(( Art. 37-bis Disposizioni in materia di funzionamento dell'Agenzia 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita' istituzionali, puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese societa' e associazioni in house ad esse riconducibili di cui puo' avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 113 (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia). - 1. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei; b) la contabilita' finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attivita' di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati; c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria. 2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'art. 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione, anche onerosa, avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi nonche' l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. 3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attivita' istituzionali, puo' richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese societa' e associazioni in house ad esse riconducibili di cui puo' avvalersi con le medesime modalita' delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici. 4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia puo' conferire, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a societa' a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la societa' incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalita' di svolgimento dell'attivita' affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo. 5. L'Agenzia e' inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.».