Art. 47 
 
              Modalita' di trattamento e flussi di dati 
                   da parte delle Forze di polizia 
 
  1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza o le Forze di
polizia possono acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da  altri
soggetti,  l'acquisizione  puo'  essere  effettuata  anche  per   via
telematica. A tal  fine  gli  organi  o  uffici  interessati  possono
avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte
dei  medesimi  organi  o  uffici,  mediante  reti  di   comunicazione
elettronica, di pubblici registri,  elenchi,  schedari  e  banche  di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e  dei  principi  di
cui agli articoli da 3 a 8. Le  convenzioni-tipo  sono  adottate  dal
Ministero  dell'interno,  su   conforme   parere   del   Garante,   e
stabiliscono le modalita' dei collegamenti e degli accessi  anche  al
fine di assicurare l'accesso selettivo  ai  soli  dati  necessari  al
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  sono  conservati  separatamente  da  quelli
registrati per finalita' amministrative che non  richiedono  il  loro
utilizzo. 
  3. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  da  2  a  7,  il
Centro elaborazione dati del Dipartimento  della  pubblica  sicurezza
assicura   l'aggiornamento   periodico,   la   proporzionalita',   la
pertinenza e la non  eccedenza  dei  dati  personali  trattati  anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313,
o di altre banche di dati delle Forze di polizia, necessarie  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1. 
  4.  Gli  organi,   uffici   e   comandi   di   polizia   verificano
periodicamente i  requisiti  di  cui  agli  articoli  da  2  a  7  in
riferimento ai dati  trattati  anche  senza  l'ausilio  di  strumenti
elettronici, e provvedono al  loro  aggiornamento  anche  sulla  base
delle procedure adottate dal Centro elaborazione dati  ai  sensi  del
comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono. 
 
          Note all'art. 47: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre
          2002, n.  313,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo
          A)», e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13  febbraio
          2003, n. 36, S.O.