(( Art. 38-bis 
 
Disposizioni a sostegno delle vittime delle attivita' di estorsione e
                             dell'usura 
 
  1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Non possono  far  parte  dell'elenco  di  cui  al  comma  2
associazioni ed  organizzazioni  che,  al  momento  dell'accettazione
della  domanda  di  iscrizione,  non   siano   in   regola   con   la
documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I  al  IV,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; 
    b) all'articolo 13, comma 3, le parole «centoventi  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    c) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora dalla disponibilita' dell'intera somma  dipenda  la
possibilita'  di  riattivare  in   maniera   efficiente   l'attivita'
imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre
misure cautelari,  da  parte  del  giudice  nel  corso  del  giudizio
relativo all'evento delittuoso posto  a  base  dell'istanza,  possono
essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell'elargizione,
sino a concorrenza dell'intero ammontare»; 
    d) all'articolo 19, al comma 1, lettera  d),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: 
  «I membri  di  cui  alla  presente  lettera  devono  astenersi  dal
prendere  parte  all'attivita'  del   Comitato,   incluse   eventuali
votazioni,  quando  sono  chiamati  ad  esprimersi   su   richiedenti
l'accesso al fondo di cui all'articolo 18 i quali siano, ovvero siano
stati nei dieci  anni  precedenti,  membri  delle  loro  associazioni
ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio  dalle  medesime
associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto
dal precedente periodo e' da considerarsi nulla»; 
    e) all'articolo 19, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In un'apposita sezione  del  sito  internet  del  Ministero
dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina  dei  componenti  di
cui al comma 1, lettera d).»; 
  f) all'articolo 20, al comma 1, le parole  «trecento  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «due anni a decorrere dal provvedimento di
sospensione.  Non  sono  dovuti  interessi  di  mora  nel   frattempo
eventualmente maturati». 
  2. All'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n.  108,  la
parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 13, 14, 19  e  20,
          comma  1,  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 13 (Modalita' e termini per  la  domanda).  -  1.
          L'elargizione e' concessa a domanda. 
              2. La domanda puo' essere  presentata  dall'interessato
          ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio  nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni  nazionali  di  categoria  rappresentate   nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  (CNEL).  La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di cui all'art. 8, comma 1,  ovvero,  per  il  tramite  del
          legale rappresentante e con il  consenso  dell'interessato,
          da associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in  apposito
          elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti danneggiati da attivita'  estorsive.  Con  decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          determinati le condizioni ed i requisiti  per  l'iscrizione
          nell'elenco  e  sono  disciplinate  le  modalita'  per   la
          relativa tenuta. 
              2-bis. Non possono far  parte  dell'elenco  di  cui  al
          comma 2 associazioni  ed  organizzazioni  che,  al  momento
          dell'accettazione della domanda di iscrizione, non siano in
          regola con la documentazione antimafia di cui al libro  II,
          capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
          n. 159. 
              3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e  5,  la  domanda
          deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il
          termine di ventiquattro  mesi  dalla  data  della  denuncia
          ovvero dalla data in cui l'interessato  ha  conoscenza  che
          dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a  far
          ritenere che l'evento lesivo consegue  a  delitto  commesso
          per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 
              4.  Per  i  danni  conseguenti  a  intimidazione  anche
          ambientale, la domanda deve essere presentata,  a  pena  di
          decadenza, entro il termine di un anno dalla  data  in  cui
          hanno avuto inizio le richieste  estorsive  o  nella  quale
          l'interessato e' stato per la  prima  volta  oggetto  della
          violenza o minaccia. 
              5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
          caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo  di
          atti di ritorsione, il pubblico ministero  abbia  disposto,
          con decreto motivato, le necessarie cautele per  assicurare
          la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
          essere  vittima  dell'evento  lesivo  o   delle   richieste
          estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere  dalla
          data in cui il decreto adottato dal pubblico  ministero  e'
          revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
          pubblico  ministero  decreto  motivato  per  le   finalita'
          suindicate e' omessa  la  menzione  delle  generalita'  del
          denunciante nella documentazione da acquisire ai  fascicoli
          formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416,  comma
          2, del codice di procedura penale,  fino  al  provvedimento
          che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.». 
              «Art.  14  (Concessione  dell'elargizione).  -  1.   La
          concessione dell'elargizione e' disposta  con  decreto  del
          Commissario   per   il   coordinamento   delle   iniziative
          antiracket e antiusura, su deliberazione  del  Comitato  di
          cui all'art. 19. La deliberazione  deve  dare  conto  della
          natura del fatto che ha cagionato  il  danno  patrimoniale,
          del  rapporto  di  causalita',  dei   singoli   presupposti
          positivi  e  negativi  stabiliti  dalla  presente  legge  e
          dell'ammontare  del  danno  patrimoniale,  dettagliatamente
          documentato, salvo quanto previsto dall'art. 10,  comma  2.
          Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  degli
          articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si
          applica altresi' l'art. 10-sexies  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni. 
              1-bis. Qualora dalla disponibilita'  dell'intera  somma
          dipenda la possibilita' di riattivare in maniera efficiente
          l'attivita'   imprenditoriale,   previa   concessione    di
          provvisionale, ovvero di altre misure cautelari,  da  parte
          del giudice nel  corso  del  giudizio  relativo  all'evento
          delittuoso  posto  a  base  dell'istanza,  possono   essere
          erogate   somme   di   denaro   a   titolo   di    anticipo
          dell'elargizione, sino a concorrenza dell'intero ammontare. 
