Art. 43 
 
 
                  Capacita' ed autonomia negoziale 
 
  1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento  e  nell'ambito
dei propri fini istituzionali, hanno  piena  capacita'  ed  autonomia
negoziale,  fatte  salve  le  limitazioni  specifiche  previste   dal
presente regolamento e dalla normativa vigente. 
  2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni  scolastiche
possono  stipulare  convenzioni  e  contratti,  con  esclusione   dei
contratti  aleatori  e,  in  genere  delle   operazioni   finanziarie
speculative, nonche' della partecipazione a  societa'  di  persone  e
societa' di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione
ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di societa'
a responsabilita' limitata, nonche' la conclusione  e  l'adesione  ad
accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71
e 72 della legge n. 107 del 2015. 
  3. E' fatto divieto  alle  istituzioni  scolastiche  di  acquistare
servizi per lo svolgimento di attivita' che rientrano nelle ordinarie
funzioni o mansioni proprie del personale in servizio  nella  scuola,
fatti salvi i  contratti  di  prestazione  d'opera  con  esperti  per
particolari  attivita'  ed  insegnamenti,  al   fine   di   garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonche' la  realizzazione  di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 
  4.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  accedere  a  sistemi  di
raccolta  fondi  anche  mediante  la  formazione   o   l'adesione   a
piattaforme  di  finanziamento  collettivo   per   sostenere   azioni
progettuali senza finalita' di lucro. 
  5. Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza  delle  disposizioni
vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati  ed  eredita'
anche  assoggettate  a  disposizioni  modali,  a  condizione  che  le
finalita' indicate dal donante, dal legatario  o  dal  de  cuius  non
siano in contrasto con le finalita' istituzionali. Qualora i predetti
atti di  liberalita'  implichino  la  partecipazione  a  societa'  di
persone  e  societa'  di  capitali  non   costituenti   associazioni,
fondazioni  o   consorzi,   anche   nella   forma   di   societa'   a
responsabilita' limitata o accordi di rete ai sensi del comma  2,  le
istituzioni scolastiche provvedono  a  dismettere  le  partecipazioni
medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia. 
  6. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la  proprieta'  di
titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione,  legato  o
eredita'. In tali  casi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  esse
provvedono allo smobilizzo immediato dei predetti titoli,  salvo  che
non si  tratti  di  titoli  dello  Stato  italiano  ovvero  di  buoni
fruttiferi  e  libretti  di  risparmio  postale  o  che   l'atto   di
liberalita' non contenga uno specifico  vincolo  di  destinazione  al
lascito. 
  7. Nell'ambito della propria autonomia  negoziale,  le  istituzioni
scolastiche rispettano le linee guida e gli schemi di  atti  di  gara
eventualmente   contenuti   in    direttive    che    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  elabora  per  le
procedure di  affidamento  particolarmente  complesse,  quali  quelle
aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi assicurativi. 
  8. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della  determinazione  a
contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe  alle  linee
guida e agli schemi di cui al comma 7. 
  9. Le istituzioni scolastiche rispettano la  normativa  vigente  in
materiadi acquisti tramite gli  strumenti  messi  a  disposizione  da
Consip S.p.A. 
  10. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nei limiti previsti dalla normativa vigente,  definisce  con  proprio
provvedimento,  nell'ambito  di  una   programmazione   nazionale   a
carattere triennale,  in  base  alle  effettive  esigenze  emerse,  i
settori rispetto ai quali  le  esigenze  possono  essere  soddisfatte
ricorrendo  a  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip S.p.A. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: 
              «Art.  7  (Reti  di  scuole).  -  1.   Le   istituzioni
          scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad
          essi  per  il  raggiungimento   delle   proprie   finalita'
          istituzionali. 
              2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche,
          di ricerca, sperimentazione e  sviluppo,  di  formazione  e
          aggiornamento; di  amministrazione  e  contabilita',  ferma
          restando l'autonomia dei singoli bilanci;  di  acquisto  di
          beni e servizi, di  organizzazione  e  di  altre  attivita'
          coerenti  con  le  finalita'  istituzionali;  se  l'accordo
          prevede attivita' didattiche o di ricerca,  sperimentazione
          e sviluppo, di formazione e  aggiornamento,  e'  approvato,
          oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal
          collegio dei docenti delle singole scuole  interessate  per
          la parte di propria competenza. 
              3. L'accordo puo' prevedere lo  scambio  temporaneo  di
          docenti, che liberamente vi consentono, fra le  istituzioni
          che partecipano alla rete i cui docenti abbiano  uno  stato
          giuridico omogeneo.  I  docenti  che  accettano  di  essere
          impegnati in progetti che prevedono lo  scambio  rinunciano
          al  trasferimento  per  la  durata  del  loro  impegno  nei
          progetti stessi, con le  modalita'  stabilite  in  sede  di
          contrattazione collettiva. 
