all'articolo 110, comma 1;»; 
      2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  approva  il
bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; 
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa. 
  3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «si  provvede»  sono
inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Per  la  copertura  delle  ulteriori  settanta  unita'  di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure  selettive  pubbliche,  in  conformita'  alla  legislazione
vigente  in  materia  di  accesso  agli  impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni.  Per   l'espletamento   delle   suddette   procedure
concorsuali,  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con  l'Agenzia.  Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali  sono  a  carico
dell'Agenzia.»; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
individuata   l'indennita'   di   amministrazione   spettante    agli
appartenenti  ai  ruoli  dell'Agenzia,  in  misura  pari   a   quella
corrisposta al personale  della  corrispondente  area  del  Ministero
della giustizia. 
  4-ter.  Oltre  al  personale  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a  100  unita'
di   personale   non   dirigenziale   appartenente   alle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  ad  enti   pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota  l'Agenzia  puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino
a un massimo  di  20  unita'.  Il  predetto  personale  e'  posto  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea  e  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge
15  maggio  1997,  n.  127,  conservando  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico  fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio.». 
  4. Per l'attuazione del comma 3, letterab), e' autorizzata la spesa
di 570.000  euro  per  l'anno  2019  e  3.400.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
39. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 110, 112 e 113-bis
          del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 110 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e
          la destinazione dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita' organizzata). -  1.  L'Agenzia  nazionale  per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla criminalita' organizzata e' posta sotto  la
          vigilanza  del  Ministro  dell'interno,   ha   personalita'
          giuridica di diritto pubblico ed  e'  dotata  di  autonomia
          organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma  e
          fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalita' di  cui
          all'art. 112, nei limiti delle risorse  ordinarie  iscritte
          nel proprio bilancio.  L'Agenzia  dispone,  compatibilmente
          con le sue esigenze di funzionalita', che le  proprie  sedi
          siano stabilite all'interno di un  immobile  confiscato  ai
          sensi del presente decreto. 
              2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
                a)  acquisizione,  attraverso  il   proprio   sistema
          informativo,   dei   flussi   informativi   necessari   per
          l'esercizio  dei  propri   compiti   istituzionali:   dati,
          documenti e informazioni oggetto di flusso di  scambio,  in
          modalita' bidirezionale, con  il  sistema  informativo  del
          Ministero della giustizia, dell'autorita' giudiziaria,  con
          le   banche   dati   e   i   sistemi   informativi    delle
          prefetture-uffici  territoriali  del  Governo,  degli  enti
          territoriali,  delle  societa'   Equitalia   ed   Equitalia
          Giustizia, delle agenzie fiscali e con  gli  amministratori
          giudiziari, con le modalita' previste dagli articoli 1, 2 e
          3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15  dicembre  2011,  n.  233;  acquisizione,  in
          particolare,  dei  dati  relativi  ai  beni  sequestrati  e
          confiscati alla  criminalita'  organizzata  nel  corso  dei
          procedimenti penali e di  prevenzione;  acquisizione  delle
          informazioni  relative  allo  stato  dei  procedimenti   di
          sequestro e confisca; verifica dello  stato  dei  beni  nei
          medesimi  procedimenti,  accertamento  della   consistenza,
          della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
          dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
          analisi  dei  dati  acquisiti,  nonche'  delle   criticita'
          relative alla fase  di  assegnazione  e  destinazione.  Per
          l'attuazione della presente lettera e' autorizzata la spesa
          di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e  2020.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi  anni,  dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   dell'interno.    Il    Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
                b)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso del procedimento di prevenzione di cui  al  libro  I,
          titolo III; ausilio finalizzato a  rendere  possibile,  sin
          dalla fase del sequestro,  l'assegnazione  provvisoria  dei
          beni immobili e delle  aziende  per  fini  istituzionali  o
          sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative  di
          cui all'art. 48, comma 3, ferma restando la valutazione del
          giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
                c)      ausilio      dell'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei  beni  sequestrati  nel
          corso dei procedimenti penali per i  delitti  di  cui  agli
          articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale  e
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al  fine
          di  rendere  possibile,  sin  dalla  fase  del   sequestro,
          l'assegnazione  provvisoria  dei  beni  immobili  e   delle
          aziende per fini istituzionali o sociali  agli  enti,  alle
          associazioni e alle cooperative di cui all'art.  48,  comma
          3, del presente decreto, ferma restando la valutazione  del
          giudice delegato sulla modalita' dell'assegnazione; 
                d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'art.
