Art. 45 
 
 
                 Competenze del Consiglio d'istituto 
                      nell'attivita' negoziale 
 
  1. Il Consiglio d'istituto delibera in ordine: 
    a)  all'accettazione  e  alla  rinuncia  di  legati,  eredita'  e
donazioni; 
    b)  alla  costituzione  o  compartecipazione  ad  associazioni  o
fondazioni; 
    c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 
    d) all'accensione di mutui e in genere  ai  contratti  di  durata
pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale  per  il
rimborso dei mutui non puo' eccedere, sommato all'impegno per  canoni
di contratti di locazione finanziaria,  il  quinto  della  media  dei
trasferimenti ordinari dello Stato  nell'ultimo  triennio  e  che  la
durata massima dei mutui e' quinquennale; 
    e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di
diritti  reali  su  beni  immobili  appartenenti   alla   istituzione
scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti
per effetto di successioni a causa di morte  e  di  donazioni,  della
mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano
la dismissione del bene; 
    f) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
    g) all'utilizzazione economica delle  opere  dell'ingegno  e  dei
diritti di proprieta' industriale; 
    h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad  iniziative
che comportino  il  coinvolgimento  di  agenzie,  enti,  universita',
soggetti pubblici o privati; 
    i) alla coerenza, rispetto alle previsioni  del  P.T.O.F.  e  del
programma annuale, delle  determinazioni  a  contrarre  adottate  dal
dirigente  per  acquisizioni  di  importo   superiore   alla   soglia
comunitaria. Tale  delibera  del  Consiglio  d'istituto  deve  essere
antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della
lettera di invito; 
    j)  all'acquisto  di  immobili,  che   puo'   essere   effettuato
esclusivamente   con   fondi   derivanti   da    attivita'    proprie
dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati,  eredita'  e
donazioni. 
  2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative  alla
determinazione, nei  limiti  stabiliti  dalla  normativa  vigente  in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del
dirigente scolastico, delle seguenti attivita' negoziali: 
    a) affidamenti di lavori, servizi  e  forniture,  secondo  quanto
disposto dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle
relative previsioni di attuazione, di importo superiore  a  10.000,00
euro; 
    b) contratti di sponsorizzazione, per i  quali  e'  accordata  la
preferenza a soggetti che, per  finalita'  statutarie  e/o  attivita'
svolte  abbiano  in  concreto  dimostrato  particolare  attenzione  e
sensibilita'  nei  confronti  dei  problemi  dell'infanzia  e   della
adolescenza.   E'   fatto   divieto   di   concludere   accordi    di
sponsorizzazione con soggetti le cui finalita' ed attivita' siano  in
contrasto, anche di fatto, con  la  funzione  educativa  e  culturale
della scuola; 
    c) contratti di locazione di immobili; 
    d) utilizzazione da parte di soggetti terzi  di  locali,  beni  o
siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o  in  uso
alla medesima; 
    e) convenzioni relative a prestazioni del personale della  scuola
e degli alunni per conto terzi; 
    f) alienazione di  beni  e  servizi  prodotti  nell'esercizio  di
attivita' didattiche o programmate a favore di terzi; 
    g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
    h) contratti di prestazione d'opera con esperti  per  particolari
attivita' ed insegnamenti; 
    i) partecipazione a progetti internazionali; 
    j) determinazione della  consistenza  massima  e  dei  limiti  di
importo del fondo economale di cui all'articolo 21. 
  3. Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attivita'
negoziale e' subordinata  alla  previa  deliberazione  del  Consiglio
d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non puo',  inoltre,
recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato  dal
Consiglio d'istituto. 
 
          Note all'art. 45: 
              Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.