              4.  L'accordo  individua  l'organo  responsabile  della
          gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita'
          del progetto, la sua durata, le sue  competenze  e  i  suoi
          poteri, nonche'  le  risorse  professionali  e  finanziarie
          messe a disposizione della rete dalle singole  istituzioni;
          l'accordo e' depositato presso le segreterie delle  scuole,
          ove gli interessati possono prenderne visione  ed  estrarne
          copia. 
              5. Gli accordi sono aperti  all'adesione  di  tutte  le
          istituzioni  scolastiche  che  intendano   parteciparvi   e
          prevedono iniziative per favorire  la  partecipazione  alla
          rete   delle   istituzioni   scolastiche   che   presentano
          situazioni di difficolta'. 
              6. Nell'ambito delle reti  di  scuole,  possono  essere
          istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: 
                a) la ricerca didattica e la sperimentazione; 
                b) la documentazione, secondo  procedure  definite  a
          livello nazionale per la  piu'  ampia  circolazione,  anche
          attraverso  rete  telematica,  di   ricerche,   esperienze,
          documenti e informazioni; 
                c)  la   formazione   in   servizio   del   personale
          scolastico; 
                d) l'orientamento scolastico e professionale. 
              7. Quando sono istituite reti di scuole,  gli  organici
          funzionali di istituto possono essere definiti in  modo  da
          consentire l'affidamento a personale dotato  di  specifiche
          esperienze e  competenze  di  compiti  organizzativi  e  di
          raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di
          cui al comma 6. 
              8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in  rete,
          possono stipulare convenzioni  con  universita'  statali  o
          private,  ovvero  con  istituzioni,  enti,  associazioni  o
          agenzie operanti sul territorio che intendono dare il  loro
          apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 
              9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1,
          le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare
          ad accordi e convenzioni per il coordinamento di  attivita'
          di  comune   interesse   che   coinvolgono,   su   progetti
          determinati,   piu'   scuole,   enti,   associazioni    del
          volontariato  e  del  privato  sociale.  Tali   accordi   e
          convenzioni sono  depositati  presso  le  segreterie  delle
          scuole dove gli interessati possono  prenderne  visione  ed
          estrarne copia. 
              10. Le istituzioni  scolastiche  possono  costituire  o
          aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti
          istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa  di
          cui all'art. 3 e per l'acquisizione di servizi e  beni  che
          facilitino  lo  svolgimento  dei   compiti   di   carattere
          formativo.». 
              - Si riporta il testo dei commi 70, 71 e 72 dell'art. 1
          della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
                «Art. 70. Gli uffici scolastici regionali promuovono,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la
          costituzione  di  reti  tra  istituzioni  scolastiche   del
          medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro  il
          30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione  delle
          risorse professionali, alla gestione comune di  funzioni  e
          di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione  di
          progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive  o
          culturali di interesse territoriale, da definire sulla base
          di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo  ambito
          territoriale, definiti «accordi di rete». 
                Art. 71. Gli accordi di rete individuano: 
                  a) i criteri e  le  modalita'  per  l'utilizzo  dei
          docenti  nella  rete,  nel  rispetto   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di non  discriminazione  sul
          luogo di lavoro, nonche' di assistenza  e  di  integrazione
          sociale  delle   persone   con   disabilita',   anche   per
          insegnamenti opzionali, specialistici, di  coordinamento  e
          di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta
          formativa di piu' istituzioni  scolastiche  inserite  nella
          rete; 
                  b) i piani di formazione del personale scolastico; 
                  c)  le  risorse  da  destinare  alla  rete  per  il
          perseguimento delle proprie finalita'; 
                  d) le forme e le modalita' per la trasparenza e  la
          pubblicita'  delle  decisioni  e   dei   rendiconti   delle
          attivita' svolte. 
              Art. 72. Al  fine  di  razionalizzare  gli  adempimenti
          amministrativi  a  carico  delle  istituzioni  scolastiche,
          l'istruttoria  sugli  atti  relativi   a   cessazioni   dal
          servizio, pratiche in materia  di  contributi  e  pensioni,
          progressioni e ricostruzioni di  carriera,  trattamento  di
          fine rapporto del personale  della  scuola,  nonche'  sugli
          ulteriori atti  non  strettamente  connessi  alla  gestione
          della singola istituzione scolastica,  puo'  essere  svolta
          dalla rete di scuole in base a specifici accordi.».