Art. 38 
 
Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e
                       disposizioni abrogative 
 
  1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di assicurare la piena  ed  efficace  realizzazione
dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui  all'articolo
6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244,  non  trovano  applicazione  nei  confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  fino  al
terzo  esercizio   finanziario   successivo   all'adeguamento   della
dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni,  con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono  stabiliti  i  criteri
specifici per l'applicazione delle norme derogate  sulla  base  delle
spese sostenute nel triennio.». 
  2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di  66.194
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7  e  8
dell'articolo 52 sono abrogati. 
  4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  52  e  118  del
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Diritti dei terzi).  -  1.  La  confisca  non
          pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano  da
          atti aventi data certa anteriore al  sequestro,  nonche'  i
          diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore  al
          sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
                a) che il proposto non disponga  di  altri  beni  sui
          quali  esercitare  la  garanzia  patrimoniale   idonea   al
          soddisfacimento  del  credito,  salvo  che  per  i  crediti
          assistiti  da  cause  legittime  di  prelazione   su   beni
          sequestrati; 
                b) che il credito non sia  strumentale  all'attivita'
          illecita o a quella che  ne  costituisce  il  frutto  o  il
          reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e
          l'inconsapevole affidamento; 
                c)  nel  caso  di  promessa   di   pagamento   o   di
          ricognizione  di  debito,  che  sia  provato  il   rapporto
          fondamentale; 
                d) nel caso di titoli di credito,  che  il  portatore
          provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
          possesso. 
              2. I crediti di cui al comma 1 devono essere  accertati
          secondo le disposizioni contenute negli articoli 57,  58  e
          59 e concorrono al  riparto  sul  valore  dei  beni  o  dei
          compendi aziendali ai quali si  riferiscono  in  base  alle
          risultanze della contabilita' separata di cui all'art.  37,
          comma 5. 
              2-bis.  Gli  interessi  convenzionali,  moratori  e   a
          qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1
          sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima
          comunque non superiore  al  tasso  calcolato  e  pubblicato
          dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto  dai
          buoni   del   tesoro   poliennali   quotati   sul   mercato
          obbligazionario telematico (RENDISTATO). 
              3. Nella valutazione della  buona  fede,  il  tribunale
          tiene conto delle  condizioni  delle  parti,  dei  rapporti
          personali e patrimoniali  tra  le  stesse  e  del  tipo  di
          attivita' svolta dal creditore, anche  con  riferimento  al
          ramo di attivita', alla sussistenza di particolari obblighi
          di diligenza nella fase precontrattuale nonche', in caso di
          enti, alle dimensioni degli stessi. 
              3-bis.  Il  decreto  con  cui   sia   stata   rigettata
          definitivamente  la  domanda  di  ammissione  del  credito,
          presentata ai sensi dell'art. 58, comma 2, in  ragione  del
          mancato riconoscimento della buona fede  nella  concessione
          del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza
          della Banca d'Italia, e' comunicato a quest'ultima ai sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231, e successive modificazioni. 
              4. La confisca  definitiva  di  un  bene  determina  lo
          scioglimento dei contratti aventi  ad  oggetto  un  diritto
          personale di godimento o  un  diritto  reale  di  garanzia,
          nonche' l'estinzione dei diritti  reali  di  godimento  sui
          beni stessi. 
              5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in
          prededuzione un equo  indennizzo  commisurato  alla  durata
          residua del contratto o alla durata del diritto  reale.  Se
          il diritto reale si estingue con la morte del titolare,  la
          durata residua del diritto e' calcolata alla stregua  della
          durata media della vita determinata sulla base di parametri
          statistici. Le modalita' di  calcolo  dell'indennizzo  sono
          stabilite   con   decreto   da   emanarsi   dal    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della
          giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              6. Se sono confiscati  beni  di  cui  viene  dichiarata
          l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
          proposto sono preferiti ai creditori chirografari in  buona
          fede dell'intestatario fittizio,  se  il  loro  credito  e'
          anteriore all'atto di intestazione fittizia. 
              7. - 8. (abrogati). 
              9. Per i beni appartenenti  al  demanio  culturale,  ai
          sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non puo' essere disposta
          senza previa autorizzazione del Ministero per i beni  e  le
          attivita' culturali.». 
              «Art.  118  (Disposizioni  finanziarie).  -   1.   Alla
          copertura degli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dal
          funzionamento dell'Agenzia, ivi  compresi  quelli  relativi
          alle spese di personale di cui all'art. 117, commi 2  e  4,
          pari a 3,4 milioni di euro per  l'anno  2010,  pari  a  4,2
          milioni di euro per gli anni 2011 e 2012  e  pari  a  5,472
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2013,  si  provvede,
          quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e  4  milioni
          di euro, a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2010,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento  relativo   al   Ministero   dell'interno,
          nonche' quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e  200  mila
          euro a decorrere dall'anno  2011,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata  dalla
          Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche'  per
          ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa  recata  dall'art.  3,  comma  151,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350. 
              2.   Agli    oneri    derivanti    dal    potenziamento
          dell'attivita' istituzionale e dallo sviluppo organizzativo
          delle strutture ai sensi dell'art. 117, comma 3, pari  a  2
          milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di  euro  per
          l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,  comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          relativa al Fondo per interventi  strutturali  di  politica
          economica. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              3. All'attuazione delle disposizioni  del  titolo  III,
          capo V, si provvede nei limiti delle risorse gia' destinate
          allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione
          del Ministero dell'interno. 
              3-bis. Al fine  di  assicurare  la  piena  ed  efficace
          realizzazione   dei   compiti   affidati   all'Agenzia   le
          disposizioni di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12  e  13  e
          14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  di
          cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, nonche' di cui all'art. 2,  commi  da  618  a
          623, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  non  trovano
          applicazione  nei  confronti  dell'Agenzia  nazionale   per
          l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  e
          confiscati alla  criminalita'  organizzata  fino  al  terzo
          esercizio  finanziario  successivo  all'adeguamento   della
          dotazione organica di cui all'art. 113-bis, comma  1.  Allo
          scadere della deroga di cui al  presente  comma,  entro  90
          giorni, con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta
          dell'Agenzia vengono  stabiliti  i  criteri  specifici  per
          l'applicazione delle norme derogate sulla base delle  spese
          sostenute nel triennio.». 
              - L'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          2017, n. 302, supplemento ordinario,  come  abrogato  dalla
          presente legge, recava: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              [291.  Fino  all'adeguamento  alla  dotazione  organica
          prevista dall'art. 113, comma 1,  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  l'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata  e'
          autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore  a  100
          unita' di  personale  non  dirigenziale  appartenente  alle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad  enti
          pubblici economici. Nei  limiti  complessivi  della  stessa
          quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di  comando  di
          personale delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare con qualifica non dirigenziale fino a  un  massimo
          di 20 unita'. Il predetto personale e' posto  in  posizione
          di comando o di  distacco  anche  in  deroga  alla  vigente
          normativa generale in materia di mobilita' e  nel  rispetto
          di quanto previsto dall'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, conservando lo stato  giuridico  e  il
          trattamento economico  fisso,  continuativo  e  accessorio,
          secondo quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con
          oneri  a  carico  dell'amministrazione  di  appartenenza  e
          successivo     rimborso     da      parte      dell'Agenzia
          all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi
          al trattamento accessorio.]. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza, si riporta  il  testo  dell'art.  6,
          commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita'  economica)
          - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  maggio  2010,  n.
          125, supplemento ordinario: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - (Omissis). 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di
          rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per  cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  le  medesime
          finalita'. Al fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
          lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
          Amministrazioni,   a   decorrere   dal   1°   luglio   2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          sponsorizzazioni. 
              (Omissis). 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          missioni, anche all'estero, con esclusione  delle  missioni
          internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
          delle  forze  di  polizia  e  dei  vigili  del  fuoco,  del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
          quella  effettuata  dagli  enti  di  ricerca  con   risorse
          derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di
          soggetti  privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti
          pubblici destinati ad attivita'  di  ricerca.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le
          diarie per le missioni all'estero di cui  all'art.  28  del
          decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
          agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'  dovute;  la  predetta
          disposizione non si applica alle missioni internazionali di
          pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
          dalle Forze armate e dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco. Con decreto del Ministero  degli  affari  esteri  di
          concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sono determinate  le  misure  e  i  limiti  concernenti  il
          rimborso delle spese di vitto e alloggio per  il  personale
          inviato all'estero. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.
          417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
          al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165  del
          2001  e  cessano  di  avere  effetto   eventuali   analoghe
          disposizioni contenute nei contratti collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  per
          attivita' esclusivamente  di  formazione  deve  essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi  di  formazione,  nonche'  dalle
          universita'. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza, si riporta  il  testo  dell'art.  5,
          comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario: 
              «Art.   5   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - (Omissis). 
