Art. 44 Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attivita' negoziale 1. Il dirigente scolastico svolge l'attivita' negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45. 2. Nello svolgimento dell'attivita' negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attivita' istruttoria del D.S.G.A. 3. Il dirigente scolastico puo' delegare lo svolgimento di singole attivita' negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attivita' negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21. 4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attivita' negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni.