Art. 48 
 
 
Pubblicita',  attivita'  informative  e  trasparenza   dell'attivita'
                            contrattuale 
 
  1. I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a  disposizione
del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei  dati
della scuola, nonche' inseriti  nel  sito  internet  dell'istituzione
medesima, sezione amministrazione trasparente. 
  2. Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il
Consiglio d'istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione
scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo
inerenti all'attivita' negoziale. 
  3.  E'  assicurato  l'esercizio  del  diritto  di   accesso   degli
interessati alla  documentazione  inerente  l'attivita'  contrattuale
svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
  4. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della  predetta  documentazione
ed alla sua conservazione con le modalita' di cui all'articolo 42. 
  5. Il rilascio delle  copie  della  documentazione  in  favore  dei
membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto e'
gratuito ed e' subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 
  6. L'attivita' negoziale delle istituzioni scolastiche e'  soggetta
agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo  29  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29 del  citato  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento di appalti pubblici  di  servizi,  forniture,
          lavori e opere, di concorsi pubblici di  progettazione,  di
          concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
          nell'ambito del settore pubblico di cui  all'art.  5,  alla
          composizione della commissione giudicatrice e ai  curricula
          dei suoi componenti ove non considerati riservati ai  sensi
          dell'art. 53  ovvero  secretati  ai  sensi  dell'art.  162,
          devono essere  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del
          committente, nella sezione  «Amministrazione  trasparente»,
          con l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Al  fine  di  consentire
          l'eventuale proposizione del ricorso ai  sensi  dell'  art.
          120, comma 2-bis, del codice del  processo  amministrativo,
          sono altresi' pubblicati, nei successivi due  giorni  dalla
          data di adozione dei relativi atti,  il  provvedimento  che
          determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
          ammissioni all'esito della  verifica  della  documentazione
          attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'articolo  80,  nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-professionali.  Entro   il
          medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai  candidati
          e ai concorrenti, con le modalita' di  cui  all'art.  5-bis
          del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  recante  il
          Codice dell'amministrazione digitale  o  strumento  analogo
          negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando
          l'ufficio  o  il  collegamento   informatico   ad   accesso
          riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine
          per l'impugnativa di cui al citato art. 120,  comma  2-bis,
          decorre dal momento in cui  gli  atti  di  cui  al  secondo
          periodo sono resi in  concreto  disponibili,  corredati  di
          motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati  anche  i
          resoconti  della  gestione  finanziaria  dei  contratti  al
          termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti  di  cui
          al presente comma  recano,  prima  dell'intestazione  o  in
          calce,  la  data   di   pubblicazione   sul   profilo   del
          committente. Fatti salvi gli atti a cui si  applica  l'art.
          73, comma 5, i  termini  cui  sono  collegati  gli  effetti
          giuridici  della  pubblicazione  decorrono  dalla  data  di
          pubblicazione sul profilo del committente. 
              2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'art. 53, sono, altresi', pubblicati sul  sito
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  sulla
          piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite
          i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
          piattaforme  regionali   di   e-procurement   interconnesse
          tramite cooperazione applicativa. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti. 
              4. Per i  contratti  e  gli  investimenti  pubblici  di
          competenza regionale o di enti  territoriali,  le  stazioni
          appaltanti  provvedono  all'assolvimento   degli   obblighi
          informativi e di pubblicita' disposti dal presente  codice,
          tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
          telematiche  di  e-procurement   ad   essi   interconnesse,
          garantendo    l'interscambio    delle    informazioni     e
          l'interoperabilita', con  le  banche  dati  dell'ANAC,  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              4-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  per  i
          sistemi di cui ai commi 2 e  4  condividono  un  protocollo
          generale per definire le regole di interoperabilita'  e  le
          modalita' di interscambio dei dati  e  degli  atti  tra  le
          rispettive banche  dati,  nel  rispetto  del  principio  di
          unicita'  del  luogo  di  pubblicazione   e   di   unicita'
          dell'invio delle informazioni. Per le  opere  pubbliche  il
          protocollo  si  basa  su  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati  e
          degli   atti   condivisi   nell'ambito    del    protocollo
          costituiscono fonte informativa prioritaria in  materia  di
          pianificazione e monitoraggio di contratti  e  investimenti
          pubblici.».