Art. 37 
 
Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia 
 
  1. All'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e'  posta
sotto  la  vigilanza  del  Ministro  dell'interno,  ha   personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa
e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie
istituite con le modalita' di cui all'articolo 112, nei limiti  delle
risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio.». 
  2. All'articolo 112 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) provvede
all'istituzione, in relazione  a  particolari  esigenze,  fino  a  un
massimo di quattro sedi secondarie, in regioni ove sono  presenti  in
quantita'  significativa   beni   sequestrati   e   confiscati   alla
criminalita'  organizzata,  nei   limiti   delle   risorse   di   cui
all'articolo 110, comma 1;»; 
      2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  approva  il
bilancio preventivo e il conto consuntivo;»; 
    b) al comma 5, alla lettera a) la parola «, h)» e' soppressa. 
  3. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le  parole  «si  provvede»  sono
inserite le seguenti: «, nel limite di cento unita'»; 
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Per  la  copertura  delle  ulteriori  settanta  unita'  di
incremento della dotazione organica, il reclutamento avviene mediante
procedure  selettive  pubbliche,  in  conformita'  alla  legislazione
vigente  in  materia  di  accesso  agli  impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni.  Per   l'espletamento   delle   suddette   procedure
concorsuali,  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno collabora con  l'Agenzia.  Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali  sono  a  carico
dell'Agenzia.»; 
    c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Nell'ambito della contrattazione collettiva 2019/2021 viene
individuata   l'indennita'   di   amministrazione   spettante    agli
appartenenti  ai  ruoli  dell'Agenzia,  in  misura  pari   a   quella
corrisposta al personale  della  corrispondente  area  del  Ministero
della giustizia. 
  4-ter.  Oltre  al  personale  di  cui  al  comma  1,  l'Agenzia  e'
autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a  100  unita'
di   personale   non   dirigenziale   appartenente   alle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  ad  enti   pubblici
economici. Nei limiti complessivi della stessa quota  l'Agenzia  puo'
avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale  fino
a un massimo  di  20  unita'.  Il  predetto  personale  e'  posto  in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' temporanea  e  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14,  della  legge
15  maggio  1997,  n.  127,  conservando  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico  fisso,  continuativo  ed  accessorio,  secondo
quanto previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,  con  oneri  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso  da  parte
dell'Agenzia  all'amministrazione  di  appartenenza  dei  soli  oneri
relativi al trattamento accessorio.». 
  4. Per l'attuazione del comma 3,  lettera  b),  e'  autorizzata  la
spesa di 570.000 euro per l'anno 2019 e 3.400.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi  dell'articolo
39.