Art. 36 
 
Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni
                             confiscati 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, al comma 2,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «comunque  non
superiore a tre,» sono inserite le seguenti:  «con  esclusione  degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore,». 
  2. All'articolo 38 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
  1) al secondo periodo, dopo la parola «coadiutore,»  sono  inserite
le seguenti: «che puo' essere»; 
  2) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  sia
diverso  dall'amministratore  giudiziario,  il  coadiutore   nominato
dall'Agenzia deve essere scelto tra  gli  iscritti,  rispettivamente,
agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis.»; 
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «All'attuazione  del
presente comma, si  provvede  con  le  risorse  umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  3. All'articolo 48 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
  1)  alla  lettera  b)  le  parole  «Presidente  del  Consiglio  dei
ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'interno»; 
  2) alla  lettera  c)  le  parole  «al  patrimonio  del  comune  ove
l'immobile e' sito, ovvero al  patrimonio  della  provincia  o  della
regione» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio indisponibile
del comune ove l'immobile e' sito, ovvero al patrimonio indisponibile
della provincia, della citta' metropolitana o della regione»; 
  3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d)  trasferiti  prioritariamente   al   patrimonio   indisponibile
dell'ente  locale  o  della  regione  ove  l'immobile  e'  sito,   se
confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, qualora richiesti per le finalita' di  cui  all'articolo  129
dello stesso decreto del Presidente della  Repubblica.  Se  entro  un
anno  l'ente  territoriale  destinatario  non  ha   provveduto   alla
destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del  trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.»; 
  b) al comma 4  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole  «,
nonche',  per  una  quota  non  superiore  al  30  per   cento,   per
incrementare i fondi per la  contrattazione  integrativa  anche  allo
scopo di valorizzare  l'apporto  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale   al   potenziamento   dell'efficacia   ed    efficienza
dell'azione dell'Agenzia.  La  misura  della  quota  annua  destinata
all'incremento dei fondi  per  la  contrattazione  integrativa  viene
definita con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta  dell'Agenzia  e
l'incremento  non  puo'  essere  superiore  al  15  per  cento  della
componente variabile della retribuzione accessoria  in  godimento  da
parte del predetto personale»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Fermi restando i  vincoli  connessi  al  trasferimento  nel
patrimonio indisponibile dell'ente  destinatario,  nell'ambito  delle
finalita' istituzionali di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  rientra
l'impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per
incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione  a  soggetti
in particolare  condizione  di  disagio  economico  e  sociale  anche
qualora l'ente territoriale ne affidi la gestione all'ente pubblico a
cio' preposto.»; 
    d) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia  possibile  effettuare
la destinazione o il  trasferimento  per  le  finalita'  di  pubblico
interesse  ivi  contemplate,   sono   destinati   con   provvedimento
dell'Agenzia alla  vendita,  osservate,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni del codice di procedura civile.  Qualora  l'immobile  si
trovi nelle condizioni previste  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire in sanatoria, l'acquirente dovra'  presentare  la  relativa
domanda entro centoventi  giorni  dal  perfezionamento  dell'atto  di
vendita.  L'avviso  di  vendita  e'  pubblicato  nel  sito   internet
dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia  nel  sito
internet dell'Agenzia del demanio. La vendita e'  effettuata  per  un
corrispettivo  non  inferiore  a  quello  determinato   dalla   stima
formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora,  entro  novanta  giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di  vendita,  non  pervengano
proposte di acquisto per  il  corrispettivo  indicato  al  precedente
periodo, il prezzo minimo della vendita non  puo',  comunque,  essere
determinato in misura inferiore all'80 per  cento  del  valore  della
suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del  presente
articolo,  la  vendita  e'  effettuata  al  miglior  offerente,   con
esclusione  del  proposto  o  di  colui  che  risultava  proprietario
all'atto dell'adozione della  misura  penale  o  di  prevenzione,  se
diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o
sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del  codice  penale,
nonche' dei relativi coniugi o parti dell'unione  civile,  parenti  e
affini entro il terzo grado, nonche'  persone  con  essi  conviventi.
