Art. 44 
 
 
             Funzioni e poteri del dirigente scolastico 
                      nella attivita' negoziale 
 
  1. Il dirigente scolastico svolge l'attivita' negoziale  necessaria
all'attuazione del P.T.O.F. e del  programma  annuale,  nel  rispetto
delle  deliberazioni  del  Consiglio  d'istituto  assunte  ai   sensi
dell'articolo 45. 
  2.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  negoziale,   il   dirigente
scolastico si avvale della attivita' istruttoria del D.S.G.A. 
  3. Il dirigente scolastico puo' delegare lo svolgimento di  singole
attivita' negoziali al D.S.G.A. o  a  uno  dei  propri  collaboratori
individuati in base alla  normativa  vigente.  Al  D.S.G.A.  compete,
comunque, l'attivita' negoziale  connessa  alla  gestione  del  fondo
economale di cui all'articolo 21. 
  4.  Nel  caso  in  cui  non  siano  reperibili  tra  il   personale
dell'istituto specifiche competenze professionali  indispensabili  al
concreto  svolgimento  di   particolari   attivita'   negoziali,   il
dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei
criteri e dei limiti di cui all'articolo 45,  comma  2,  lettera  h),
puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni.