Art. 48 
 
                       Tutela dell'interessato 
 
  1. Restano ferme le disposizioni di cui dall'articolo 10, commi  3,
4  e  5,  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,   e   successive
modificazioni, concernenti i controlli sul Centro  elaborazione  dati
del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4  e  5,  della
legge n. 121 del 1981,  si  applicano,  oltre  ai  dati  destinati  a
confluire nel Centro elaborazione dati di cui al  comma  1,  ai  dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi,  uffici  o
comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della  predetta
legge n. 121 del 1981. 
 
          Note all'art. 48: 
              Il testo dell'art. 10 della legge 1°  aprile  1981,  n.
          121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
          aprile 1981, n. 100, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 10 (Controlli). -  1.  Il  controllo  sul  Centro
          elaborazione  dati  e'  esercitato  dal  Garante   per   la
          protezione dei dati  personali,  nei  modi  previsti  dalla
          legge e dai regolamenti. 
              2. I dati e le informazioni  conservati  negli  archivi
          del  Centro  possono  essere  utilizzati  in   procedimenti
          giudiziari    o    amministrativi    soltanto    attraverso
          l'acquisizione delle fonti originarie  indicate  nel  primo
          comma  dell'art.  7,  fermo   restando   quanto   stabilito
          dall'art. 240 del codice di procedura  penale.  Quando  nel
          corso di un procedimento giurisdizionale  o  amministrativo
          viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza  dei  dati  e
          delle   informazioni,   o   l'illegittimita'    del    loro
          trattamento,  l'autorita'  precedente  ne  da'  notizia  al
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              3. La persona alla quale si  riferiscono  i  dati  puo'
          chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
          dell'art. 5 la conferma dell'esistenza  di  dati  personali
          che  lo  riguardano,  la  loro   comunicazione   in   forma
          intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione
          di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la  loro
          cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
              4.  Esperiti  i   necessari   accertamenti,   l'ufficio
          comunica al richiedente,  non  oltre  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  le  determinazioni  adottate.  L'ufficio   puo'
          omettere  di  provvedere  sulla  richiesta  se  cio'   puo'
          pregiudicare azioni od operazioni a  tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita', dandone informazione al Garante per  la
          protezione dei dati personali. 
              5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza  di  dati
          personali che lo riguardano, trattati anche  in  forma  non
          automatizzata in violazione di disposizioni di legge  o  di
          regolamento, puo'  chiedere  al  tribunale  del  luogo  ove
          risiede  il  titolare  del  trattamento  di  compiere   gli
          accertamenti  necessari  e  di   ordinare   la   rettifica,
          l'integrazione, la cancellazione  o  la  trasformazione  in
          forma anonima dei dati medesimi.».