L'Agenzia acquisisce, con le modalita' di  cui  agli  articoli  90  e
seguenti, l'informazione antimafia, riferita  all'acquirente  e  agli
altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma,
affinche' i beni non siano acquistati, anche per interposta  persona,
da soggetti esclusi ai sensi del  periodo  che  precede,  o  comunque
riconducibili  alla  criminalita'  organizzata,  ovvero   utilizzando
proventi di natura illecita. Si applica, in  quanto  compatibile,  il
comma 15. I beni immobili acquistati  non  possono  essere  alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione  del
contratto  di  vendita  e  quelli   diversi   dai   fabbricati   sono
assoggettati  alla  stessa  disciplina  prevista  per  questi  ultimi
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  18  maggio  1978,  n.  191.  I  beni
immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo  le
procedure previste dalle norme di contabilita' dello Stato. 
  6. Possono esercitare la prelazione all'acquisto: 
  a) cooperative edilizie costituite da personale delle Forze  armate
o delle Forze di polizia; 
  b) gli enti pubblici aventi, tra le altre finalita'  istituzionali,
anche quella dell'investimento nel settore immobiliare; 
  c) le associazioni di categoria  che  assicurano,  nello  specifico
progetto,  maggiori  garanzie  e  utilita'   per   il   perseguimento
dell'interesse pubblico; 
  d) le fondazioni bancarie; 
  e) gli enti territoriali. 
  7. La prelazione deve essere esercitata, a pena di  decadenza,  nei
termini stabiliti dall'avviso pubblico  di  cui  al  comma  5,  salvo
recesso qualora la migliore offerta pervenuta  non  sia  ritenuta  di
interesse.»; 
    e) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
  «7-ter. Per la destinazione ai sensi del comma 3 dei beni indivisi,
oggetto di provvedimento di confisca,  l'Agenzia  o  il  partecipante
alla  comunione   promuove   incidente   di   esecuzione   ai   sensi
dell'articolo 666 del  codice  di  procedura  penale.  Il  tribunale,
disposti i  necessari  accertamenti  tecnici,  adotta  gli  opportuni
provvedimenti per ottenere la divisione del  bene.  Qualora  il  bene
risulti indivisibile, i partecipanti in buona fede  possono  chiedere
l'assegnazione   dell'immobile   oggetto   di    divisione,    previa
corresponsione del conguaglio dovuto in favore degli aventi  diritto,
in  conformita'  al  valore  determinato  dal  perito  nominato   dal
tribunale. Quando l'assegnazione e' richiesta  da  piu'  partecipanti
alla comunione, si fa luogo alla stessa in  favore  del  partecipante
titolare della quota maggiore o anche in favore di piu' partecipanti,
se  questi  la   chiedono   congiuntamente.   Se   non   e'   chiesta
l'assegnazione, si fa luogo  alla  vendita,  a  cura  dell'Agenzia  e
osservate, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  codice  di
procedura civile o, in alternativa,  all'acquisizione  del  bene  per
intero al patrimonio dello Stato per le destinazioni di cui al  comma
3, e  gli  altri  partecipanti  alla  comunione  hanno  diritto  alla
corresponsione di una somma equivalente  al  valore  determinato  dal
perito nominato dal tribunale, con salvezza dei diritti dei creditori
iscritti e dei cessionari.  In  caso  di  acquisizione  del  bene  al
patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme,
ponendole a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il partecipante
alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa  quota
viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai  sensi
del primo comma dell'articolo 45.»; 
    f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma  5,  al  netto
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
Fondo Unico  Giustizia  per  essere  riassegnate,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del  quaranta  per
cento al  Ministero  dell'interno,  per  la  tutela  della  sicurezza
pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura  del  quaranta  per
cento al Ministero della giustizia, per assicurare  il  funzionamento
ed il potenziamento degli uffici giudiziari  e  degli  altri  servizi
istituzionali, e, nella misura del venti per cento  all'Agenzia,  per
assicurare lo sviluppo  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  in
coerenza con gli obiettivi di stabilita' della finanza pubblica.»; 
    g) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente: 
  «12-ter. I beni mobili, anche iscritti in  pubblici  registri,  non
destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis,  possono  essere  destinati
alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per  un  periodo  non
inferiore a un anno, nel rispetto di quanto  previsto  dal  comma  5,
sesto periodo, ovvero distrutti.»; 
    h) dopo il comma 15-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «15-quater. I beni di cui  al  comma  5  che  rimangono  invenduti,
decorsi tre anni dall'avvio della relativa procedura, sono  mantenuti
al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia. La relativa
gestione e' affidata all'Agenzia del demanio.». 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.