              2. A decorrere dal 1° maggio 2014,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non  possono
          effettuare spese di ammontare superiore  al  30  per  cento
          della spesa sostenuta nell'anno  2011  per  l'acquisto,  la
          manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi.  Tale  limite  puo'
          essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente  per
          effetto di  contratti  pluriennali  gia'  in  essere.  Tale
          limite  non  si   applica   alle   autovetture   utilizzate
          dall'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali, dal  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del   fuoco   o   per   i   servizi
          istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
          garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per  i
          servizi istituzionali  svolti  nell'area  tecnico-operativa
          della difesa e per i  servizi  di  vigilanza  e  intervento
          sulla rete stradale gestita da ANAS  S.p.a.  e  sulla  rete
          delle strade provinciali e comunali, nonche' per i  servizi
          istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
          uffici  consolari  svolti  all'estero.   I   contratti   di
          locazione o noleggio in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto possono  essere  ceduti,  anche
          senza l'assenso  del  contraente  privato,  alle  Forze  di
          polizia,  con  il  trasferimento  delle  relative   risorse
          finanziarie sino alla scadenza del contratto. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza, si riporta  il  testo  dell'art.  2,
          commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria   2008),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, supplemento ordinario: 
              «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
          Relazioni  finanziarie  con  le   autonomie   territoriali;
          L'Italia in Europa e nel  mondo;  Difesa  e  sicurezza  del
          territorio;  Giustizia;  Ordine   pubblico   e   sicurezza;
          Soccorso civile; Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
          pesca; Energia e diversificazione delle fonti  energetiche;
          Competitivita'  e  sviluppo  delle  imprese;  Diritto  alla
          mobilita';   Infrastrutture    pubbliche    e    logistica;
          Comunicazioni;      Commercio       internazionale       ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 
              618.  Le  spese  annue  di  manutenzione  ordinaria   e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato  non
          possono superare, per l'anno 2008, la misura  dell'1,5  per
          cento e, a decorrere dal 2009, la misura del  3  per  cento
          del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di  spesa
          e' ridotto all'1  per  cento  nel  caso  di  esecuzione  di
          interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
          in locazione  passiva,  e'  ammessa  la  sola  manutenzione
          ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del  valore
          dell'immobile  utilizzato.  Dall'attuazione  del   presente
          comma devono conseguire economie di spesa,  in  termini  di
          indebitamento netto, non inferiori a euro 650  milioni  per
          l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e  475  milioni  a
          decorrere dall'anno 2010. 
              619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
          di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente
          con  imputazione  a  specifico  capitolo,  anche  di  nuova
          istituzione, appositamente denominato,  rispettivamente  di
          parte  corrente  e  di  conto  capitale,   iscritto   nella
          pertinente    unita'    previsionale    di    base    della
          amministrazione in cui confluiscono tutti gli  stanziamenti
          destinati alle predette finalita'. Il  Ministro  competente
          e' autorizzato, a tal fine,  ad  effettuare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              620. L'Agenzia del demanio entro il  mese  di  febbraio
          2008 provvede a determinare il valore degli immobili a  cui
          devono  fare  riferimento  le   amministrazioni   ai   fini
          dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche
          mediante  inserimento  in  apposita  pagina  del  sito  web
          dell'Agenzia stessa. 
              621. Il Ministro competente puo' richiedere una  deroga
          ai limiti di cui al comma 618 al Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  in  caso  di  sopravvenute  ed  eccezionali
          esigenze. 
              622. I commi  da  618  a  621  non  si  applicano  agli
          immobili trasferiti  ai  fondi  immobiliari  costituiti  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.
          351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 410. 
              623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti  ed  organismi
          pubblici inseriti nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione individuati  dall'ISTAT  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
          con esclusione degli enti territoriali  e  locali  e  degli
          enti  da  essi  vigilati,  delle   aziende   sanitarie   ed
          ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico, si adeguano ai principi  di  cui  ai
          commi  da  615  a  626,  riducendo  le  proprie  spese   di
          manutenzione ordinaria e  straordinaria  in  modo  tale  da
          rispettare i  limiti  previsti  ai  commi  da  615  a  626.
          L'eventuale differenza tra l'importo delle  predette  spese
          relative   all'anno   2007   e   l'importo   delle   stesse
          rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri  di  cui
          ai commi da 615 a 626, e' versata  annualmente  all'entrata
          del bilancio dello Stato entro il  30  giugno.  Gli  organi
          interni   di   revisione   e    di    controllo    vigilano
          sull'applicazione del presente comma. 
              (Omissis).».