              2.   Entro   sessanta   giorni   dalla    data    della
          deliberazione, il Ministro  dell'interno  puo'  promuovere,
          con richiesta  motivata,  il  riesame  della  deliberazione
          stessa da parte del Comitato.». 
              «Art. 19  (Comitato  di  solidarieta'  per  le  vittime
          dell'estorsione e dell'usura). -  1.  Presso  il  Ministero
          dell'interno e' istituito il Comitato di  solidarieta'  per
          le vittime dell'estorsione e  dell'usura.  Il  Comitato  e'
          presieduto  dal  Commissario  per  il  coordinamento  delle
          iniziative antiracket e antiusura, nominato  dal  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,  anche
          al di fuori del personale della  pubblica  amministrazione,
          tra persone  di  comprovata  esperienza  nell'attivita'  di
          contrasto al fenomeno delle estorsioni e  dell'usura  e  di
          solidarieta' nei confronti delle vittime.  Il  Comitato  e'
          composto: 
                a) da un rappresentante del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato; 
                b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica; 
                b-bis)  da  un  rappresentante  del  Ministero  della
          giustizia; 
                c) da tre membri designati dal CNEL  ogni  due  anni,
          assicurando la  rotazione  tra  le  diverse  categorie,  su
          indicazione delle associazioni nazionali  di  categoria  in
          esso rappresentate; 
                d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni
          iscritte nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2. I  membri
          sono nominati  ogni  due  anni  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno  su  designazione  degli  organismi  nazionali
          associativi  maggiormente  rappresentativi.   Il   Ministro
          dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del
          Governo per il coordinamento delle  iniziative  anti-racket
          ed antiusura, determina con proprio decreto i  criteri  per
          l'individuazione  della  maggiore   rappresentativita'.   I
          membri di cui alla presente  lettera  devono  astenersi  da
          prendere  parte   all'attivita'   del   Comitato,   incluse
          eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi  su
          richiedenti l'accesso al fondo di cui all'art. 18  i  quali
          siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri
          delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in
          sede  di  giudizio  dalle   medesime   associazioni.   Ogni
          decisione assunta in  violazione  di  quanto  previsto  dal
          precedente periodo e' da considerarsi nulla; 
                e)  da  un  rappresentante  della  Concessionaria  di
          servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP),  senza  diritto
          di voto. 
              1-bis. In un'apposita sezione  del  sito  internet  del
          Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di  nomina
          dei componenti di cui al comma 1, lettera d). 
              2. Il Commissario ed  i  rappresentanti  dei  Ministeri
          restano in carica per quattro  anni  e  l'incarico  non  e'
          rinnovabile per piu' di una volta. 
              3. Al Comitato di  cui  al  comma  1  sono  devoluti  i
          compiti attribuiti al Comitato istituito  dall'art.  5  del
          decreto-legge 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18  febbraio  1992,  n.  172,  e
          successive modificazioni. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di
          solidarieta' per  le  vittime  delle  richieste  estorsive,
          istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di
          solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'art.
          14,  comma  1,  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e'
          attribuita alla CONSAP,  che  vi  provvede  per  conto  del
          Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. 
              5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi  di  cui
          al comma 4 e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa
          i soggetti interessati e le procedure di  elargizione.  Gli
          organi preposti  alla  gestione  dei  Fondi  sono  altresi'
          tenuti  ad  assicurare,  mediante  intese  con  gli  ordini
          professionali e  le  associazioni  nazionali  di  categoria
          rappresentate nel CNEL, nonche' con le associazioni  o  con
          le organizzazioni indicate nell'art.  13,  comma  2,  anche
          presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza  dei
          soggetti interessati e delle procedure di elargizione. 
              6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'art.
          14 della legge 7  marzo  1996,  n.  108,  e'  disposta  con
          decreto  del  Commissario  per   il   coordinamento   delle
          iniziative antiracket  e  antiusura  su  deliberazione  del
          Comitato di cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Si
          applica la disposizione di cui  al  comma  2  dell'art.  14
          della suddetta legge n. 108 del 1996.». 
              «Art. 20 (Sospensione di termini). - 1.  A  favore  dei
          soggetti che abbiano richiesto  o  nel  cui  interesse  sia
          stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5,
          6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla
          data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e
          per il pagamento dei ratei dei mutui bancari  e  ipotecari,
          nonche' di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono
          prorogati dalle rispettive scadenze per la  durata  di  due
          anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono
          dovuti  interessi  di  mora  nel  frattempo   eventualmente
          maturati. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14,  comma  5,  della
          legge 7 marzo 1996, n.  108  (Disposizioni  in  materia  di
          usura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9  marzo  1996,
          n.  58,  supplemento  ordinario,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 14. - (Omissis). 
              5. La domanda di  concessione  del  mutuo  deve  essere
          presentata al Fondo entro il termine di  ventiquattro  mesi
          dalla data di presentazione della denuncia per  il  delitto
          di usura ovvero dalla data in  cui  la  persona  offesa  ha
          notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.
          Essa deve essere corredata da un piano  di  investimento  e
          utilizzo delle somme richieste che risponda alla  finalita'
          di reinserimento della vittima del delitto di  usura  nella
          economia legale. In nessun caso le somme erogate  a  titolo
          di mutuo o di anticipazione possono essere  utilizzate  per
          pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del  capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 
              (Omissis).».