Art. 47 Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti 1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attivita' amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attivita' indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilita'. 2. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche, come disciplinate dal presente regolamento, sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1. 3. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilita' di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche' quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilita' dirigenziale e valutazione della dirigenza.