(( Art. 37-bis 
 
        Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia 
 
  1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sulla base di apposite convenzioni, anche  onerose,  l'Agenzia,
per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita'  istituzionali,
puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio  bilancio,
la  collaborazione  di  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ivi
comprese societa' e associazioni in house ad  esse  riconducibili  di
cui puo' avvalersi con le medesime  modalita'  delle  amministrazioni
stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  113  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art.    113    (Organizzazione     e     funzionamento
          dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con i Ministri  della  giustizia,
          dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la
          pubblica  amministrazione,  sono  disciplinati,  entro   il
          limite di spesa di cui all'art. 118: 
                a) l'organizzazione  e  la  dotazione  delle  risorse
          umane e  strumentali  per  il  funzionamento  dell'Agenzia,
          selezionando personale con specifica competenza in  materia
          di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e
          ai finanziamenti europei; 
                b)      la      contabilita'      finanziaria      ed
          economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia,
          assicurandone la separazione finanziaria e contabile  dalle
          attivita'  di   amministrazione   e   custodia   dei   beni
          sequestrati e confiscati; 
                c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei
          compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le  modalita'  delle
          comunicazioni,  da  effettuarsi  per  via  telematica,  tra
          l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria. 
              2. Ai fini dell'amministrazione e  della  custodia  dei
          beni confiscati di cui all'art. 110, comma 2, lettere d) ed
          e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del  demanio  sono
          disciplinati mediante apposita convenzione, anche  onerosa,
          avente  ad  oggetto,  in  particolare,  la   stima   e   la
          manutenzione dei beni custoditi nonche'  l'avvalimento  del
          personale dell'Agenzia del demanio. 
              3. Sulla base di apposite convenzioni,  anche  onerose,
          l'Agenzia, per l'assolvimento  dei  suoi  compiti  e  delle
          attivita' istituzionali, puo' richiedere, nei limiti  degli
          stanziamenti del proprio  bilancio,  la  collaborazione  di
          amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese societa'
          e associazioni in house ad esse riconducibili di  cui  puo'
          avvalersi con le medesime modalita'  delle  amministrazioni
          stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici. 
              4.  Per  le  esigenze  connesse  alla  vendita  e  alla
          liquidazione   delle   aziende   e   degli    altri    beni
          definitivamente confiscati, l'Agenzia puo'  conferire,  nei
          limiti  delle  disponibilita'  finanziarie   di   bilancio,
          apposito incarico, anche a titolo  oneroso,  a  societa'  a
          totale o  prevalente  capitale  pubblico.  I  rapporti  tra
          l'Agenzia e la societa'  incaricata  sono  disciplinati  da
          un'apposita  convenzione  che  definisce  le  modalita'  di
          svolgimento dell'attivita' affidata e ogni aspetto relativo
          alla rendicontazione e al controllo. 
              5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata  alla
          legge   29   ottobre   1984,   n.   720,    e    successive
          modificazioni.».