Art. 38 Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative 1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.». 2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di 66.194 euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39. 3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7 e 8 dell'articolo 52 sono abrogati. 4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' abrogato.