          38, dei beni  confiscati,  dal  provvedimento  di  confisca
          emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di
          prevenzione di cui al libro I, titolo III; 
                e) amministrazione,  dal  provvedimento  di  confisca
          emesso dalla  corte  di  appello  nonche'  di  sequestro  o
          confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione
          dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive modificazioni, nonche' dei beni  definitivamente
          confiscati dal giudice dell'esecuzione; 
                f)  adozione  di  iniziative   e   di   provvedimenti
          necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei
          beni  confiscati,   anche   attraverso   la   nomina,   ove
          necessario, di commissari ad acta. 
              3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
          conti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, e successive modificazioni.». 
              «Art. 112 (Attribuzioni degli organi  dell'Agenzia).  -
          1. Il Direttore dell'Agenzia ne  assume  la  rappresentanza
          legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con  poteri
          di  rappresentanza,  convoca  con  frequenza  periodica  il
          Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e
          stabilisce  l'ordine  del  giorno  delle  sedute.  Provvede
          altresi' all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida
          di cui al comma 4, lettera  d),  e  presenta  al  Consiglio
          direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo.  Il
          Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno
          e della  giustizia  e  presenta  una  relazione  semestrale
          sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 49, comma 1, ultimo periodo. 
              2. L'Agenzia  coadiuva  l'autorita'  giudiziaria  nella
          gestione fino al provvedimento  di  confisca  emesso  dalla
          corte di appello e adotta i provvedimenti  di  destinazione
          dei  beni   confiscati   per   le   prioritarie   finalita'
          istituzionali e sociali, secondo le modalita' indicate  dal
          libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle
          norme in materia  di  tutela  ambientale  e  di  sicurezza,
          ovvero quando  il  bene  sia  improduttivo,  oggettivamente
          inutilizzabile,   non   destinabile   o   non   alienabile,
          l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo,  adotta  i
          provvedimenti di distruzione o di demolizione. 
              3.    L'Agenzia,    per    le    attivita'     connesse
          all'amministrazione   e   alla   destinazione   dei    beni
          sequestrati e  confiscati  anche  in  via  non  definitiva,
          nonche' per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei  beni
          assegnati, si avvale delle  prefetture-uffici  territoriali
          del Governo territorialmente competenti presso le quali  e'
          istituito, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con  decreto  del
          Ministro dell'interno  sono  definiti  la  composizione  di
          ciascun nucleo di supporto ed il  relativo  contingente  di
          personale, secondo criteri di flessibilita'  e  modularita'
          che tengano conto anche della presenza  significativa,  nel
          territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati
          alla  criminalita'  organizzata.   I   prefetti,   con   il
          provvedimento  di  costituzione  del  nucleo  di  supporto,
          individuano,  sulla  base  di  linee  guida  adottate   dal
          Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni,
          gli enti e le associazioni che partecipano  alle  attivita'
          del nucleo con propri rappresentanti. 
