Art. 47 
 
 
         Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti 
 
  1. Gli accordi di rete aventi ad  oggetto  la  gestione  comune  di
funzioni ed attivita' amministrativo-contabili,  ovvero  la  gestione
comune delle procedure connesse agli affidamenti di  lavori,  beni  e
servizi e agli acquisti possono  espressamente  prevedere  la  delega
delle relative  funzioni  al  dirigente  dell'istituzione  scolastica
individuata quale «capofila», che,  per  le  attivita'  indicate  nel
singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei
confronti  dei  terzi  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  la
rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte
e le connesse responsabilita'. 
  2. Le  scritture  contabili  delle  istituzioni  scolastiche,  come
disciplinate dal presente regolamento, sono autonome e separate anche
a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete  di
cui al comma 1. 
  3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e  le  responsabilita'
di  ciascun  dirigente  scolastico  connessi  all'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento,  nonche'  quelli
relativi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  responsabilita'
dirigenziale e valutazione della dirigenza.