              4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo: 
                a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il  proprio
          sistema informativo per facilitare  le  collaborazioni  tra
          amministratori giudiziari e tra coadiutori e  favorire,  su
          tutto il territorio nazionale in modo  particolare  per  le
          aziende, l'instaurazione  e  la  prosecuzione  di  rapporti
          commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate; 
                b)   predispone   meccanismi   di   intervento    per
          effettuare, ove l'amministratore giudiziario  lo  richieda,
          l'analisi  aziendale  e  verificare  la   possibilita'   di
          prosecuzione  o  ripresa   dell'attivita'   imprenditoriale
          ovvero   avviare   procedure   di   liquidazione    o    di
          ristrutturazione del debito; 
                c) stipula protocolli  di  intesa  con  le  strutture
          interessate  e  con  le  associazioni  di   categoria   per
          l'individuazione  di  professionalita'  necessarie  per  la
          prosecuzione o la ripresa  dell'attivita'  d'impresa  anche
          avvalendosi dei nuclei territoriali di  supporto  istituiti
          presso le prefetture-uffici territoriali del Governo; 
                c-bis)  provvede  all'istituzione,  in  relazione   a
          particolari esigenze, fino a un  massimo  di  quattro  sedi
          secondarie, in  regioni  ove  sono  presenti  in  quantita'
          significativa   beni   sequestrati   e   confiscati    alla
          criminalita' organizzata, nei limiti delle risorse  di  cui
          all'art. 110, comma 1; 
                d) previo parere motivato del Comitato consultivo  di
          indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire
          sia per fornire ausilio all'autorita' giudiziaria, sia  per
          stabilire la destinazione dei beni confiscati;  indica,  in
          relazione ai beni aziendali, gli interventi  necessari  per
          salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale  e  i
          livelli occupazionali e, in relazione ai beni immobili, gli
          interventi utili per incrementarne la  redditivita'  e  per
          agevolare la loro eventuale devoluzione allo  Stato  liberi
          da  pesi  e   oneri,   anche   prevedendo   un'assegnazione
          provvisoria ai sensi dell'art. 110, comma 2, lettera b); 
                e) previo parere motivato del Comitato consultivo  di
          indirizzo,  predispone   protocolli   operativi   su   base
          nazionale  per  concordare  con   l'Associazione   bancaria
          italiana  (ABI)  e  con  la  Banca  d'Italia  modalita'  di
          rinegoziazione dei rapporti bancari gia' in essere  con  le
          aziende sequestrate o confiscate; 
                f)  richiede  all'autorita'  di  vigilanza   di   cui
          all'art. 110, comma 1, l'autorizzazione  a  utilizzare  gli
          immobili di cui all'art. 48, comma 3, lettera b); 
                g) richiede la modifica della destinazione d'uso  del
          bene confiscato, in  funzione  della  valorizzazione  dello
          stesso o del suo utilizzo  per  finalita'  istituzionali  o
          sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; 
                h)  approva  il  bilancio  preventivo  e   il   conto
          consuntivo; 
                i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei  privati
          e degli enti pubblici, conformemente  ai  provvedimenti  di
          assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e
          sistematico,    avvalendosi     delle     prefetture-uffici
          territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze  di
          polizia, la conformita' dell'utilizzo dei  beni,  da  parte
          dei privati e degli  enti  pubblici,  ai  provvedimenti  di
          assegnazione  e  di  destinazione.  Il  prefetto  riferisce
          semestralmente all'Agenzia sugli esiti  degli  accertamenti
          effettuati; 
                l)  revoca  il  provvedimento   di   assegnazione   e
          destinazione nel caso di mancato o  difforme  utilizzo  del
          bene rispetto alle finalita' indicate nonche'  negli  altri
          casi stabiliti dalla legge; 
                m) previo parere motivato del Comitato consultivo  di
          indirizzo,  sottoscrive  convenzioni   e   protocolli   con
          pubbliche amministrazioni,  regioni,  enti  locali,  ordini
          professionali, enti e associazioni  per  le  finalita'  del
          presente decreto; 
                n) adotta un regolamento di organizzazione interna. 
              5. Il Comitato consultivo di indirizzo: 
                a) esprime parere sugli  atti  di  cui  al  comma  4,
          lettere d), e) ed m); 
                b) puo' presentare proposte e  fornire  elementi  per
          fare  interagire  gli   amministratori   giudiziari   delle
          aziende,    ovvero    per    accertare,    su     richiesta
          dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione  del
          giudice   delegato,   la    disponibilita'    degli    enti
          territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui
          all'art. 48, comma 3, lettera c), a prendere  in  carico  i
          beni  immobili,  che  non  facciano  parte   di   compendio
          aziendale, sin dalla fase del sequestro; 
                c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti
          la destinazione e l'utilizzazione dei  beni  sequestrati  o
          confiscati  nonche'  su  ogni  altra  questione  che  venga
          sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo,  dal  Direttore
          dell'Agenzia o dall'autorita' giudiziaria. 
              6. Il Collegio dei revisori svolge  i  compiti  di  cui
          all'art. 20 del decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.
          123.». 
              «Art. 113-bis  (Disposizioni  in  materia  di  organico
          dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica  dell'Agenzia  e'
          determinata in duecento unita' complessive,  ripartite  tra
          le  diverse  qualifiche,   dirigenziali   e   no,   secondo
          contingenti da definire  con  il  regolamento  adottato  ai
          sensi dell'art. 113, comma 1. 
              2.  Alla  copertura  dell'incremento  della   dotazione
          organica di centosettanta unita', di cui  al  comma  1,  si
          provvede, nel limite di cento unita' mediante le  procedure
          di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive   modificazioni.   Il
          passaggio  del  personale  all'Agenzia  a   seguito   della
          procedura di mobilita' determina la soppressione del  posto
          in  organico  nell'amministrazione  di  provenienza  e   il
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie  al  bilancio  dell'Agenzia  e  avviene   senza
          maggiori oneri a carico del bilancio medesimo. 
              2-bis. Per la copertura delle ulteriori settanta unita'
          di incremento della  dotazione  organica,  il  reclutamento
          avviene  mediante   procedure   selettive   pubbliche,   in
          conformita' alla legislazione vigente in materia di accesso
          agli  impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni.   Per
          l'espletamento delle  suddette  procedure  concorsuali,  il
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie  del  Ministero  dell'interno   collabora   con
          l'Agenzia. Gli oneri per  lo  svolgimento  delle  procedure
          concorsuali sono a carico dell'Agenzia. 
              3. Fino al completamento  delle  procedure  di  cui  al
          comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua
          a prestare servizio in posizione  di  comando,  distacco  o
          fuori ruolo senza necessita' di ulteriori provvedimenti  da
          parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di
          professionalita'  specifiche  ed  adeguate,  il   personale
          proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni,  nonche'  dagli  enti  pubblici
          economici, in servizio, alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, presso l'Agenzia in  posizione
          di comando, distacco o fuori ruolo e' inquadrato nei  ruoli
          dell'Agenzia, previa istanza  da  presentare  nei  sessanta
          giorni successivi secondo le  modalita'  stabilite  con  il
          regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene
          conto  prioritariamente  delle   istanze   presentate   dal
          personale, in servizio alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai
          sensi dell'art. 13, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  2011,
          n. 235, e dell'art. 1, comma 191, della legge  24  dicembre
          2012,  n.  228.  Il  passaggio  del  personale  all'Agenzia
          determina   la   soppressione   del   posto   in   organico
          nell'amministrazione  di  appartenenza,   con   conseguente
          trasferimento  delle  relative   risorse   finanziarie   al
          bilancio dell'Agenzia medesima. 
              4.  I  nominativi  del  personale  di  cui   ai   commi
          precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in  base  ai
          criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
              4-bis.  Nell'ambito  della  contrattazione   collettiva
          2019/2021 viene individuata l'indennita' di amministrazione
          spettante  agli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Agenzia,  in
          misura  pari  a  quella  corrisposta  al  personale   della
          corrispondente area del Ministero della giustizia. 
              4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1,  l'Agenzia
          e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a
          100 unita' di personale non dirigenziale appartenente  alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad  enti
          pubblici economici. Nei  limiti  complessivi  della  stessa
          quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di  comando  di
          personale delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare con qualifica non dirigenziale fino a  un  massimo
          di 20 unita'. Il predetto personale e' posto  in  posizione
          di comando, distacco o fuori ruolo  anche  in  deroga  alla
          vigente  normativa  generale  in   materia   di   mobilita'
          temporanea e nel rispetto di quanto previsto dall'art.  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  conservando
          lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico  fisso,
          continuativo ed accessorio,  secondo  quanto  previsto  dai
          rispettivi    ordinamenti,    con    oneri     a     carico
          dell'amministrazione di appartenenza e successivo  rimborso
          da parte dell'Agenzia all'amministrazione  di  appartenenza
          dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. 
              5.  Il  Direttore  dell'Agenzia,  previa  delibera  del
          Consiglio  direttivo,  puo'  stipulare,  nei  limiti  delle
          disponibilita'  finanziarie  esistenti   e   nel   rispetto
          dell'art. 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo
          determinato per il conferimento di incarichi di particolare
          specializzazione  in  materia  di  gestioni   aziendali   e
          patrimoniali.».